Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18547 del 26/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 26/07/2017, (ud. 31/05/2017, dep.26/07/2017),  n. 18547

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10630-2016 proposto da:

F.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SARDEGNA, 50,

presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO RICCI, rappresentato e

difeso dall’avvocato ALESSANDRO MENCARELLI giusta procura a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

F.A., F.R., domiciliati in ROMA presso la Cancelleria

della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall’avv. ANTONIO

RUSSO giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso il provvedimento n. 1767/2015 della CORTE D’APPELLO di

FIRENZE, depositata il 16/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

31/05/2017 dal Consigliere Dott. CRISCUOLO MAURO.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

La Corte d’Appello di Firenze, con la sentenza n. 1767 del 16 ottobre 2015, in riforma della sentenza del Tribunale di Prato n. 557/2014, dichiarava la nullità del testamento olografo di M.F., pubblicato in data 17/4/2007, condannando l’appellato F.M. al rimborso delle spese del doppio grado di giudizio.

Rilevava la Corte di merito che gli attori, F.R. ed A., figli della de cuius, avevano convenuto in giudizio il germano M., deducendo che il testamento della madre, con il quale il convenuto era stato nominato erede universale era affetto da nullità per difetto di autografia, chiedendo, in subordine, ove fosse stata invece confermata la validità del testamento, la riduzione delle disposizioni testamentarie, in quanto lesive dalla loro quota di legittima.

Il Tribunale aveva disatteso la domanda di nullità, sostenendo che, sebbene le indagini grafologiche avessero evidenziato la presenza nel testo di due diverse mani scriventi, di cui la seconda non operava in sinergia con la prima, ma procedendo a sostituzioni ovvero a correzioni successive, sovrapponendo tratti corretti a quelli originari, ovvero aggiungendo lettere o parole intere, tuttavia la grafia e la sottoscrizione erano da attribuire alla defunta, laddove le aggiunte e le correzioni erano invece afferenti ad elementi accessori o comunque finalizzate ad emendare un tratto grafico incerto, sicchè il testamento poteva conservare la sua validità.

Quanto invece alla domanda di riduzione, ne decretava il rigetto per mancanza di prova

Ad avviso dei giudici di appello la soluzione del Tribunale non era condivisibile quanto alla sorte del testamento, atteso che la mano estranea aveva aggiunto ben quattro righe, provvedendo a correggere ed ad aggiungere lettere e parole, avvalendosi di appositi spazi lasciati dalla grafia della de cuius, il che induceva a ritenere che il terzo fosse stato presente alla redazione del testamento, come confermato anche dall’utilizzo della medesima penna e dall’apposizione di una croce in corrispondenza della firma della de cuius, quasi a voler indicare il punto ove andava apposta la sottoscrizione.

Alla luce della giurisprudenza di legittimità, andava pertanto dichiarata la nullità del testamento per difetto di olografia, e ciò senza che fosse necessario altresì indagare se la Fiorino avesse copiato un testo predisposto da altri ovvero se fosse analfabeta, laddove la condanna in sede penale del convenuto per il reato di cui all’art. 643 c.p.c. e proprio in relazione al testamento oggetto di causa, era un ulteriore elemento indiziario a favore della invalidità.

Per effetto dell’accoglimento dell’impugnativa testamentaria, ha poi ritenuto che la domanda di riduzione, pure riproposta in sede di appello, dovesse ritenersi assorbita.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso F.M. sulla base di otto motivi.

F.R. e F.A. hanno resistito con controricorso.

Il ricorso è manifestamente infondato.

I primi due motivi denunziano come error in procedendo nonchè come error in iudicando, invocando la violazione degli artt. 81 e 100 c.p.c., la circostanza che il giudice di merito non abbia rilevato il difetto di legittimazione passiva del ricorrente, il quale non aveva provveduto ad accettare l’eredità, acquisendo quindi il titolo di erede.

Essendo un semplice chiamato all’eredità, ed avendo le parti in appello non più riproposto la tesi secondo cui l’alterazione del testamento era opera del convenuto, il giudice di appello avrebbe dovuto rilevare il difetto di legittimazione passiva o comunque la carenza di interesse degli attori, in quanto solo a seguito dell’accettazione dell’eredità poteva insorgere un interesse ad ottenere la declaratoria di invalidità del testamento.

I motivi che possono essere congiuntamente esaminati per la sostanziale identità delle questioni giuridiche involte, sono però privi di fondamento.

Ed, invero, premessa la assoluta irrilevanza ai fini dell’identificazione della domanda, della attribuzione delle alterazioni al convenuto ovvero ad un terzo estraneo, posto che gli attori non hanno contestualmente proposto una domanda di indegnità nei confronti del ricorrente, essendosi limitati a richiedere l’accertamento della nullità del testamento per difetto di olografia, deve ritenersi pacifica la legittimazione a contraddire nel presente giudizio di parte ricorrente, in quanto il medesimo, oltre a rivestire la qualità di erede designato nel testamento, ricopre anche la qualità di chiamato alla successione legittima, cui i beni ereditari si devolvono in caso di accertamento della nullità.

In tal senso questa Corte ha reiteratamente affermato che (cfr. da ultimo Cass. n. 4452/2016) nel giudizio di impugnazione di un testamento olografo per nullità, stante l’unitarietà del rapporto dedotto in giudizio, sussiste litisconsorzio necessario anche nei confronti di tutti gli eredi legittimi, atteso che l’eventuale accoglimento della domanda porterebbe alla dichiarazione di invalidità del testamento e alla conseguente apertura della successione legittima (conf. ex multis Cass. n. 474/2010).

Inoltre, si è altresì precisato che (cfr. Cass. n. 2671/2001) nelle cause aventi ad oggetto l’impugnazione di un testamento (nella specie, querela di falso di un testamento olografo) sono parti necessarie, oltre agli eredi istituiti dal “de cuius”, anche tutte le persone che gli succederebbero per legge, in seguito alla caducazione dell’atto di ultima volontà, stante l’unitarietà del rapporto dedotto in giudizio, il quale non potrebbe rimanere regolato, in caso di accoglimento della domanda, contemporaneamente dal testamento per alcuni, dalla legge per altri (conf. Cass. n. 8728/2005).

Ne consegue che qualora una parte intenda escludere l’operatività della successione testamentaria, sul presupposto dell’invalidità del testamento, non deve attendere che il beneficiario acquisti la qualità di erede, essendo immediato ed attuale l’interesse ad agire degli eredi legittimi (ovvero degli eredi testamentari istituiti in un precedente testamento revocato da quello asseritamente invalido), e dovendosi attribuire la legittimazione passiva a colui che sia stato nominato come erede, sebbene al momento dell’azione rivesta ancora la qualità di chiamato, posto che tale qualità è destinata a venire meno (ove non possa essere comunque vantata a diverso titolo, ma sebbene con un contenuto meno ampio, come nel caso di specie nel quale il ricorrente è al tempo stesso anche chiamato in base alle norme della successione legittima) per effetto dell’accoglimento della domanda di invalidità.

Il terzo motivo lamenta la violazione degli artt. 112,115,345 e 346 c.p.c., in quanto la Corte d’Appello avrebbe ravvisato l’identità della penna usata dalla testatrice e dal terzo autore per gli interventi sulla scheda testamentaria, laddove gli stessi attori avevano sostenuto che si trattava di due penne diverse. Il motivo è manifestamente infondato.

L’identità o meno della penna costituisce un fatto del tutto secondario nella vicenda, che non appare in alcun modo idoneo a dare vita ad una mutatio libelli, posto che la decisione impugnata ha appunto accolto la domanda di nullità per difetto di autografia, così come proposta in primo grado e reiterata in sede di gravame dai controricorrenti.

Quanto al quarto motivo, con il quale si lamenta l’omesso esame di fatti decisivi ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, la sua formulazione, non tenendo in considerazione di quanto autorevolmente sostenuto dalla giurisprudenza di questa Corte nelle sentenze a Sezioni Unite nn. 8053 e 8054 del 2014, con le quali si è offerta la corretta esegesi della novella, mira in sostanza ad una non consentita rivalutazione dei fatti di causa così come operata da parte del giudice di merito.

La Corte di merito è pervenuta alla conclusione della nullità del testamento ritenendo che le correzioni ed aggiunte, sicuramente riconducibili ad una mano diversa da quella della testatrice, come pacificamente riscontrato dagli accertamenti tecnici esperiti in corso di causa, erano da ritenersi coeve alla stesura dell’atto da parte della de cuius, attesa la collocazione di ben quattro righe, fruendo degli apposti spazi lasciati vuoti dal testo scritto dalla Fiorino, conclusione questa confermata oltre che dalla utilizzazione della stessa penna, dal fatto che era stata indicata con una croce la posizione sul foglio ove la de cuius avrebbe dovuto apporre la propria firma.

Trattasi all’evidenza di valutazioni di carattere fattuale, chiaramente riservate all’insindacabile giudizio del giudice di merito, e che danno contezza anche della quanto meno implicita valutazione di irrilevanza della diversa incidenza che, a detta del ricorrente, avrebbe avuto il posizionamento delle righe di testo aggiunte dal terzo ovvero l’ininfluenza del segno di croce in corrispondenza della firma.

Deve pertanto escludersi che le circostanze di cui si assume l’omessa disamina non siano state invece valutate dal giudice del merito.

Quanto, invece agli ulteriori elementi di cui si assume l’omessa valutazione (capacità della testatrice alla data dell’atto, denunzia penale degli attori da parte della madre), risulta evidente come gli stessi siano privi del carattere della decisività, non escludendo che il testamento sia comunque il frutto di un evidente intervento di mano aliena nella sua stesura, ancorchè al fine di assecondare il volere della defunta. Del pari infondato è il quinto motivo, con il quale si denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 602,606,2727 e 729 c.c. e dell’art. 116 c.p.c..

In pratica si ritiene che la Corte fiorentina avrebbe errato nel ritenere il testamento affetto da nullità, posto che il nucleo essenziale delle volontà testamentarie, anche al netto della aggiunte apportate dalla mano aliena, era chiaramente evincibile.

Anche tale motivo, sebbene in rubrica rechi la denunzia di una violazione di legge, nella sostanza mira ad una diversa ricostruzione dei fatti di causa.

Lo stesso ricorrente evidenzia che alla luce della giurisprudenza di questa Corte, ed in presenza di una volontà testamentaria genuinamente riferibile al de cuius, nonostante le aggiunte o interpolazioni del terzo, la validità del testamento può essere affermata solo laddove non emerga che l’opera del terzo sia stata coeva alla redazione della scheda testamentaria.

Nel caso di specie, però, i giudici di merito, con valutazione non suscettibile di sindacato da parte di questa Corte, hanno chiaramente affermato che le correzioni ed aggiunte erano stato attuate da persona che era presente al momento stesso della redazione della scheda testamentaria.

Ne consegue che è corretta l’applicazione nella fattispecie del principio di diritto espresso da questa Corte (cfr. Cass. n. 20703/2013) secondo cui la validità del testamento olografo esige, ai sensi dell’art. 602 c.c., l’autografia della sottoscrizione, della data e del testo del documento, essendo sufficiente ad escluderla ogni intervento di terzi, indipendentemente dal tipo e dall’entità, anche se il terzo abbia scritto una sola parola durante la confezione del testamento (nella specie, la parola “lasciare”, in sostituzione della parola cancellata “donare”), senza che assuma rilievo, peraltro, l’importanza sostanziale della parte eterografa ai fini della nullità dell’intero testamento in forza del principio “utile per inutile non vitiatur” (conf. Cass. n. 12458/2004, che ribadisce la nullità anche in presenza di una sola parola scritta da un terzo durante la confezione del testamento, non assumendo al riguardo rilevanza l’importanza che dal punto di vista sostanziale la parte eterografa riveste ai fini della nullità dell’intero testamento secondo il principio “utile per inutile non vitiatur”, nonchè Cass. n. 8753/2012 che precisa che la nullità in conseguenza dell’inserzione anche di una sola parola scritta dal terzo durante la confezione del testamento, opera ancorchè l’inserzione sia stata operata su incarico o col consenso del testatore).

D’altronde anche il precedente invocato da parte ricorrente (Cass. n. 26406/2008), pur essendo pervenuto nel caso sottoposto al suo esame alla conclusione della validità del testamento, nelle sue premesse argomentative concorda sul fatto che l’intervento di terzi – anche quando vi sia stata l’aggiunta di una sola parola – determina l’invalidità del testamento allorquando l’azione del terzo si sia svolta durante la redazione del testamento stesso.

Il sesto motivo che lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 654 c.p.p., in quanto la sentenza gravata avrebbe attribuito efficacia indiziaria alla sentenza penale emessa in danno del ricorrente dal Tribunale di Prato in data 24/4/2015, sebbene non ancora passata in cosa giudicata, è del pari manifestamente infondato, in quanto la Corte distrettuale lungi dall’assegnare alla decisione del giudice penale efficacia di giudicato, avente piena valenza probatoria anche in sede civile, come previsto dalla norma di cui si denunzia la violazione, si è limitata a considerarla mero elemento indiziario, peraltro espressamente ritenuto non avente carattere decisivo, posto che la nullità del testamento si fonda precipuamente sulla diversa considerazione dell’accertamento dell’intervento di un terzo non meglio identificato, coevamente alla redazione del testamento da parte della de cuius.

Il settimo e l’ottavo motivo, che possono essere congiuntamente esaminati, in quanto denunziano la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., sia come error in procedendo che come error in iudicando, nella parte in cui il giudice di merito ha posto integralmente a carico del ricorrente le spese del doppio grado di giudizio, sono parimenti privi di fondamento. Ribadita, in assenza di una contestuale proposizione di una domanda di indegnità ex art. 463 c.c., n. 5, nei confronti del ricorrente, l’irrilevanza dell’individuazione dell’autore delle alterazioni che hanno determinato l’invalidità del testamento, ai fini dell’identificazione della domanda proposta, che è sempre rimasta quella di nullità per difetto di autografia, in primo luogo deve escludersi che l’obbligo di dover provvedere alla pubblicazione del testamento possa incidere sulla valutazione di soccombenza che attiene invece alla infondata resistenza alla domanda di nullità, pur in presenza di alterazioni della scheda testamentaria.

La valutazione della soccombenza che deve essere condotta alla luce dell’esito finale del giudizio, depone per la correttezza della valutazione compiuta dalla Corte distrettuale circa la necessità di fare applicazione dell’art. 91 c.p.c., e considerato altresì che alla fattispecie risulta applicabile ratione temporis il dettato dell’art. 92 c.p.c., nella formulazione scaturente dalle modifiche di cui alla L. n. 69 del 2009, vale ricordare che secondo la costante giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 23 febbraio 2012 n. 2730) in tema di spese processuali, solo la compensazione dev’essere sorretta da motivazione, e non già l’applicazione della regola della soccombenza cui il giudice si sia uniformato, atteso che il vizio motivazionale ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (peraltro secondo il testo non più suscettibile di trovare applicazione alla fattispecie), ove ipotizzato, sarebbe relativo a circostanze discrezionalmente valutabili e, perciò, non costituenti punti decisivi idonei a determinare una decisione diversa da quella assunta (conf. Cassazione civile sez. 6, 28 aprile 2014 n. 9368).

Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto l’art. 13, comma 1 – quater del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

 

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese in favore dei controricorrenti che liquida in complessivi Euro 5.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15% sui compensi, ed accessori come per legge;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dal L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 31 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2017

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