Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18548 del 13/07/2018


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 18548 Anno 2018
Presidente: OLIVIERI STEFANO
Relatore: IANNELLO EMILIO

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 1825/2016 R.G. proposto da
Veneto Raffaele, Imperatrice Maria Addolorata e Oasi S.r.l.,
rappresentati e difesi dagli Avv.ti Mario Cogliandro e Pietro Parisi, con
domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via F.
Confalonieri, n. 2;
– ricorrenti –

contro
Intesa Sanpaolo Provis S.p.A., rappresentata e difesa dagli Avv.ti
Leonardo Bottazzi e Fabio Alberici, con domicilio eletto presso lo
studio di quest’ultimo in Roma, via Delle Fornaci, n. 38;

Data pubblicazione: 13/07/2018

- controricorrente e nei confronti di
Mediocredito Italiano S.p.A. (già Leasint S.p.A.);
– intimata avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano, n. 2508/15,

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 27 marzo 2018 dal
Consigliere Emilio Iannello;
udito l’Avvocato Mario Cogliandro;
udito l’Avvocato Fabio Alberici;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Carmelo Sgroi, che ha concluso chiedendo il rigetto del
ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. Su ricorso della Leasint S.p.A. il Tribunale di Milano emetteva
nei confronti della Oasi S.r.l. e dei fideiussori Raffaele Veneto e Maria
Addolorata Imperatrice decreto ingiuntivo per il pagamento della
somma di C 13.454,40, oltre interessi convenzionali, relativa a canoni
scaduti e non pagati, e per la restituzione dei beni concessi in
locazione finanziaria (attrezzature per la sauna, fitness, thao, panca
addominali, etc.), ciò sul presupposto della intervenuta risoluzione del
contratto per inadempimento dell’utilizzatrice.
Gli

ingiunti

proponevano

opposizione,

non

contestando

l’intervenuta risoluzione per inadempimento, ma deducendo trattarsi
di leasing traslativo e chiedendo conseguentemente — previa
dichiarazione della nullità o inefficacia delle clausole contrattuali in
contrasto con tale qualificazione — condannarsi, in via
riconvenzionale, l’opposta alla restituzione dei canoni percepiti
durante il rapporto contrattuale, riducendo ad equità il corrispettivo
risarcitorio richiesto in via monitoria.
Con sentenza resa in data 29/11/2012 il tribunale rigettava
2

depositata il 15 giugno 2015;

l’opposizione e le domande riconvenzionali, condannando gli
opponenti alle spese di lite nonché all’importo di C 5.000 per
responsabilità processuale aggravata ai sensi dell’art. 96 cod. proc.
civ..
2. Pronunciando sul gravame interposto dai soccombenti, la Corte

condanna ex art. 96 cod. proc. civ., compensando per un quinto le
spese di entrambi i gradi di giudizio e confermando nel resto la
decisione di primo grado.
Premessa l’inammissibilità, ai sensi dell’art. 345 cod. proc. civ.,
della «documentazione prodotta per la prima volta in allegato all’atto
d’appello» e richiamata la giurisprudenza in tema di distinzione tra
leasing di godimento e leasing traslativo, la Corte territoriale ha
affermato la ricorrenza nella specie della prima figura atteso che il
contratto «aveva ad oggetto attrezzature inevitabilmente usurabili
per il loro utilizzo e, per di più, soggette ad un’accelerata
obsolescenza connessa alla rapida evoluzione della tecnologia e della
moda dell’inerente settore e, quindi, ontologicamente inidonea a
conservare, alla scadenza del rapporto, un rilevante valore residuo».
3. Avverso tale decisione Oasi S.r.l. ed i fideiussori Raffaele
Veneto e Maria Addolorata Imperatrice propongono ricorso per
cassazione con unico mezzo, cui resiste, depositando controricorso,
Intesa Sanpaolo Provis S.p.A. quale successore a titolo particolare nel
rapporto controverso.
L’intimata Mediocredito Italiano S.p.A. (già Leasint S.p.A.) non
svolge difese nella presente sede.
I ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc.
civ..

RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo di impugnazione i ricorrenti denunciano
«error in procedendo, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c.», per violazione
3

d’appello di Milano, con la sentenza in epigrafe, ha annullato la

dell’art. 345 cod. proc. civ., in relazione alla mancata ammissione
della prova documentale offerta per la prima volta in allegato all’atto
d’appello (telegramma datato 3/10/2011 con il quale, secondo il
contenuto che ne è trascritto in ricorso, alle pagg. 10-11, la
concedente informava Raffaele Veneto della programmata vendita dei

compresa, al netto delle spese di recupero»).
Rilevano

che,

trattandosi

di

documento

formatosi

successivamente al termine ultimo concesso, ai sensi dell’art. 183,
comma sesto, cod. proc. civ., per l’indicazione dei mezzi di prova e
produzioni documentali, il primo momento utile per la sua produzione
coincideva con la costituzione in appello.
Deducono poi, in punto di rilevanza, che, ove la Corte d’appello
avesse valutato il fatto storico sotteso alla produzione documentale,
avrebbe certamente verificato che il valore dei beni (C 7.865 Iva
compresa), al momento della vendita (13/10/2011), era di gran lunga
superiore al corrispettivo dell’opzione fissata nel contratto di leasing
(C 482,40) e ne avrebbe potuto desumere che i beni non erano di
rapida obsolescenza ma di valore economico rilevante anche in
prossimità della naturale scadenza del contratto (giugno 2012).
2. La censura — chiaramente diretta a denunciare

error in

procedendo (al di là dell’ininfluente erroneo riferimento alla previsione
di cui al n. 5, anziché 4, del primo comma dell’art. 360 cod. proc.
civ.) — è fondata.
Come questa Corte ha chiarito, con principio al quale si intende
dare continuità, in tema di ammissibilità di nuovi mezzi di prova in
grado d’appello, deve escludersi che dal vigente regime processuale
possa ricavarsi un onere della parte, sancito a pena di decadenza, di
produrre nel giudizio di primo grado gli eventuali documenti probatori
che si siano formati dopo lo spirare del termine assegnato dal giudice
per la deduzione dei mezzi istruttori ma prima del passaggio della

4

beni oggetto di locazione finanziaria per il prezzo di «C 7.865 Iva

causa in decisione; ne consegue che i documenti formatisi dopo il
maturare delle preclusioni istruttorie vanno annoverati fra i nuovi
mezzi di prova, ammissibili in grado d’appello, ai sensi dell’art. 345,
terzo comma, cod. proc. civ., ancorché la parte abbia avuto la
possibilità di acquisirli in data anteriore alla spedizione della causa di

possibilità per il giudice del gravame, di applicare il disposto dell’art.
92 cod. proc. civ. (Cass. 16/09/2011, n. 18962).
La Corte d’appello, ritenendo inammissibile la produzione di
documento pacificamente formatosi successivamente al maturare
delle preclusioni istruttorie in primo grado, ha deciso difformemente a
tale principio e va pertanto cassata.
Al giudice del rinvio è anche demandato il regolamento delle
spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso; cassa la sentenza; rinvia alla Corte d’appello di
Milano in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche
sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso il 27/3/2018

primo grado a sentenza, fatta soltanto salva, in tale ipotesi, la

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