Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18549 del 09/09/2011

Cassazione civile sez. I, 09/09/2011, (ud. 12/05/2011, dep. 09/09/2011), n.18549

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Grazia – Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 13905-2005 proposto da:

A.T.E.R. (AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE) DELLA PROVINCIA

DI ROMA (c.f. (OMISSIS)), in persona del Direttore Generale pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, C.SO TRIESTE 85, presso

l’avvocato AJELLO SALVATORE, che la rappresenta e difende, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AURORA ASSICURAZIONI S.P.A. (C.F./P.I. (OMISSIS)), già

WINTERTHUR ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMANUELE

GIANTURCO 6, presso l’avvocato SCIUTO FILIPPO, rappresentata e difesa

dagli avvocati SCOFONE GIANMARIA, CASCINO GIOVANNI, giusta procura a

margine del controricorso; IMPRESA DELOGU E FIGLI S.R.L. (c.f.

(OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BOCCA DI LEONE 78, presso

l’avvocato BERRUTI PAOLO, che la rappresenta e difende, giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 683/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 14/02/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/05/2011 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA FIORETTI;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato S. AJELLO che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato F. SCIUTO che ha chiesto

il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

CESQUI Elisabetta che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società Delogu e Figli s.r.l. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma l’Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Roma (IACP) affinchè venisse dichiarata nulla, inefficace e comunque infondata la rescissione del contratto di appalto pubblico, stipulato tra le parti in data 9.8.1995, della L. n. 2248 del 1865, ex art. 340, all. F, per la realizzazione nel Comune di Manziana di un complesso di dodici alloggi di edilizia residenziale pubblica, adottata dall’Istituto per ingiustificato ritardo nell’inizio dei lavori conseguenza di comportamento gravemente negligente della società; venisse dichiarata la risoluzione del contratto per inadempimento dell’Istituto, con condanna del medesimo al risarcimento del danno quantificato in L. 500.000.000= da compensare con l’anticipazione contrattuale ricevuta pari a L. 102.087.700;

venisse accertato che la controparte non aveva diritto ad escutere il pagamento della fideiussione prestata dalla società Veneta Assicurazioni.

A sostegno della domanda la società attrice deduceva che al momento dell’avvio dei lavori erano state riscontrate una serie di discordanze, incongruenze ed errori, che non consentivano di adempiere a quanto contrattualmente previsto nei termini stabiliti;

aveva pertanto sospeso la prosecuzione dei lavori in attesa delle determinazioni dell’IACP, che, però, rescindeva il contratto ed escuteva la polizza fideiussoria per complessive L. 92.807.000.

Costituitosi in giudizio l’IACP chiedeva il rigetto della domanda ed, in subordine, che fosse dichiarata la risoluzione del contratto per esclusivo e grave inadempimento dell’impresa appaltatrice, con condanna della stessa al risarcimento del danno. Nel giudizio interveniva volontariamente la Winterthur Assicurazioni s.p.a., quale successore a titolo particolare della Veneta Assicurazioni, eccependo l’avvenuta estinzione della polizza fideiussoria e, comunque, la sua inoperatività; formulava, inoltre, domande di compensazione e di manleva.

Il Tribunale adito dichiarava risolto il contratto di appalto per inadempimento del committente IACP; condannava quest’ultimo a corrispondere alla società attrice la somma di Euro 88.783,59 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria; dichiarava avvenuta l’estinzione della polizza fideiussoria emessa dalla Veneta Assicurazioni s.p.a..

Detta sentenza veniva impugnata dallo IACP dinanzi alla Corte d’Appello di Roma. Gli appellati si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello.

La Corte d’Appello rigettava il gravame.

Avverso detta sentenza l’A.T.E.R. (Azienda Territoriale Edilizia Residenziale) ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi illustrati con memoria. Le intimate Impresa Delogu e Figli s.r.l. e Aurora Assicurazioni s.p.a. hanno resistito con controricorso. Alla pubblica udienza del 12 maggio 2001 il Procuratore Generale precisava le conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.

Si è disposto che la motivazione venga redatta in forma semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione delle disposizioni di cui alla L. n. 2284 del 1865, art. 340, all. F (art. 360 c.p.c., n. 3).

Deduce la ricorrente che avrebbe errato il giudice a quo nel ritenere illegittimo il provvedimento di rescissione del contratto di appalto, adottato dall’IACP, avendo fondato tale sua decisione sulle risultanze istruttorie della CTU senza esaminarla, sia pure comparativamente, con tutto quanto emergeva dalle stesse carte processuali, senza tener conto delle critiche mosse alla stessa dalla difesa dell’IACP e senza verificarla alla prova delle effettive obbligazioni assunte dalle parti.

Con il secondo motivo denuncia motivazione omessa, errata, insufficiente e contraddittoria sui punti decisivi della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5).

I giudici di merito avrebbero dato esclusivamente rilevanza a quanto affermato dal CTU nella sua relazione, la quale aveva concluso che il progetto costruttivo era inattuabile con una valutazione da ritenere assurda e inaccettabile.

I quesiti posti dal giudice di merito al CTU sarebbero generici, mal posti ed avrebbero attribuito al consulente un potere quasi decisionale. Questo non avrebbe tenuto conto di quanto stabilito nel contratto e relativi allegati, per cui il giudice a quo avrebbe dato credito ad una consulenza illogicamente motivata.

Sulla base, quindi, di inadeguate e non corrette motivazioni della consulenza di ufficio il giudice a quo era giunto ad affermare l’esistenza di una inadempienza dell’Istituto appaltante sotto il profilo della mancanza di cooperazione.

Con il terzo motivo la ricorrente denuncia errata indicazione delle voci di danno. Errore di fatto. Carenza assoluta di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5).

Deduce la ricorrente che la consulenza del CTU sarebbe errata anche per quanto riguarda la stima dei danni, avendo riconosciuto oneri e costi a rimborso per spese mai sostenute dall’impresa, quali ad esempio costi per la guardiania di cantiere, che non essendo il cantiere stato mai impiantato, non avrebbero dovuto essere riconosciuti.

Con il quarto motivo la ricorrente denuncia infondatezza della pretesa inoperatività della polizza fideiussoria della soc. Veneta di Assicurazioni. Violazione di legge.

Motivazione insufficiente e contraddittoria. (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).

Secondo la ricorrente il giudice di secondo grado sarebbe incorso in violazione di legge ed in vizio di motivazione con riferimento al profilo della inoperatività della polizza fideiussoria emessa a suo tempo dalla Compagnia Veneta Assicurazioni s.p.a.. Il primo motivo di ricorso è infondato.

Il giudice a quo, dopo avere correttamente rilevato che il giudice ordinario può accertare l’esistenza delle condizioni di legittimità della rescissione del contratto d’appalto, sia pure al limitato scopo della disapplicazione, in via incidentale, del provvedimento amministrativo, qualora ne riscontri la illegittimità onde statuire sulla domanda di risoluzione dell’appaltatore (cfr. tra le molte cass. n. 1217 del 2000) ha ritenuto illegittima la rescissione, come già fatto dal primo giudice, sulla base delle risultanze della CTU espletata in primo grado. E’ pervenuto a detto convincimento perchè da tale CTU, che appariva congruamente ed esaurientemente motivata con argomentazioni tecniche convincenti basate sull’oggettivo esame comparativo della documentazione in atti, erano emerse discordanze ed incongruenze (indicate analiticamente dal giudice a quo) tra progetto originario, prescrizioni di capitolato e relazione geologica, che costituivano impossibilità assoluta all’attuazione dell’appalto, senza che venissero introdotte varianti regolarmente approvate dal committente.

La ricorrente censura tale ineccepibile motivazione, osservando genericamente che il giudice a quo sarebbe pervenuto a detto convincimento senza esaminare la relazione del consulente tecnico alla luce di quanto emergeva dalle carte processuali (ma non indica quali), senza tener conto delle critiche mosse dalla difesa dell’IACP e senza verificarla alla prova delle effettive obbligazioni assunte dalle parti, affermazioni che sono in netto contrasto con quanto motivatamente si osserva nella sentenza impugnata, in cui si afferma l’esatto contrario.

Anche il secondo motivo è infondato.

La ricorrente censura specificamente tutti gli accertamenti e le valutazioni del C.T.U..

per affermare che il giudice si sarebbe servito di un mezzo del tutto inadeguato per ritenere l’inadempienza dell’istituto appaltante sotto il profilo della mancanza di cooperazione. La ricorrente, proponendo tali censure, chiede chiaramente a questa Suprema Corte di procedere ad un riesame e valutazione critica della CTU, vale a dire di procedere a valutazioni di merito non consentite in sede di legittimità.

Il terzo motivo è inammissibile, trattandosi di questione nuova (si lamenta la mancata considerazione da parte del C.T.U. dei costi per la guardiania di cantiere), che non risulta essere stata proposta nei precedenti gradi di giudizio.

Anche il quarto motivo è inammissibile.

Con tale motivo si censura la ritenuta inoperatività della polizza fideiussoria, si censura cioè una pronuncia di estinzione della polizza fideiussoria emessa dal giudice di primo grado,che non è stata appellata e sulla quale, quindi, si è formato il giudicato.

Per quanto precede il ricorso deve essere respinto, con la condanna della ricorrente a rimborsare alle resistenti le spese del giudizio di cassazione, che tenuto conto del valore della controversia, appare giusto liquidare a favore della Aurora Assicurazioni s.p.a. (già Winterthur) nella misura di Euro 2.800,00, di cui Euro 200,00 per spese vive ed a favore della società Delogu e F.lli a r.l. nella misura di Euro 3.800,00, di cui Euro 200,00 per spese vive, oltre spese generali ed accessori di legge.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare ai resistenti le spese del giudizio di cassazione, liquidate quanto alla Aurora Assicurazioni s.p.a. (già Winterthur) in Euro 2.800,00 (duemilaottocento), di cui Euro 200,00 per spese vive, e quanto alla Delogu e Figli s.r.l. in Euro 3.800,00 (tremilaottocento), di cui Euro 200,00 per spese vive, oltre spese generali ed accessori di legge.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2011

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