Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18548 del 07/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 07/09/2020, (ud. 01/07/2020, dep. 07/09/2020), n.18548

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31658-2018 proposto da:

M.P., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

MULAS GIANFRANCO;

– ricorrente –

contro

B.M., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

SARDU CRISTINA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 278/2018 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI

SEZIONE DISTACCATA di SASSARI, depositata il 21/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 01/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CAMPESE

EDUARDO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Sassari pronunciò la cessazione degli effetti civili del matrimonio intercorso tra M.P. e B.M.; affidò i loro due figli minorenni, in modo condiviso, ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, cui assegnò anche la casa coniugale; disciplinò il diritto di frequentazione dei figli ad opera del M., e pose a carico di quest’ultimo l’obbligo di versare mensilmente alla B. un assegno divorzile di Euro, 1.000,00, nonchè l’ulteriore somma mensile di Euro 1.500,00 (Euro 750,00 per ciascuno di essi), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre la totalità delle spese straordinarie, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli.

1.1. La Corte d’appello di Cagliari, con sentenza del 21 giugno 2018, n. 278, premettendo di dover fare applicazione dei principi sanciti da Cass. n. 11504 del 2017, ha parzialmente accolto il gravame principale del M. nella sola parte riguardante il diverso regime del diritto di frequentazione predetto. Ha respinto, invece, quello incidentale della B. volto ad ottenere l’aumento ad 4.000,00 mensili del contributo dell’ex marito per il mantenimento dei loro figli.

2. Per la cassazione di questa sentenza ricorre il M., affidandosi a due motivi, resistiti, con controricorso, dalla B..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Le formulate censure denunciano, rispettivamente:

I) “Violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”. Si assume che la corte distrettuale, nel riconoscere il diritto all’assegno divorzile alla B., oltre che nel quantificarne la misura, aveva disatteso i principi dettati da Cass. n. 11504 del 2017, che invece aveva dichiarato di voler applicare, e non aveva attentamente analizzato “le eccezioni e le evidenze rilevate” dall’odierno ricorrente circa la reale situazione economica in cui si trovavano entrambi gli ex coniugi, ed altrettanto era a dirsi in ordine alla determinazione dell’entità del contributo per il mantenimento dei loro figli. In particolare, secondo il M.: i) era stato ripetutamente confuso e sovrapposto il proprio reddito con le risorse economiche (accantonamenti) ed il patrimonio immobiliare (per lo più capannoni industriali dove sorgevano concessionarie auto) delle aziende della sua

famiglia; non erano state “bene analizzate le circostanze e le scelte di vita della B., che munita di laurea, master di specializzazione e, dal 2014, abilitata all’esercizio della professione di dottore commercialista, nulla aveva fatto per trovare una occupazione, se non, dopo anni, un concorso, che la qualificava ultima in graduatoria,… ottenendo… furbescamente una pallida dimostrazione della sua ricerca del lavoro”; l’il) nemmeno era stata considerata la breve durata del matrimonio, poco più di quattro anni, dovendosi, peraltro, aggiungere che buona parte della vita coniugale era stata segnata da un profondo malessere della B., tenuto nascosto al M., che, ignaro di quanto stava accadendo, aveva proseguito una vita matrimoniale assolutamente monca e non sincera; iv) inspiegabile, immotivato ed assolutamente ultra petita, si rivelava il disposto della decisione impugnata, nella parte riformata, con diritto ai diritti di visita del padre;

II) “Omesso esame di un fatto storico, decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)”. Si imputa alla corte distrettuale di aver dichiarato inammissibile, per carenza di specifico motivo di impugnazione, la doglianza del M. concernente l’avvenuta assegnazione della casa coniugale alla B., mostrando, così, di non aver considerato quanto dal primo addotto al “punto a” del proprio atto di appello.

2. Il primo motivo impone preliminarmente di ricordare che, per quasi trent’anni, la giurisprudenza ha interpretato la L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, ritenendo che l’assegno divorzile dovesse consentire all’avente diritto di mantenere lo stesso tenore di vita di cui godeva in costanza di matrimonio.

2.1. Sulla scia delle critiche di vasti settori dottrinari, che ravvisavano in tale indirizzo interpretativo il rischio di garantire ingiustificate rendite di posizione, questa Corte, con la sentenza n. 11504 del 2017 (e quella, in senso sostanzialmente conforme, n. 23602 del 2017), – la prima delle quali richiamata dalla decisione oggi impugnata che l’ha posta a fondamento delle proprie determinazioni ebbe a ribaltare l’orientamento in questione, negando il riconoscimento dell’assegno di divorzio tutte le volte che il richiedente dovesse considerarsi economicamente autosufficiente.

2.2. Il descritto revirement suscitò un acceso dibattito, tanto in dottrina, quanto in giurisprudenza, che inevitabilmente è sfociato nell’intervento nomofilattico delle Sezioni Unite di questa Corte, la cui recente sentenza dell’1. 1 luglio 2018, n. 18287, può essere condensata nelle seguenti asserzioni: a) abbandono dei vecchi automatismi che avevano dato vita ai due orientamenti contrapposti: da un lato il tenore di vita (cfr. Cass., SU, n. 11490 del 1990), dall’altro il criterio dell’autosufficienza (cfr. Cass. n. 11504 del 2017); b) abbandono della concezione bifasica del procedimento di determinazione dell’assegno divorzile, fondata sulla distinzione tra criteri attributivi e criteri determinativi; c) abbandono della concezione che riconosce la natura meramente assistenziale dell’assegno di divorzio a favore di quella che gli attribuisce natura composita (assistenziale e perequativa/compensativa); equiordinazione dei criteri previsti dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6; e) abbandono di una concezione assolutistica ed astratta del criterio “adeguatezza/ inadeguatezza dei mezzi” a favore di una visione che propende per la causa concreta e lo contestualizza nella specifica vicenda coniugale; necessità della valutazione dell’intera storia coniugale e di una prognosi futura che tenga conto delle condizioni dell’avente diritto all’assegno (età, salute, etc.) e della durata del matrimonio; g) importanza del profilo perequativo-compensativo dell’assegno e necessità di un accertamento rigoroso del nesso di causalità tra scelte endofamiliari e situazione dell’avente diritto al momento dello scioglimento del vincolo coniugale.

2.2.1. In definitiva, appare evidente la ratio ispiratrice della decisione, individuabile nell’abbandono della tesi individualista fatta propria da Cass. n. 11504 del 2017 per la vigorosa riaffermazione del principio di solidarietà postconiugale, agganciato ai parametri costituzionali ex artt. 2 e 29 Cost..

2.3. Muovendo da tali presupposti, dunque, le Sezioni Unite hanno sancito che, al fine di stabilire se, ed eventualmente in quale entità, debba essere riconoscersi l’invocato assegno divorzile, il giudice: a) procede, anche a mezzo dell’esercizio dei poteri ufficiosi, alla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti; b) qualora risulti l’inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o, comunque, l’impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, deve accertarne rigorosamente le cause, alla stregua dei parametri indicati dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, prima parte, e, in particolare, se quella sperequazione sia, o meno, la conseguenza del contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all’età dello stesso ed alla durata del matrimonio; t) quantifica l’assegno rapportandolo non al pregresso tenore di vita familiare, nè al parametro della autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all’avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo sopra richiamato.

2.4. E’ innegabile, infine, quanto al problema riguardante le conseguenze di un siffatto intervento sui processi in corso (l’ipotesi specifica è quella della sopravvenienza, come nella specie, della pronuncia delle Sezioni Unite allorquando la statuizione della corte di appello sull’assegno di divorzio – quanto alla sua spettanza ed eventualmente alla sua concreta quantificazione – sia già stata resa ma sia ancora suscettibile di impugnazione in Cassazione, poi concretamente promossa), che la Suprema Corte, ove i motivi di ricorso la investano di censura di violazione o falsa applicazione di una norma di diritto con riguardo alla quale sia intervenuto un mutamento della giurisprudenza di legittimità, deve giudicare sulla base del nuovo orientamento giurisprudenziale della stessa Corte, posto che il giudizio di cassazione ha ad oggetto non l’operato del giudice di merito, ma la conformità della decisione adottata all’ordinamento giuridico.

2.5. Fermo quanto precede, la censura in esame si rivela, nel suo complesso, insuscettibile di accoglimento.

2.5.1. In particolare, essa è inammissibile laddove mira, sostanzialmente, a rimettere in discussione l’accertamento fattuale e la ponderazione che la corte di merito ha svolto sulla concreta condizione di non autosufficienza economica della B., nonchè in ordine alle concrete modalità di regolamentazione del diritto di visita dei figli da parte del M.. Si tratta, invero di valutazioni insindacabili in questa sede, se non sotto il profilo del vizio motivazionale (qui nemmeno prospettato) e nei ristretti limiti stabiliti per quest’ultimo dalla nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012 (qui applicabile ratione temporis, risultando impugnata una sentenza resa il 21 giugno 2018), che, come è noto, esclude la sindacabilità, in sede di legittimità, della correttezza logica della motivazione di idoneità probatoria di determinate risultanze processuali, non avendo più autonoma rilevanza il vizio di contraddittorietà o insufficienza della motivazione, posto che oggetto del vizio di cui alla citata norma è oggi, esclusivamente, l’omesso esame circa un “fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti”. Deve trattarsi, dunque, di un vero e proprio “fatto”, in senso storico e normativo, oppure di un preciso accadimento o di una precisa circostanza da intendersi in senso storico-naturalistico, ovvero di un dato materiale, di un episodio fenomenico rilevante, e delle relative ricadute di esso in termini di diritto, o, ancora, di una vicenda la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali. Non è tale, viceversa, l’argomentazione o deduzione difensiva (fr. Cass., SU, n. 16303 del 2018, in motivazione; Cass. n. 14802 del 2017; Cass. n. 21152 del 2015), nè lo sono gli elementi istruttori, quando il fatto storico da essi rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014). Il “fatto” il cui esame sia stato omesso deve, inoltre, avere carattere “decisivo”, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia, favorevole al ricorrente rimasto soccombente (non bastando, invece, la prognosi che il fatto non esaminato avrebbe reso soltanto possibile o probabile una ricostruzione diversa: si vedano già Cass. n. 22979 del 2004; Cass. n. 3668 del 2013; la prognosi in termini di “certezza” della decisione diversa è richiesta, ad esempio, da Cass., SU, n. 3670 del 2015), dovendosi, infine, ricordare che l’invocazione del vizio motivazionale appena descritto impone al ricorrente l’osservanza degli specifici oneri di allegazione sanciti da Cass., SU, n. 8053 del 2014.

2.5.2. E’ palese, allora, che laddove, sebbene sotto la formale rubrica della violazione di legge, il M. censura oggi gli esiti della complessiva comparazione effettuata dalla corte distrettuale circa le condizioni economico/patrimoniali/reddituali del primo e della B. e la ivi ritenuta inadeguatezza del mezzi economici di quest’ultima, la doglianza è inammissibile, risolvendosi in una critica al complessivo governo del materiale istruttorio operato dal giudice a quo, cui il ricorrente intenderebbe opporre una diversa valutazione delle medesime risultanze istruttorie utilizzate dalla corte cagliaritana: ciò non è consentito, però, nel giudizio di legittimità, che non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non previsto, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata (la cui motivazione, nella specie, nemmeno integra violazione dei principi dettati in tema di onere e valutazione della prova) non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonchè la più recente Cass. n. 8758 del 2017).

2.6. Il medesimo motivo è, peraltro, infondato anche facendosi applicazione dei principi tutti sanciti dalla già menzionata statuizione delle Sezioni Unite di questa Corte n. 18287 del 2018.

2.6.1. Infatti, con motivazione esauriente, la corte sarda ha operato una comparazione dei redditi dei due coniugi, accertando (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata) che l’odierna controricorrente “… non ha la disponibilità di una stabile abitazione, atteso che quella attualmente occupata è formalmente intestata a terzo estraneo al presente giudizio; non ha redditi propri: dunque, deve escludersi che la stessa sia in possesso di mezzi adeguati che le consentono di essere economicamente indipendente;…ha 38 anni, ha conseguito il titolo di dottore commercialista, ha sostenuto con esito negativo delle selezioni pubbliche per essere assunta a tempo indeterminato, non risulta svolgere attività presso lo studio professionale dove ha svolto la pratica, ha svolto in via quasi esclusiva il ruolo di madre, anche in considerazione dell’età dei figli (7 e 9 anni), aggravato dal radicale mutamento dello stile di vita successivamente alla separazione di fatto dal M.: ciò che ha indubbiamente inciso anche sul tempo necessario a procurarsi mezzi economici adeguati. D’altra parte, la mancanza di altre disponibilità economiche è logicamente idonea ad impedire alla B. di avere quelle risorse finanziarie necessarie per intraprendere, in proprio, l’attività libero professionale”.

2.6.2. Tanto denota, allora, che, innegabilmente, la medesima corte ha concretamente tenuto conto dell’accertata inadeguatezza dei mezzi economici della B. (o, comunque, della sua impossibilità di procurarseli non dovuta a negligenza), del contributo da lei fornito alla conduzione familiare, del sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi all’accudimento dei loro figli, così evidentemente reputando l’assegno come quantificato dal tribunale come idoneo a garantire all’avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo sopra richiamato.

2.6.3. Non vi è chi non veda, pertanto, che tali accertamenti fattuali si rivelano comunque coerenti con i suesposti principi enunciati dalle Sezioni Unite di questa Corte, sicchè il motivo di ricorso in esame, che si risolve, invece, sostanzialmente, in una richiesta di rivisitazione di quei giudizi, non può essere accolto.

2.7. Analoga sorte merita la censura pure nella parte in cui investe la quantificazione dell’assegno di mantenimento in favore dei figli minori, nonchè la disciplina del diritto di visita degli stessi ad opera del M., posto che quest’ultimo oblitera totalmente che la denuncia di violazione di legge ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ivi formalmente proposta, non può essere mediata dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie (Dott.’ Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010; Cass., SU. n. 10313 del 2006), ma deve essere dedotta, a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell’art. 366 c.p.c., n. 4, non solo con la indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione.

3. Il secondo motivo, invece, è inammissibile.

3.1. Giova premette, invero, che la corte cagliaritana ha specificamente dato atto (cfr pag. 2-3 della sentenza impugnata) che il M. aveva censurato la decisione di primo grado laddove: “1) ha confermato la misura dell’assegno in favore della B…..; 2) ha confermato la misura dell’assegno di mantenimento per i due 3) ha ridotto i tempi del diritto di visita in contrasto col principio di bigenitorialità”. Con la censura in esame, invece, l’odierno ricorrente imputa alla corte suddetta di aver dichiarato inammissibile, per carenza di specifico motivo di impugnazione, la sua doglianza concernente l’avvenuta assegnazione della casa coniugale alla B., mostrando, così, di non aver considerato quanto dal primo addotto al “punto cl)” del proprio atto di appello.

3.2. Va allora ricordato che questa Corte, nel verificare se una statuizione contenuta nella sentenza di primo grado sia stata, o non, adeguatamente impugnata, non è vincolata all’interpretazione compiuta dai giudici di appello, ma ha il potere-dovere di valutare direttamente gli atti processuali, al fine di stabilire se rispetto alla questione, su cui si sarebbe formato il giudicato, la funzione giurisdizionale si sia esaurita per effetto della mancata devoluzione nel giudizio di appello, con la conseguente preclusione di ogni esame della stessa (cfr. Cass. n. 11322 del 2003, richiamata in motivazione, dalla più recente Cass. n. 7499 del 2019).

3.2.1. Difatti la Corte di cassazione, allorquando sia denunciato un error in procedendo (come sostanzialmente avvenuto, in ragione della concreta argomentazione ivi recata, con la censura in esame, irrilevante dovendo considerarsi il riferimento, nella sua rubrica, all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Cfr. Cass., SU, n. 17931 del 2013; Cass. n. 24553 del 2013; Cass. n. 10862 del 2018) è sì anche giudice del fatto processuale e ha il potere di esaminare direttamente gli atti di causa al fine di valutare la fondatezza del vizio denunciato, purchè, però, lo stesso sia stato ritualmente indicato ed allegato nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4; è perciò necessario, non essendo tale vizio rilevabile ex officio, che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il fatto processuale di cui richiede il riesame e, quindi, che il corrispondente motivo sia ammissibile e contenga, per il principio di autosufficienza del ricorso, tutte le precisazioni e i riferimenti necessari ad individuare la dedotta violazione processuale (fr., ex multis, Cass. n. 7499 del 2019; Cass. n. 2771 del 2017; Cass. n. 19410 del 2015).

3.2.2. In particolare, il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione vale anche in relazione ai motivi di appello rispetto ai quali si denuncino errori da parte del giudice di merito; ne consegue che, ove il ricorrente denunci, come sostanzialmente avvenuto nella specie, il mancato esame di un motivo di appello proposto, egli deve riportare nel ricorso, nel loro impianto specifico, i predetti motivi formulati all’interno dell’atto di gravame (E r, ex aliis, Cass. n. 7499 del 2019; Cass. n. 7371 del 2018; Cass. n. 86 del 2012; Cass. n. 9734 del 2004). Occorreva, pertanto, che l’odierno ricorrente accompagnasse la denunzia del vizio con la riproduzione del contenuto dell’atto che sorreggeva la censura, dato che questa Corte non è legittimata a procedere ad una autonoma ricerca degli atti denunciati come viziati ma solo a una verifica del contenuto degli stessi. Al contrario, il M. si è limitato a richiamare, in maniera indiretta (non essere stato considerato quanto da lui addotto al “punto d)” del proprio atto di appello), l’omessa valutazione delle argomentazioni poste a corredo della sua doglianza concernente l’avvenuta assegnazione della casa coniugale alla B.: in tal modo non ha posto questa Corte nella condizione di apprezzare compiutamente il fondamento della censura asseritamente svolta in sede di gravame, sicchè, in mancanza di una simile indicazione, la censura in esame risulta giocoforza inammissibile, per violazione del disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6.

3.3. In ogni caso, la stessa sarebbe inammissibile anche ove la si consideri come veicolante un vizio motivazionale, posto che, come si è già detto, l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (nel testo precedentemente richiamato e qui applicabile ratione temporis), riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicchè sono inammissibili le censure che – come quella in esame – irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest’ultimo profilo (fr. Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017).

4. Il ricorso va, dunque, respinto, restando le spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, regolate dal principio di soccombenza, e dandosi atto, altresì, – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenore della pronuncia adottata, “sussistono, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto”, mentre “.spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento”.

5. Va, disposta, da ultimo, per l’ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

PQM

La Corte rigetta il ricorso, e condanna M.P. al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità sostenute da B.M., liquidate in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del medesimo ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta lo stesso artò. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Dispone, per l’ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 1 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2020

 

 

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