Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1855 del 25/01/2017
Cassazione civile, sez. VI, 25/01/2017, (ud. 23/11/2016, dep.25/01/2017), n. 1855
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29377/2014 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende;
– ricorrente –
contro
B.C.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 750/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE dell’Emilia Romagna, depositata il 15/04/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
23/11/2016 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.
Fatto
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di B.C., geometra, del silenzio rifiuto opposto ad istanza di rimborso dell’IRAP, versata negli anni dal 2003 e 2005, la C.T.R. dell’Emilia Romagna, con la sentenza indicata in epigrafe, riformava la decisione di primo grado di rigetto del ricorso, rilevando che, nella specie, non sussisteva l’autonoma organizzazione in quanto il contribuente “svolge attività di geometra libero professionista, senza l’ausilio di dipendenti e con attrezzature di base”.
Avverso la sentenza ricorre, con due motivi, l’Agenzia delle Entrate.
Il contribuente non resiste.
A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituali comunicazioni.
Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.
I motivi, con i quali si deducono rispettivamente violazione di legge ed omesso esame di un fatto decisivo, sono infondati.
Il contrasto giurisprudenziale formatosi sulla res controversa è stato, di recente, composto dalle Sezioni Unite di questa Corte le quali, con la sentenza n. 9451/2016, hanno statuito, con riguardo al presupposto dell’IRAP, il seguente principio di diritto: il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 146, art. 2, il cui accertamento è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente:
a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
b) impieghi bari strumentali eccedenti, secondo l’id plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenta di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.
Alla luce di detto principio è infondato il primo motivo laddove il Giudice di merito ha, come da suo insindacabile giudizio, accertato in fatto che il contribuente ha svolto l’attività senza ausilio di dipendente e con attrezzature di base.
Il secondo motivo con il quale si deduce l’omesso esame del fatto costituito dalla circostanza che il contribuente era amministratore unico nonchè socio al 2% della Carly di F.E. e C. sas, dedita alla compravendita di immobili, è, invece, inammissibile laddove, in assenza di prospettazione di ulteriori elementi, non si apprezza la decisività del fatto rassegnato.
Ne consegue il rigetto del ricorso, senza pronuncia sulle spese non avendo il contribuente svolto attività difensiva.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 23 novembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2017