Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18549 del 21/09/2016
Cassazione civile sez. VI, 21/09/2016, (ud. 15/06/2016, dep. 21/09/2016), n.18549
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. CIGNA Mario – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –
Dott. CONTI Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1885-2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende;
– ricorrente –
contro
P.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VALLISNERI 11,
presso lo studio dell’avvocato PAOLO PACIFICI, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato ELIDO GUERRINI giusta procura a
margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1025/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della TOSCANA, depositata il 21/05/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera dì consiglio del
15/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA GRUGATI.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
L’Agenzia delle Entrate ricorre, affidandosi a tre motivi, nei confronti di P.C. (che resiste con controricorso) avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la Commissione Tributaria Regionale della Toscana, nella controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avviso di accertamento portante maggiori IRPEF, IVA ed IRAP relative all’anno di imposta (OMISSIS), in parziale accoglimento dell’appello principale proposto dal contribuente e rigettando quello incidentale proposto dall’Agenzia delle Entrate, ha riformato la decisione di primo grado che aveva accolto parzialmente il ricorso, rideterminando il reddito accertato da Euro 85.965,00 ad Euro 54.439,00.
Il Giudice di appello, rigettato l’appello incidentale dell’Agenzia dell’Entrate sul presupposto che la prova contraria richiesta del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 potesse essere costituita anche da “un unico fatto per più operazioni”, ha accolto l’appello proposto dal contribuente ritenendo che non fosse contestato che lo stesso avesse proceduto all’adeguamento dello studio di settore, pari ad Euro 14.913, e che l’importo dei prelevamenti ingiustificati fosse di Euro 16.104,00 e non, come ritenuto dal primo Giudice, di Euro 36.736,76.
A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. e di fissazione dell’adunanza della Corte in camera di consiglio, ritualmente comunicate, il controricorrente ha depositato memoria.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il primo motivo si deduce la violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 laddove la C.T.R. aveva confermato il parziale annullamento dell’atto impositivo, disposto dal primo Giudice, con la decurtazione del fatturato attivo del contribuente e ciò nonostante quest’ultimo non avesse, come dato atto dalla stessa CTR., giustificato singolarmente gli accrediti bancari.
La censura è fondata alla luce dell’orientamento consolidato di questa Corte (tra le tante, le più recenti Cass. Sez. 5, n. 26111/2015; id. n. 16896/2014, n. 4829/2015) secondo cui in tema di accertamento delle imposte sui redditi e dell’IVA, tutti i movimenti sui conti bancari del contribuente, siano essi accrediti che addebiti, si presumono, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, n. 2, riferiti all’attività economica del contribuente, i primi quali ricavi e i secondi quali corrispettivi versati per l’acquisto di beni e servizi reimpiegati nella produzione, spettando all’interessato fornire la prova contraria che i singoli movimenti non si riferiscono ad operazioni imponibili.
La sentenza impugnata che – senza compiere alcun accertamento in fatto sulle singole movimentazioni bancarie ed operando una riduzione dell’imponibile accertato, sulla base della meta considerazione che le fatturazioni attive, globalmente considerate, fossero riferibili agli accrediti- ha introdotto un elemento di determinazione non fondato su specifica prova contraria fornita dal contribuente si è discostata da tale consolidato orientamento.
2. E’, invece, inammissibile e, comunque, infondato il secondo motivo con il quale si è dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 l’omesso esame di un fatto decisivo laddove la C.T.R. aveva omesso di valutare che il contribuente non aveva fornito alcun documentazione giustificativa delle operazioni bancarie.
Le argomentazioni svolte a sostegno del mezzo non integrano, invero, il “fatto” rilevante nell’accezione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, laddove, da altro canto, non pare che il Giudice di appello non abbia tenuto conto della mancata produzione di documentazione giustificativa.
3. Con il terzo motivo si deduce, ancora ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame del fatto che l’importo relativo all’adeguamento allo studio di settore era già stato detratto in seno all’atto impositivo. Il motivo, dotato di autosufficienza, appare fondato alla luce degli atti riprodotti in ricorso e non contestati, sul punto, dal controncorrente.
4. Alla luce di quanto esposto, in accoglimento del primo e del terzo motivo di ricorso, rigettato il secondo, la sentenza impugnata va cassata e va disposto rinvio, anche per il regolamento delle spese processuali, alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana.
PQM
La Corte, in accoglimento del primo e del terzo motivo di ricorso, rigettato il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese processuali, alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 15 giugno 2016.
Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2016