Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18549 del 10/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 10/07/2019, (ud. 07/03/2019, dep. 10/07/2019), n.18549

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2206-2018 proposto da:

V.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

CARLO DURATURO;

– ricorrente –

contro

SARA ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 28,

presso lo studio dell’avvocato GAETANO ALESSI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ROSARIO LIVIO ALESSI;

– controricorrente –

contro

V.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1388/2017 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata

il 23/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENTI

ENZO.

Fatto

Ritenuto

che, con ricorso affidato ad un unico motivo, V.F., ha impugnato la sentenza del Tribunale di Napoli Nord, in data 23 maggio 2017, che ne rigettava il gravame avverso la decisione del Giudice di Pace di Aversa, il quale, a sua volta, ne aveva respinto la domanda proposta nei confronti di V.G. e di Sara Assicurazioni S.p.A. al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni riportati dal proprio autoveicolo in conseguenza del sinistro stradale, verificatosi il 10 gennaio 2007, da ascriversi a responsabilità dei predetti convenuti (rispettivamente, proprietario ed assicuratore dell’automezzo antagonista);

che il Tribunale nel rigettare il gravame segnatamente osservava che: 1) il difetto della legittimazione ad agire dell’attore era stato correttamente affermato dal primo giudice sulla base della prospettazione attorea introduttiva, e costantemente coltivata nel giudizio di primo grado, della titolarità del diritto di proprietà del veicolo, insussistente al momento del sinistro (essendo stata acquisita la proprietà del mezzo solo il 27 maggio 2008), e non, invece, sulla base della qualità di possessore dell’autovettura; 2) in ogni caso, “anche volendo considerare il V. nella prospettiva di mero possessore”, era mancata la prova di aver l’attore subito un concreto pregiudizio al suo patrimonio, “sostenendo in prima persona i costi di riparazione del veicolo danneggiato”;

che non ha svolto attività difensiva in questa sede l’intimato V.G., mentre resiste con controricorso Sara Assicurazioni S.p.A.;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c., è stata comunicata alle parti costituite, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, in prossimità della quale ha depositato memoria la parte controricorrente;

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione in forma semplificata;

Diritto

CONSIDERATO

preliminarmente, che è da disattendere l’eccezione, sollevata da parte controricorrente, di tardività della proposizione del ricorso, giacchè, a fronte di sentenza pubblicata il 23 maggio 2017, è tempestiva la notificazione in data 27 dicembre 2017 nei confronti di V.G., litisconsorte necessario della Sara Assicurazioni S.p.A., con ciò semmai imponendosi l’ordine di integrazione del contraddittorio (tra le altre, Cass. n. 19910/2018). Tuttavia, è da escludere che, nella specie, debba procedersi ai sensi dell’art. 331 c.p.c. in quanto è da reputarsi tempestiva anche la notificazione nei confronti della Sara Assicurazioni, intervenuta l’8 gennaio 2018, ma dopo la riattivazione diligente del procedimento notificatorio, a seguito di tentativo non andato a buon fine in data 27 dicembre 2017 e, dunque, nel termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c.;

che, sempre in via preliminare, la memoria depositata dalla società controricorrente sabato 2 marzo 2019 (in ragione dell’adunanza camerale fissata il successivo 7 marzo) è tardiva e, quindi, inammissibile, alla luce del principio (consolidato: tra le altre, Cass. n. 14767/2014 e Cass. n. 21335/2017) per cui all’art. 155 c.p.c., comma 4, diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada in un giorno festivo, ed il successivo art. 155 c.p.c., comma 5 introdotto dalla L. n. 263 del 2005, art. 2, comma 1, lett. A, e diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada nella giornata di sabato, operano anche con riguardo ai termini che si computano “a ritroso” (come, nella specie, quello previsto dall’art. 380 bis c.p.c., comma 2), ovvero contraddistinti dall’assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attività. Tale operatività, peraltro, deve correlarsi alle caratteristiche proprie di siffatto tipo di termine, producendo il risultato di individuare il dies ad quem dello stesso nel giorno non festivo cronologicamente precedente rispetto a quello di scadenza in quanto, altrimenti, si produrrebbe l’effetto contrario di una abbreviazione dell’intervallo, in pregiudizio per le esigenze garantite dalla previsione del termine medesimo;

che con l’unico mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 1140,1168,2043 e 2054 c.c., nonchè della L. n. 990 del 1969, art. 22 per aver il Tribunale erroneamente affermato la carenza di legittimazione attiva in capo all’odierno ricorrente, ravvisandone il fondamento nella titolarità del diritto di proprietà e non già nell’interesse che il soggetto ha in concreto ad agire in giudizio, in qualità di possessore del veicolo danneggiato, quest’ultima comprovata dalla produzione agli atti della Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà rilasciata dal Comune di Aversa;

che il motivo è inammissibile;

che lo è, anzitutto, perchè il ricorrente non ha colto appieno la ratio decidendi della sentenza impugnata sopra riportata, nel “Ritenuto”, sub 1, insistendo sulla prospettazione di essere possessore dell’autoveicolo incidentato, ma omettendo del tutto, anche in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, di indicare specificamente dove e quando nel giudizio di primo grado abbia mai allegato tempestivamente (ancor prima di averlo provato) l’anzidetta qualità di possessore dell’auto (cfr., per fattispecie analoga alla presente, Cass. n. 8554/2012, in motivazione);

che lo è, in ogni caso (e in via concorrentemente assorbente), in quanto il ricorrente non ha impugnato l’ulteriore e autonoma ratio decidendi riportata, nel “Ritenuto”, sub 2, la quale è da sola sufficiente logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggere la sentenza impugnata (Cass., S.U., n. 7931/2013);

che il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo, in favore della parte controricorrente, mentre non occorre provvedere alla regolamentazione di dette spese nei confronti dell’intimato che non ha svolto attività difensiva in questa sede.

PQM


dichiara inammissibile il ricorso;

condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore della parte controricorrente, in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-3 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 7 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2019

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