Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18548 del 09/09/2011

Cassazione civile sez. I, 09/09/2011, (ud. 05/05/2011, dep. 09/09/2011), n.18548

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 25943-2008 proposto da:

RIVERSTONE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (c.f. (OMISSIS)), in persona

del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato PIVA LUIGI, giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositato il

16/10/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/05/2011 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

ZENO Immacolata che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per

quanto di ragione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente depositato, RIVERSTONE srl in liquidazione, impugnava il decreto della Corte d’Appello di Genova del 16-10-2007, che aveva condannato il Ministero della Giustizia al pagamento di somma in suo favore, quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata di procedimento, in punto durata del procedimento, determinazione del quantum, liquidazione delle spese giudiziali. Resiste con controricorso il Ministero.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Giudice a quo ha determinato il danno morale in conformità ai parametri CEDU e alla giurisprudenza di questa Corte (Euro 6.500,00;

procedimento presupposto: maggio 1995 – gennaio 2006 ), pur indicando una durata ragionevole in quattro anni, senza motivazione alcuna, che va invece individuata in tre anni: in tal senso va corretta la motivazione del provvedimento impugnato.

Correttamente il giudice a quo ha escluso il danno patrimoniale, ritenendo che l’odierna ricorrente non abbia fornito prova al riguardo. Si tratta di valutazione di fatto insuscettibile di controllo in questa sede.

Il tenore della decisione richiede che le spese del presente giudizio siano poste a carico della ricorrente società.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 900,00 per onorari, oltre le spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 5 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2011

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