Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18547 del 21/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 21/09/2016, (ud. 24/06/2016, dep. 21/09/2016), n.18547

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22838-2015 proposto da:

Q.A., rappresentato e difeso, per procura speciale in calce

al ricorso, dall’Avvocato Pietro L. Frisani, presso lo studio del

quale in Roma, Piazza del Popolo n. 18, è elettivamente

domiciliato;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE GIUSTIZIA, in persona del

Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12,

presso l’Avvocatura generale dello Stato, che lo rappresenta e

difende per legge;

– resistente –

avverso il decreto n. 537/2015 della Corte d’appello di Perugia,

depositata il 24 marzo 2015;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24

giugno 2016 dal Presidente relatore Dott. Stefano Petitti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che, con ricorso depositato presso la Corte d’appello di Perugia il 27 aprile 2011, Q.A. e altre persone qui non ricorrenti, chiedevano la condanna del Ministero dell’economia e delle finanze al pagamento dell’indennizzo per la irragionevole durata di un giudizio iniziato dinnanzi al TAR Lazio il 29 aprile 1998, deciso in primo grado con sentenza del novembre 1999, proseguito in appello e deciso dal Consiglio di Stato con sentenza depositata il 29 gennaio 2008;

che la Corte d’appello dichiarava il ricorso inammissibile, non avendo i ricorrenti allegato alcunchè in ordine al primo grado di giudizio, in violazione del principio per cui la parte che agisce in equa riparazione non può scegliere di esperire il rimedio limitatamente ad una sola fase processuale, dovendosi avere riguardo al giudizio presupposto considerato nella sua unitarietà;

che per la cassazione del decreto della Corte d’appello Q.A. ha proposto ricorso sulla base di un unico motivo;

che l’intimato Ministero non ha resistito con controricorso, ma ha depositato atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Consideralo che il Collegio ha deliberato l’adozione della motivazione semplificata nella redazione della sentenza;

che con l’unico motivo di ricorso (violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 3, in relazione agli artt. 24 e 111 Cost. e art. 6, par. 1, CEDU), il ricorrente censura il decreto impugnato per avere la Corte d’appello ritenuto che nulla fosse stato dedotto in ordine allo svolgimento del giudizio dinnanzi al TAR e si duole che su tale base abbia dichiarato inammissibile la domanda;

che il ricorso è fondato, alla luce del principio per cui (cin tema di equa riparazione ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, l’attore ha l’onere di precisare nel ricorso l’intera durata del giudizio presupposto, inclusi i gradi e le fasi non eccedenti gli standard di ragionevolezza, potendo la parte disporre del quantum della domanda, ma non dell’allegazione dei fatti storico – normativi che ne condizionano l’ammissibilità, e dovendo, conseguentemente, il giudice procedere alla valutazione unitaria della durata del processo anche se, l’attore, nel formulare la domanda, si sia specificamente riferito ai soli segmenti del procedimento in cui sarebbe, stato superato, a suo avviso, il termine ragionevole” (Cass. n. 4437 del 2015);

che, dunque, la Corte d’appello, pur in presenza di una sicura indicazione concernente la conclusione del giudizio di primo grado, non avrebbe potuto dichiarare la inammissibilità della domanda perchè limitata al solo grado di appello, essendo evidente che si era in presenza di un giudizio svoltosi in due gradi, dalla durata del quale si sarebbero dovuti detrarre i periodi di durata ragionevole, dovendosi poi limitare la valutazione di irragionevolezza al solo segmento di appello, oggetto di specifica domanda;

che il ricorso va quindi accolto, con cassazione del decreto impugnato e rinvio, per nuovo esame della domanda, alla luce dell’indicato principio di diritto, alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione;

che al giudice di rinvio è demandata altresì la regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 24 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2016

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