Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18548 del 10/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 10/07/2019, (ud. 07/03/2019, dep. 10/07/2019), n.18548

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2122-2018 proposto da:

B.L., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

PATRIZIA CASELLA;

– ricorrente –

contro

MEDIATEL SERVICE SRL, ENEL ENERGIA SPA, EMME 10 SRL, WONDERFULL SRL;

– intimate –

avverso la sentenza n. 2469/2017 del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata

il 07/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENTI

ENZO.

Fatto

RITENUTO

che, con ricorso affidato a due motivi (il secondo articolato su tre censure distinte), B.L., ha impugnato la sentenza del Tribunale di Bologna, in data 7 novembre 2018, che, in accoglimento dell’appello principale proposto da Mediatel Service S.r.l., riformava la sentenza del Giudice di Pace della medesima Città (che aveva condannato la predetta società al pagamento, in favore dell’attrice B., della somma di Euro 500,00, a titolo di risarcimento del “danno di relazione” e delle spese processuali del grado), con conseguente rigetto della domanda risarcitoria attrice e condanna di quest’ultima al rimborso delle spese processuali dei due gradi di giudizio a favore della Mediatel Service S.r.l.;

che il Tribunale, per quanto in questa sede ancora rileva, segnatamente osservava che: 1) non vi era prova del fatto posto dal primo giudice cure quale presupposto della responsabilità risarcitoria ascritta alla Mediatel s.r.l., ossia che il modulo contrattuale per la somministrazione di gas fosse stato formato e compilato da quest’ultima e poi trasmesso ad Enel Energia, là dove, inoltre, la domanda risarcitoria della B. era rivolta solo contro Enel e non già contro la stessa Mediatel, chiamata in causa a titolo di manleva da Enel, senza che peraltro l’attrice estendesse la pretesa di danni contro la chiamata in garanzia; 2) la B., mentre era parte vittoriosa nei confronti di Enel “sui temi riguardanti la validità del contratto di somministrazione e la domanda riconvenzionale di condanna proposta dalla convenuta”, era integralmente soccombente nei confronti di Mediatel in relazione alla domanda risarcitoria;

che non svolgono attività difensiva in questa sede le intimate Mediatel Service s.r.l., Enel Energia S.p.A., Emme 10 s.r.l. e Wonderfull s.r.l.;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

a) con il primo mezzo è denunciato, “violazione o falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia”, in quanto il giudice di merito avrebbe omesso di esaminare il fatto decisivo per cui l’oggetto del gravame non riguardava la parte della sentenza di primo grado che accoglieva la domanda attorea e per l’effetto dichiarato nullo il contratto di somministrazione, limitandosi, invece, alla responsabilità extracontrattuale, a cui si collegava la condanna al risarcimento del danno esistenziale, non comprendendosi, quindi, la condanna della B. al pagamento delle spese processuali del giudizio di primo grado, benchè parte vittoriosa rispetto alla pretesa principale;

a.1) il motivo è inammissibile, anche volendo intendere la censura come solo rivolta ad un vizio violazione di legge processuale (così emendando – cfr. Cass., S.U., n. 17931/2013 – la dedotta censura ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, peraltro veicolata, in modo di per sè inammissibile, in base alla previgente, e inapplicabile ratione temporis, formulazione), giacchè non coglie affatto la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale, ai fini della regolamentazione delle spese di lite, ha distinto tra la posizione di parte vittoriosa della B. di Enel Energia S.p.A. proprio in riferimento alla domanda di nullità/inefficacia del contratto di somministrazione del gas (non essendovi però sul punto alcuna impugnazione) e quella di integrale soccombente nei confronti di Mediatel s.r.l. in relazione alla pretesa risarcitoria, così da applicare correttamente l’art. 91 c.p.c. tra la stessa B. e detta Mediatel s.r.1., là dove poi la mancata regolamentazione delle spese tra la B. e l’Enel Energia S.p.A. da parte del primo giudice non è stata fatta oggetto di impugnazione in appello da parte della originaria attrice.

b) con il secondo mezzo (articolato su tre “motivi”) è prospettata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione di norme di diritto:

b.1) “Primo motivo: violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c.”, per aver la Corte territoriale erroneamente addebitato le spese legali di primo grado all’odierna ricorrente benchè parte vittoriosa in primo grado sulla domanda di nullità del contratto di somministrazione di gas con Enel Energia S.p.A.;

b.1.1.) il motivo è inammissibile per le stesse ragioni evidenziate sub a.1)

b.2) “Secondo motivo: il giudice di Appello ha erroneamente considerato la chiamata del terzo Mediatel Service S.r.l. come chiamata a garanzia o manleva”, quando invece dalle risultanze dei fatti di causa di primo grado emergeva come la suddetta società sia stata chiamata in causa dalla convenuta Enel Energia come direttamente e personalmente responsabile del danno cagionato alla parte attrice;

b.2.1) il motivo è inammissibile, sia perchè non contrasta con l’indicazione specifica del contenuto degli atti processuali all’uopo rilevanti, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, la decisione impugnata là dove ha espressamente qualificato come manleva la chiamata in causa di Mediatel da parte di Enel ed escluso l’intenzione di parte attrice di estendere le domande proposte soltanto contro Enel anche nei confronti della chiamata in garanzia; sia perchè, in ogni caso e in via assorbente, il giudice di appello ha esaminato funditus la domanda risarcitoria proprio nei confronti di Mediatel, escludendone la fondatezza nel merito;

b.3) “Terzo motivo: il Giudice di Appello erroneamente limita la domanda risarcitoria verso il terzo”, e ciò “sul presupposto che l’attrice non aveva esteso la domanda risarcitoria verso il terzo chiamato ma anzi l’aveva confermata nei confronti della convenuta”;

b.3.1) il motivo è inammissibile per le medesime ragioni evidenziate sub b.2.1).

Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile, non occorrendo provvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità in assenza di attività difensiva delle società intimate.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-3 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 7 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA