Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18549 del 10/08/2010

Cassazione civile sez. trib., 10/08/2010, (ud. 07/07/2010, dep. 10/08/2010), n.18549

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. SOTGIU Simonetta – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

WELCOME SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI MONTI PARIOLI 28, presso

lo studio dell’avvocato FOLCHITTO ROBERTO, rappresentato e difeso

dall’avvocato MARRA GIUSEPPE, giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 126/2005 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 23/09/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/07/2010 dal Consigliere Dott. SALVATORE BOGNANNI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso alla commissione tributaria provinciale di Milano la società Welcome srl. impugnava l’avviso di accertamento, relativo a maggiorazione delle imposte per reddito d’impresa, per l’anno 1994, fatto notificare dall’ufficio delle imposte di quella città, e con il quale l’amministrazione comunicava di avere accertato dei proventi complessivi di importo superiore, sulla scorta di verifiche svolte dalla GdF nei confronti di altra società, e da cui era emersa l’emissione di fatture passive per operazioni sovradimensionate ed in parte inesistenti, come meglio specificato nella motivazione dell’atto impositivo, con un’imposta da pagare in misura maggiore, a fronte di quanto dichiarato dalla contribuente. Questa rappresentava che tale avviso era da annullare, in quanto non sarebbe stato adeguatamente motivato, ed inoltre i presupposti della pretesa tributaria sarebbero stati carenti.

Instauratosi il contraddittorio, l’ufficio delle imposte eccepiva l’infondatezza dell’opposizione, e perciò chiedeva il rigetto del ricorso.

Il giudice adito, in accoglimento di esso, annullava l’atto impositivo.

Avverso tale decisione l’amministrazione proponeva appello, cui la contribuente resisteva, dinanzi alla commissione tributaria regionale della Lombardia, la quale lo rigettava, osservando che il metodo induttivo seguito dall’ufficio non era stato corretto, posto che la contabilità tenuta dalla società era regolare e le operazioni di pagamento risultavano provate.

Contro questa decisione il Ministero e l’agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

La Welcome ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va rilevato che il Ministero non era stato parte nel giudizio di secondo grado, e perciò non poteva impugnare la sentenza del giudice di appello; pertanto il ricorso proposto anche da esso va dichiarato inammissibile.

Invero in tema di contenzioso tributario, una volta che l’appello avverso la sentenza della commissione provinciale era stato proposto soltanto dall’ufficio periferico dell’agenzia delle entrate, succeduta a titolo particolare nel diritto controverso al Ministero delle finanze nel corso del giudizio di primo grado, e la società contribuente aveva accettato il contraddittorio nei confronti del solo nuovo soggetto processuale, il relativo rapporto si svolgeva soltanto nei confronti dell’agenzia delle entrate, che ha personalità giuridica ai sensi del D.Lgs. n. 330 del 1999, e che era divenuta operativa dal 1.1.2001 a norma del D.M. 28 dicembre 2000, senza che il dante causa Ministero delle finanze fosse stato evocato in giudizio, l’unico soggetto legittimato a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza della commissione tributaria regionale allora era solamente l’agenzia delle entrate. Pertanto il ricorso proposto dal Ministero deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione (V. pure Cass. sentenze n. 18394 del 2004, n. 19072 del 2003).

1) Ciò premesso, col primo motivo la ricorrente agenzia insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5, in quanto il giudice di merito non considerava che l’avviso richiamava gli elementi del pvc. della GdF inerente alla verifica svolta nei confronti della società Intermedia, sicchè l’apparente regolarità della contabilità celava uno stato elusivo, per il quale tale situazione comportava l’onere della prova sulla contribuente circa l’insussistenza delle operazioni in nero.

Il motivo è fondato. Invero la stessa CTR rilevava che l’agenzia aveva dedotto che tale Vittorio Colombo, soggetto cointeressato nella società Intermedia, aveva confermato che tra questa e la società contribuente c’erano stati rapporti fraudolenti, e ciò nel corso di un procedimento penale instaurato dalla procura di Milano, per come appurato dalla GdF a seguito di un’ispezione, da cui era emersa la emissione di fatture in parte sovradimensionate e in parte relative ad operazioni inesistenti per prestazioni riguardanti la Welcome.

Orbene in tale materia, ove l’amministrazione finanziaria contesti al contribuente l’indebita detrazione di fatture perchè relative ad operazioni inesistenti, spetta al medesimo l’onere di dimostrare l’effettiva esistenza di quelle contestate, come nella specie, posto che l’agenzia aveva fornito validi elementi – alla stregua del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54, comma 2, – per affermare che alcune fatture erano state emesse per operazioni (anche solo parzialmente) fitti-zie. Pertanto, una volta che la contribuente non era stata in grado di provare la fonte che legittimava la detrazione, questa doveva ritenersi indebita e legittimamente l’Ufficio procedeva a recuperare a tassazione l’imposta irritualmente detratte da Welcome (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 15395 del 11/06/2008, n. 6341 del 03/05/2002).

2) Col secondo motivo la ricorrente denunzia violatone del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), poichè il giudice di appello non poteva ritenere provato l’assunto dell’appellata, secondo cui le fatture e i pagamenti con assegni fossero stati regolari, e perciò la ripresa a tassazione non poteva essere operata, atteso che si trattava solo di operazioni apparenti prettamente elusive.

La censura, che in parte rimane assorbita dalle osservazioni relative al primo motivo, va condivisa. Infatti la mera indicazione delle pretese operazioni irregolari od inesistenti sui libri contabili e l’emissione di assegni altro non costituivano che elementi relativi alla fronde rilevata dall’ufficio, senza che la contribuente fosse stata in grado di fornire la prova della effettiva sussistenza delle prestazioni che avrebbe ricevuto dalla Intermedia.

Ne deriva che il ricorso dell’agenzia va accolto, con conseguente cassazione della decisione impugnata, con rinvio al giudice “a quo”, altra sezione, per nuovo esame, e che si uniformerà ai suindicati principi di diritto.

Quanto alle spese dell’intero giudizio, esse saranno regolate dal giudice del rinvio stesso.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnate, e rinvia, anche per le spese, alla commissione tributaria regionale della Campania, altra sezione, per nuovo esame.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2010

 

 

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