Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18548 del 26/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 26/07/2017, (ud. 31/05/2017, dep.26/07/2017),  n. 18548

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10749-2016 proposto da:

B.G., domiciliato in ROMA presso la Cancelleria della

Corte di Cassazione, quale difensore di se stesso;

– ricorrente –

contro

INDUSTRIE TIPOGRAFICHE SARNUB SRL, domiciliata in ROMA presso la

Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa

dall’avv. MAURIZIO SCAVONE giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di BIELLA, depositata il

18/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

31/05/2017 dal Consigliere Dott. CRISCUOLO MAURO.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

L’avvocato B.G. otteneva un decreto ingiuntivo dal Tribunale di Biella per il pagamento delle competenze professionali maturate nei confronti della odierna controricorrente per l’attività svolta, decreto oggetto di opposizione da parte dell’intimata, la quale deduceva di nulla dovere al ricorrente, atteso il grave inadempimento e la violazione del dovere di diligenza.

Pertanto invocava l’applicazione dell’art. 1460 c.c., chiedendo la revoca del decreto opposto.

Il Tribunale di Biella con ordinanza del 18/3/2016, dichiarava l’opposizione inammissibile disponendo al contempo la revoca del decreto ingiuntivo opposto.

Osservava che alla luce delle innovazioni introdotte dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, applicabile per la liquidazione delle competenze degli avvocati, ai sensi della previsione di cui alla L. n. 794 del 1942, art. 28, erano emerse nella pratica varie opinioni circa le sorti del procedimento nel caso in cui le contestazioni del cliente avessero investito anche l’an della pretesa azionata, ritenendo però di aderire alla tesi secondo cui il giudice deve limitarsi a dichiarare inammissibile la domanda del professionista, senza poter disporre il mutamento del rito, essendo poi cura ed onere dello stesso avvocato promuovere la domanda di pagamento in sede di cognizione ordinaria.

Nel caso in esame, poi, accanto alla declaratoria di inammissibilità della domanda di pagamento proposta nelle forme del sommario di cognizione, occorreva altresì disporre la revoca del decreto opposto, in quanto diversamente opinando si sarebbe avuta una compromissione del diritto di difesa dell’opponente.

Per la cassazione di tale ordinanza ha proposto ricorso B.G. sulla base di tre motivi.

La società intimata ha resistito con controricorso.

In data 13/2/2017 le parti hanno depositato hanno depositato atto di rinuncia al ricorso per sopravenuto difetto di interesse avendo nelle more raggiunto un’intesa.

In conseguenza di ciò, il processo va dichiarato estinto ex artt. 390 e 391 c.p.c..

Nulla per le spese, ex art. 391 c.p.c., comma 4, atteso che la società resistente ha dichiarato di aderire alla rinuncia al ricorso.

PQM

 

La Corte dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 31 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2017

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