Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18548 del 10/08/2010

Cassazione civile sez. trib., 10/08/2010, (ud. 07/07/2010, dep. 10/08/2010), n.18548

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. SOTGIU Simonetta – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.F., elettivamente domiciliato in ROMA VIA

GIULIANELLO 26, presso lo studio dell’avvocato MINOZZI GIORGIA, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MUSILLI SANDRO

MARIA, giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrenti –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI NOLA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 107/2005 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 23/09/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/07/2010 dal Consigliere Dott. SALVATORE BOGNANNI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso alla commissione tributaria provinciale di Napoli M.F. impugnava l’avviso di accertamento, relativo a maggiorazione delle imposte per reddito dalla professione di dentista per l’anno 1993, fatto notificare dall’ufficio delle imposte di Nola, e con il quale l’amministrazione comunicava di avere accertato dei proventi complessivi di importo superiore, sulla scorta anche della verifica svolta dai funzionari nei confronti della società Medical Point srl., come meglio specificato nella motivazione dell’atto impositivo, che richiamava il relativo pvc., con un’imposta da pagare in misura maggiore, a fronte di quanto dichiarato dal contribuente. Questi rappresentava che tale avviso era da annullare, in quanto non sarebbe stato motivato adeguatamente, ed inoltre i presupposti della pretesa tributaria sarebbero stati carenti.

Instauratosi il contraddittorio, l’ufficio delle imposte eccepiva l’infondatezza dell’opposizione, e perciò chiedeva il rigetto del ricorso.

Il giudice adito, in accoglimento di esso, annullava l’atto impositivo.

Avverso tale decisione l’amministrazione proponeva appello, cui il contribuente non resisteva, dinanzi alla commissione tributaria regionale della Campania, la quale, in riforma di quella impugnata, rigettava il ricorso introduttivo, osservando che il metodo induttivo seguito dall’ufficio era stato regolare, posto che esso si basava su contabilità sostanzialmente inattendibile e sui rilievi dei funzionari degli uffici delle imposte e Iva di Caserta.

Contro questa decisione M. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.

Il Ministero e l’agenzia delle entrate hanno resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Col secondo motivo, che viene esaminato prima, perchè preliminare, il ricorrente denunzia violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, giacche l’avviso di accertamento non indicava le ragioni della pretesa fiscale basate sulla verifica di altri uffici finanziari nei confronti di terzi, e precisamente la società proprietaria del locale.

Il motivo non ha pregio. Sostanzialmente la CTR riteneva sussistente la motivazione dell’atto impositivo, in cui il pvc. veniva richiamato; e tanto bastava per la regolarità di esso, trattandosi di motivazione “per relationem”, allora possibile, senza necessità di allegazione dell’atto, purchè esso fosse comunque conosciuto o conoscibile dall’interessato, come nella specie. Infatti l’avviso di accertamento, rappresentando l’atto conclusivo di una sequenza procedimentale a cui possono partecipare anche organi amministrativi diversi, può essere motivato “per relationem”, anche con il rinvio pedissequo alle conclusioni contenute in un atto istruttorio, senza che ciò arrechi alcun pregiudizio al diritto del contribuente. La scelta in tal senso dell’Amministrazione finanziaria non può essere di per sè censurata dal giudice di merito, al quale, invece, spetta il potere di valutare se, dal richiamo globale all’atto strumentale, sia derivata un’inadeguatezza o un’insufficienza della motivazione dell’atto finale. In sede di legittimità, pertanto, il contribuente che intenda contestare l’accertamento dell’adeguatezza della motivazione “per relationem” dovrà specificamente indicare, nei motivi di ricorso, le cause della sua inadeguatezza, mentre nella specie M. non ha provveduto a tanto (V. pure Cass. Sentenze n. 2907 del 10/02/2010, n. 7766 del 2008).

2) Col primo motivo il ricorrente deduce violazione di varie norme di legge, con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, in quanto il giudice di merito non considerava che il metodo induttivo non poteva essere adottato, posto che nessuna irregolarità era stata posta in essere, nè i relativi elementi erano stati tratti dalla dichiarazione del contribuente.

La censura è infondata. Va premesso che il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, consente all’Amministrazione finanziaria la rettifica analitico-induttiva della dichiarazione presentata dal contribuente, sulla base dei dati e degli elementi desumibili dalle scritture contabili di questi, solo se ed in quanto esse fossero state regolarmente tenute, ovvero presentassero vizi formali di modesta entità, in guisa tale che le loro stesse risultanze fossero idonee a fondare presunzioni semplici, purchè gravi, precise e concordanti, dell’inesattezza della dichiarazione stessa ed il conseguente potere di rettifica che ne risultava giustificato attraverso la motivazione delle singole poste aggiunte o corrette (V. pure Cass. Sentenze n. 1628 del 1995, n. 10850 del 1994, n. 4307 del 08/04/1992).

Nel caso in esame invece l’ufficio aveva riscontrato la sussistenza di costi piuttosto consistenti, come il canone corrisposto per l’affitto dello studio di proprietà della Medical Point, il che peraltro era significativo di una contabilità in definitiva inattendibile; l’investimento di capitali con ricavi decisamente inferiori rispetto alla media del gruppo omogeneo del settore. Quindi l’agenzia ben poteva applicare il metodo analitico-induttivo sulla scorta di tali elementi, atteso che il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d), non impedisce, pure in presenza di contabilità formalmente regolare, l’accertamento in rettifica, che presuppone, appunto, scritture regolarmente tenute e tuttavia contestabili in forza di valutazioni condotte sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che possono essere costituite da studi di settore, collegabili, ai sensi del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 62 sexies (conv., con modif., dalla L. n. 427 del 1993), a gravi incongruenze tra i ricavi dichiarati, le dimensioni ed il giro d’affari dell’azienda, di modo che, in base ad un processo logico analitico induttivo, possa fondatamente dubitarsi della completezza e fedeltà della contabilità esaminata con conseguente spostamento dell’onere della prova a carico di M.. D’altronde; a fronte di maggiori costi si presume la sussistenza di più rilevanti ricavi (V. pure Cass. Sentenze n. 26919 del 15/12/2006, n. 20422 del 2005, il. 1797 del 2005).

Sul punto perciò la sentenza impugnata risulta motivata in modo giuridicamente corretto.

3) Col terzo e quarto motivo il ricorrente lamenta violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 e D.P.R. n. 636 del 1972, art. 16, posto che il giudice di secondo grado non considerava che il processo verbale sulla verifica andava allegato all’accertamento, e pertanto la sua mancanza determinava una lesione del diritto di difesa.

La doglianza rimane assorbita da quanto illustrato rispetto al motivo sub 1), anche se va aggiunto che comunque il contribuente era stato posto nella condizione di difendersi adeguatamente, come in realtà poi è avvenuto.

Ne discende che il ricorso va rigettato.

Quanto alle spese del giudizio, esse seguono la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso, e condanna il ricorrente al rimborso delle spese a favore della controricorrente, e che liquida in complessivi Euro 200,00 (duecento/00) per esborsi, ed Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per onorario, oltre a quelle generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2010

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