Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18547 del 10/08/2010

Cassazione civile sez. trib., 10/08/2010, (ud. 07/07/2010, dep. 10/08/2010), n.18547

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. SOTGIU Simonetta – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 22364-2006 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta;

– ricorrenti –

contro

FALLIMENTO CALZATURIFICIO NEW FREE SHOES SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 155/2004 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 26/05/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/07/2010 dal Consigliere Dott. SALVATORE BOGNANNI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’accoglimento.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso alla commissione tributaria provinciale di Napoli la società Calzaturificio New Free Shoes srl impugnava l’avviso di accertamento, relativo a maggiorazione delle imposte Irpeg ed Ilor per l’anno 1991, fatto notificare dall’ufficio delle imposte di quella città, e con il quale l’amministrazione comunicava di avere accertato dei proventi complessivi di importo superiore, sulla scorta della verifica della Guardia di finanza nei confronti di altra ditta di Verona, per vendita di circa 330 paia di scarpe non contabilizzata, come meglio specificato nella motivazione dell’atto impositivo, con un’imposta da pagare in misura maggiore, a fronte di quanto dichiarato dalla contribuente. Questa rappresentava che tale avviso era da annullare, in quanto non sarebbe stato adeguatamente motivato, ed inoltre i presupposti della pretesa tributaria sarebbero stati carenti.

Instauratosi il contraddittorio, l’ufficio delle imposte eccepiva l’infondatezza dell’opposizione, e perciò chiedeva il rigetto del ricorso.

Il giudice adito, in accoglimento di esso, annullava l’atto impositivo.

Avverso tale decisione l’amministrazione proponeva appello, cui la contribuente non resisteva, dinanzi alla commissione tributaria regionale della Campania, la quale lo rigettava, osservando che il metodo induttivo seguito dall’ufficio non era stato regolare, posto che esso avrebbe dovuto fare riferimento a dati concreti, e non invece ancorarsi ad elementi astratti afferenti a verifica fiscale svolta nei confronti di terzi.

Contro questa decisione il Ministero e l’agenzia delle entrate hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

La società Calzaturificio New Free Shoes, nel frattempo dichiarata fallita, non si è costituita.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va rilevato che il Ministero non era stato parte nel giudizio di secondo grado, e perciò non poteva impugnare la sentenza del giudice di appello; pertanto il ricorso proposto anche da esso va dichiarato inammissibile.

invero in tema di contenzioso tributario, una volta che l’appello avverso la sentenza della commissione provinciale era stato proposto soltanto dall’ufficio periferico dell’Agenzia delle entrate, succeduta a titolo particolare nel diritto controverso al Ministero delle finanze nel corso del giudizio di primo grado, e la società contribuente aveva accettato il contraddittorio nei confronti del solo nuovo soggetto processuale, il relativo rapporto si svolgeva soltanto nei confronti dell’agenzia delle entrate, che ha personalità giuridica ai sensi del D.Lgs. n. 330 del 1999, e che era divenuta operativa dal 1.1.2001 a norma del D.M. 28 dicembre 2000, senza che il dante causa Ministero delle finanze fosse stato evocato in giudizio, l’unico soggetto legittimato a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza della commissione tributaria regionale allora era solamente l’agenzia delle entrate. Pertanto il ricorso proposto dal Ministero deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione (V. pure Cass. sentenze n. 18394 del 2004, n. 19072 del 2003).

1) Ciò premesso, col primo motivo la ricorrente agenzia delle entrate deduce violazione dell’art. 112 c.p.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 4 e omessa pronuncia, in quanto il giudice di merito non delibava la questione relativa alla sussistenza degli elementi che giustificavano il ricorso al metodo analitico induttivo, puntualmente prospettati con l’appello, mentre invece lo rigettava ritenendo l’atto impositivo carente di motivazione, nonostante la mancata costituzione dell’appellata, e quindi la implicita decadenza o rinuncia alla relativa contestazione.

La censura è infondata. La questione come devoluta veniva esaminata dal giudice di secondo grado, anche se essa non veniva condivisa, sicchè i relativo giudizio veniva espresso, ancorchè in modo sfavorevole all’appellante.

2) Col secondo motivo la ricorrente denunzia violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. c), giacche la CTR non considerava che l’accertamento era scaturito dalla verifica della Guardia di finanza di Verona svolta nei riguardi della ditta Bisnelli, cui erano stati forniti circa 300 paia di scarpe da quella incisa senza fatture, sicchè scattava la prova presuntiva mediante l’accertamento induttivo, con conseguente spostamento dell’onere della prova sulla contribuente, che però non l’aveva assolto.

La doglianza va condivisa. Il giudice del gravame rilevava che la verifica presso terzi non poteva avere riflesso nei confronti del Calzaturificio, cui quindi la pretesa fiscale non poteva essere rivolta per carenza di prova.

L’assunto non è esatto.

Va premesso che il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39 consente all’Amministrazione finanziaria la rettifica analitico-induttiva della dichiarazione presentata dalla contribuente, sulla base dei dati e degli elementi desumibili dalle scritture contabili di questa, solo se ed in quanto esse fossero state regolarmente tenute, ovvero presentassero vizi formali di modesta entità, in guisa tale che le loro stesse risultanze fossero idonee a fondare presunzioni semplici, purchè gravi, precise e concordanti, dell’inesattezza della dichiarazione stessa ed il conseguente potere di rettifica che ne risultava giustificato attraverso la motivazione delle singole poste aggiunte o corrette (V. pure Cass. Sentenze n. 1628 del 1995, n. 10850 del 1994, n. 4307 del 08/04/1992).

Nel caso in esame invece l’ufficio aveva riscontrato la sussistenza di contabilità in nero, trattandosi di ricavi non riportati in bilancio. Al riguardo va osservato che l’amministrazione può procedere ad accertamento induttivo, utilizzando documentazione reperita presso terzi e da costoro elaborata, purchè fornisca la prova, anche attraverso presunzioni, della veridicità di tale documentazione e, conscguentemente, dell’inattendibilità della documentazione elaborata dal contribuente, come nella specie (V. pure Cass. Sentenze n. 6311 del 10/03/2008, n. 21953 del 2007, n. 17133 del 2007).

Sul punto perciò la sentenza impugnata non risulta motivata in modo giuridicamente corretto.

3) Col terzo motivo la ricorrente lamenta violazione di legge, sul presupposto che il giudice di appello riteneva non assolto l’onere della prova da parte dell’ufficio.

La doglianza rimane assorbita dalle considerazioni relative al motivo teste esaminato.

Ne deriva che il ricorso dell’agenzia va accolto, con conseguente cassazione della decisione impugnata, con rinvio al giudice “a quo”, altra sezione, per nuovo esame, e che si uniformerà ai suindicati principi di diritto.

Quanto alle spese dell’intero giudizio, esse saranno regolate dal giudice del rinvio stesso.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso del Ministero, e compensa le relative spese; accoglie quello dell’agenzia; cassa la sentenza impugnata, e rinvia, anche per le spese, alla commissione tributaria regionale della Campania, altra sezione, per nuovo esame.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA