Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18547 del 09/09/2011

Cassazione civile sez. I, 09/09/2011, (ud. 02/05/2011, dep. 09/09/2011), n.18547

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – rel. Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso iscritto al n. 14295 del Ruolo Generale degli affari

civili dell’anno 2005:

S.a.s. PASQUALE VETRANO & C, di V.C.

socio

accomandatario, elettivamente domiciliato in Roma alla Via G. Porro

n. 8, presso l’avv. Giuseppe Abbamonte, che anche disgiuntamente con

gli avv.ti Manna Giuseppe e Luigi M. D’Angiolella, rappresenta e

difende la società, per procura in calce al ricorso.

– ricorrente –

contro

CONSORZIO CONSAFRAG, in persona del presidente p.t. ing. T.

M., elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Donatello n. 75,

presso l’avv. Capponi Bruno, che lo rappresenta e difende per procura

in calce al controricorso;

– controricorrente –

nonchè

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, COMMISSARIATO STRAORDINARIO DI

GOVERNO, in persona del commissario p.t., ex leqe domiciliato in

Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale

dello Stato;

– intimata –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 2074/04 del 26

marzo – 18 giugno 2004;

Udita, all’udienza del 2 maggio 2011, la relazione del consigliere

dr. Fabrizio Forte;

Udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale dott.

DESTRO Carlo che conclude per l’accoglimento del primo, secondo e

quarto motivo del ricorso, con assorbimento del terzo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel giugno 1991 la s.a.s. Pasquale Vetrano & C. (da ora: sas Vetrano) conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, il Consorzio Consafrag (d’ora in avanti: Consafrag) e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Funzionario Cipe, chiedendo la condanna dei convenuti in solido ovvero di quello dei convenuti ritenuto obbligato, a corrispondere quanto spettava all’attrice per l’occupazione, autorizzata con ordinanza del Commissario di Governo n. 489/86 e durata cinque anni dalla immissione in possesso del 29 luglio 1986 di mq. 55 dell’area in (OMISSIS), ove era sito il suo stabilimento di produzione di conglomerati cementizi. Si chiedeva inoltre l’accertamento della eventuale illiceità dell’occupazione e di liquidare, oltre che l’indennità di occupazione legittima, il risarcimento del danno per quella illecita, con ogni altro pregiudizio subito dal residuo terreno della società non occupato.

Dopo la costituzione del Consorzio convenuto, il Tribunale adito, con sentenza del 20 maggio 2002 accoglieva la domanda di risarcimento del danno, perchè, nelle more del presente giudizio, il TAR Campania aveva annullato tutti gli atti della procedura espropriativa da ritenere tamquam non esset, per cui l’occupazione era da qualificare illecita, cioè usurpativa o senza titolo.

Il Tribunale condannava quindi Consafrag, unico convenuto ritenuto legittimato passivo, a rimborsare all’attrice le spese di causa compensate tra le altre parti e a risarcire i danni alla sas Vetrano, liquidando le ingiuste perdite sofferte da questa con l’uso dei parametri di cui alla L. 25 giugno 1865, n. 2359, artt. 40 e 46.

Pertanto, in base alla L. n. 2359 del 1865, art. 40 la riduzione di valore della proprietà della società rimasta non occupata era fissata in L. 275.630.920, mentre ai sensi dell’art. 46 della stessa Legge, il pregiudizio conseguente all’asservimento degli immobili o alla diminuzione del diritto di proprietà subita da questa per la costruzione in area di terzi del pilone su cui poggiava il viadotto, che passava poi al di sopra degli immobili dell’attrice, era determinato in L. 781.000.000, con gli interessi sull’insieme di dette somme dall’8 febbraio 1999. Contro la sentenza di primo grado ha proposto appello Consafrag, che ha negato la sua legittimazione passiva e impugnato la esistenza dei danni e la loro liquidazione. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza 18 giugno 2004, escluso che gli immobili oggetto della pretesa occupazione fossero stati trasformati in modo irreversibile dal viadotto che su essi insisteva e che si versasse in una ipotesi di occupazione illecita per causa di pubblica utilità o senza titolo (cioè “appropriativa” ovvero “usurpativa”), impossibile senza immissione in possesso nella proprietà lesa, ha rilevato che il descritto viadotto incideva in proiezione solo su un triangolo di mq. 55 del terreno e dello stabilimento della sas Vetrano. Il manufatto che certamente aveva provocato una diminuzione del valore di mercato degli immobili dell’attrice per la sua incidenza negativa su alcuni caratteri di essi concorrenti a determinarne il valore (luminosità, distanza verticale, soleggiamento, rumorosità, inquinamento atmosferico e sicurezza psico-fisica), non aveva comportato comunque perdita o riduzione dei suoli e dei manufatti di proprietà della società.

Il danno, ad avviso della Corte di merito, era equiparabile solo a quello di cui alla citata L. n. 2359 del 1865, art. 46 e, con il criterio in tale norma indicato, doveva liquidarsi equitativamente e tenendo conto della illegittimità, per difetto di concessione, di molte delle costruzioni dell’attrice incise dal viadotto sovrastante, in Euro 116.058,19, comprensivi della rivalutazione connessa alla natura di debito di valore del risarcimento, oltre agli interessi legali sulla minor somma di Euro 103.291,37 dal febbraio 1999 al saldo, rigettandosi ogni altra domanda in ordine alle perdite configurabili in rapporto a quanto sancito dall’art. 40 della Legge sull’espropriazione sopra citata, inapplicabile per la mancata materiale apprensione parziale dei terreni della sas Vetrano da Consafrag. Il Consorzio, in appello, qualificato unico legittimato passivo, è stato condannato a pagare il minore risarcimento come sopra liquidato per la diminuzione di valore degli immobile della società e a rimborsare i due terzi delle spese dei due gradi del giudizio alla danneggiata, mentre tra la Presidenza del Consiglio e tutte le altre parti le stesse spese sono state interamente compensate.

Con ricorso notificato il 25 – 26 maggio 2005, la sas Vetrano ha chiesto la cassazione della sentenza che precede della Corte d’appello di Napoli per cinque motivi e a tale impugnazione ha resistito Consafrag con controricorso notificato il 7 luglio 2005 alla Presidenza del Consiglio dei ministri e l’8 – 13 luglio 2005 alla società ricorrente in questa sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve anzitutto dichiararsi inammissibile il controricorso del Consorzio Consafrag che, in violazione dell’art. 370 c.p.c., è stato notificato oltre 20 giorni dopo la scadenza del termine di deposito del ricorso di cui all’art. 369 c.p.c., cioè dopo il 5 luglio 2005, che era giorno festivo (domenica).

La notificazione dell’atto poteva quindi perfezionarsi per il controricorrente entro il 6 luglio 2005, mentre è avvenuta il 7 e l’8-13 luglio dello stesso anno, rispettivamente alla intimata Presidenza del consiglio dei ministri e alla ricorrente sas Vetrano per cui è tardiva, con conseguente inammissibilità del controricorso, ai sensi dell’art. 370 c.p.c..

1.1. Con il primo motivo di ricorso, la sas Vetrano lamenta violazione degli artt. 840 e 2043 c.c. e della L. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 40 pure per motivazione insufficiente su tali punti decisivi, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per avere la Corte di merito negato potesse configurarsi come trasformazione irreversibile del suolo l’occupazione dello spazio aereo sovrastante la proprietà della ricorrente, diritto che a tale spazio al di sopra del suolo si estende come previsto dall’art. 843 c.c..

Poichè oggetto della proprietà è non solo il suolo ma anche lo spazio aereo ad esso sovrastante, erroneamente si è negato che la trasformazione di questo non ha inciso sul diritto della ricorrente nè lo ha leso in modo analogo al caso regolato dalla L. n. 2359 del 1865, art. 40 disapplicando quanto sancito in tale norma per determinare la reintegrazione per equivalente del pregiudizio subito dalla società ricorrente, a causa della manipolazione dello spazio aereo sovrastante il terreno della sas Vetrano. Si deduce poi la contraddittoria motivazione della Corte di merito che da un canto ha rilevato la inutilizzabilità dell’immobile della ricorrente, per la presenza incombente su di essa del viadotto nello spazio sovrastante, per poi ridurre il ristoro in rapporto alla pretesa inesistenza dell’irreversibile trasformazione, che non vi sarebbe nella concreta fattispecie.

1.2. In secondo luogo, si denuncia ancora violazione degli artt. 840 e 2043 c.c. e dei principi in materia di occupazione usurpativa e/o appropriativa e motivazione insufficiente e contraddittoria su tali punti decìsivi, perchè, dopo avere esattamente affermato con il tribunale il carattere “usurpativo” o “senza titolo” della presente occupazione a causa dell’annullamento dei provvedimenti della procedura espropriativa, per cui la ricorrente aveva diritto o alla reintegrazione in forma specifica ovvero al risarcimento del danno, ha poi negato il risarcimento da occupazione parziale, negando la necessità di accertamenti sulla materiale irreversìbile trasformazione degli immobili della ricorrente.

1.3. Il terzo motivo di ricorso censura la sentenza di merito per violazione della L. n. 2359 del 1865, artt. 40 e 46 avendo la Corte di merito negato la cumulabilità dei danni di cui a tali norme, affermando che la corresponsione delle due reintegrazioni in esse previste comporterebbe una duplicazione del risarcimento di cui all’art. 2043 c.c. con ingiusta locupletazione del danneggiato, pur essendo le due voci di danno concettualmente distinte, concorrendo entrambe a delimitare le perdite da reintegrare, ai sensi dell’articolo del codice civile da ultimo citato.

1.4. Il quarto motivo di ricorso censura la sentenza di merito per violazione della L. n. 2359 del 1865, art. 40 anche per motivazione insufficiente, avendo la Corte d’appello negato ogni danno alla parte residua degli immobili della ricorrente, in quanto la fascia di rispetto laterale al viadotto sovrastante ma delimitato nella sua proiezione sui terreni della società, non preclude alcuna potenzialità edificatoria delle aree dell’attrice già interamente esaurita prima della procedura espropriativa annullata perchè illegittima.

Lo stesso c.t.u. nominato in primo grado ha chiarito che la fascia di rispetto sopra indicata avrebbe impedito utilizzazioni alternative degli immobili della ricorrente, non potendo le costruzioni di questa essere ristrutturate a causa del viadotto sovrastante ad esse ed essendo del tutto irrilevante che alcuni degli immobili fossero stati oggetto di domande di condono, per sanare abusi edilizi.

1.5. Infine, con il quinto motivo di ricorso, la sas Vetrano deduce motivazione insufficiente o contraddittoria ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 in ordine alla liquidazione “equitativa” del danno permanente della L. n. 2359 del 1865, art. 46 e in ordine alla perdita di valore dovuta alla vicinanza e incombenza del viadotto, in L. 200.000.000, giustificando la limitazione dei danni alla circostanza che alcune delle costruzioni della ricorrente erano state illegittimamente realizzate.

La decisione secondo equità non può essere giustificata quando vi siano norme di diritto sostanziale che devono essere la premessa logica di essa, senza valutare limiti e portata di tali norme, nel caso non rilevati dalla sentenza oggetto di ricorso.

2. I sei motivi di ricorso devono tutti rigettarsi, perchè infondati o inammissibili.

2.1. Il primo motivo di ricorso nega la correttezza della statuizione della sentenza impugnata che nega possa aversi occupazione “usurpativa” senza la materiale manipolazione del fondo occupato illecitamente a seguito di immissione in possesso dello stesso dall’occupante.

Ad avviso del ricorrente, la estensione della proprietà allo spazio aereo sovrastante comporta che la costruzione del viadotto da Consafrag è parificabile ad una materiale apprensione senza titolo dei beni dell’attrice, costituiti anche dalla colonna d’aria che su di essi insiste modificata dall’attraversamento del manufatto, con necessaria valutazione della perdita di valore subita dal residuo fondo, parametrabile a quella della L. n. 2359 del 1865, art. 40 e costituito dalla “differenza” di valore tra l’immobile prima dell’occupazione e “la residua parte di esso dopo l’occupazione”.

La lettera della norma virgolettata è incompatibile con una sua applicazione a fattispecie nelle quali non vi sia una materiale apprensione, con immissione in possesso, di una “porzione” del fondo da chi deve costruire l’opera pubblica, comportante acquisizione di questa con riduzione per il danneggiato della misura stessa dell’area a quella “residua” non acquisita, lecitamente o illecitamente, con necessità di determinare la reintegrazione per equivalente del pregiudizio subito nella differenza di valore dei beni prima e dopo la ed. loro materiale occupazione (così da ultimo, con riferimento alla occupazione usurpativa e all’art. 40 che si ritiene inapplicabile nel caso, cfr. Cass. 21 giugno 2010 n. 14940).

Mancando una manipolazione materiale di una parte dell’area di proprietà della società ricorrente, non vi è neppure una “area residua”, che consenta di applicare il meccanismo di computo delle perdite subite dal proprietario di cui alla richiamata L. n. 2359 del 1865, art. 40. La Corte di merito ha però rilevato una diminuzione permanente di valore dell’intero immobile della società ricorrente, perdita che è stata quindi correttamente liquidata con il parametro dell’art. 46 della Legge sull’espropriazione del 1865; in appello si è escluso quindi che nella fattispecie possa configurarsi una occupazione usurpativa in difetto di una trasformazione irreversibile del bene, che non si può considerare essere in fatto passato nella disponibilità o nel possesso del Consafrag (su tale materiale manipolazione costituita dalla realizzazione dell’opera pubblica, che provoca acquisizione delle aree, cfr. Cass. 19 marzo 2008 n. 7320).

In realtà, in quanto si deduce che il danno sarebbe derivato da un’opera pubblica realizzata in proprietà di terzi, ove si innalza il pilone del viadotto che poi sovrasta per un breve tratto gli immobili della società, l’unica reintegrazione per equivalente possibile si è ritenuta essere quella della cit. L. del 1865, art. 46 corrispondente alla diminuzione di valore dell’intero immobile su cui passa il viadotto.

Legittimata ad ottenere tale risarcimento è stata quindi correttamente ritenuta la sas Vetrano quale soggetto estraneo alla procedura espropriativa per la costruzione del viadotto, che arreca un danno permanente all’immobile della società,che non è stata privata di alcun suo bene. Ove si voglia affermare l’esistenza di un peso imposto alla proprietà della ricorrente a favore del viadotto (art. 1027 c.c.), almeno per il triangolo di mq. 55 che esso sorvola, tale servitù ha provocato una perdita di valore per gli immobili rimasti in proprietà del titolare del bene asservito, da reintegrare per la ingiusta lesione del diritto di proprietà, alcuni caratteri del quale sono stati incisi negativamente, con riduzione del suo valore. Esattamente la Corte d’appello esclude nella fattispecie la irreversibilità della trasformazione provocata dal viadotto perchè, ai sensi dell’art. 840 c.c., il proprietario del suolo non può opporsi a attività che si svolgano ad altezza tale dal suolo “nello spazio sovrastante, che egli non abbia interesse ad escluderle”, come precisa l’ultimo comma della norma citata.

Ad avviso della Corte di merito, l’esistenza di costruzioni condonate prova l’esaurimento di ogni potenzialità edificatoria dei suoli della ricorrente, con conseguente negaione della costituzione in fatto di una illecita servitus altius non tollendi sull’area di 55 metri quadrati della società, su cui incide il viadotto costruito altrove. Pur essendosi negata la costituzione illecita di una servitù di viadotto, la Corte ha rilevato però la riduzione di valore degli immobili della sas Vetrano, per effetto del manufatto sovrastante, liquidando il danno ai sensi dell’art. 2043 c.c. e in base ad uno dei parametri della L. n. 2359 del 1865, art. 46 nella diminuzione di valore di mercato dei beni della società effetto di una loro ridotta commerciabilità causata dal manufatto costruito nella proiezione in area degli immobili della ricorrente (in particolare e nello stesso senso, Cass. 9 settembre 2004 n. 18172, Cass. 12 dicembre 1996 n. 11080 e Cass. 30 novembre 2010 n. 24266).

La sas Vetrano non ha subito quindi alcuna modificazione del suo diritto di proprietà tale da dar luogo alla nascita di una servitù cui fa cenno l’art. 46 (per una servitù di galleria sotterranea relativa al sottosuolo, cfr. però, ad es. Cass. 12 gennaio 2006 n. 464), ma ha avuto solo una riduzione di valore dei fabbricati e dei terreni che le appartengono che s’è considerato danno ingiusto, liquidato sul parametro dell’art. 46 della Legge generale sulle espropriazioni con criterio equitativo, non emendabile in base alla impugnazione che non precisa ragioni o fatti, che consentano di elevare la somma determinata dai giudici del merito e da essi rivalutata, con gli interessi correttamente calcolati in modo da evitare ingiustificate locupletazioni della danneggiata.

Nessuna contraddizione logica vi è nella sentenza impugnata e quindi, anche per il profilo delle dedotte carenze motivazionali, il primo motivo di ricorso è infondato.

2.2. Anche il secondo motivo di ricorso, per la parte in cui non risulta assorbito dalla decisione del primo motivo, è infondato e da rigettare.

Il risarcimento dei danni liquidati dalla sentenza di merito derivano da attività illecita del Consafrag, ma non sono effetto di una trasformazione irreversibile delle (aree), ovvero delle costruzioni della sas Vetrano, che neppure sono stati oggetto di manipolazione materiale nè della immissione in possesso del Consorzio per realizzare il viadotto sovrastante, per cui non vi è nessuna violazione degli artt. 840 e 2043 c.c. della sentenza impugnata, che s’è limitata a rilevare i pregiudizi subiti ingiustamente dagli immobili dell’attrice per effetto del manufatto che lo sovrasta e a condannare il costruttore di quest’ultimo, a risarcire le ingiuste perdite costituite dalla permanente diminuzione di valore della proprietà della ricorrente, che non ha subito una perdita parziale degli immobili di lei, che possa giustificare la reintegrazione di un danno determinabile ai sensi della L. n. 2359 del 1865, art. 40, T.U. dell’espropriazioni.

Il secondo motivo di ricorso è quindi infondato, dovendosi considerare assorbito per la parte in cui denuncia una irreversibile trasformazione degli immobili della sas Vetrano, che non sono stati trasformati e anzi non hanno subito nemmeno la materiale occupazione del Consorzio che si sarebbe potuta qualificare usurpativa.

Il viadotto costruito da Consafrag non integra la manipolazione e trasformazione necessarie a dar luogo ad una perdita parziale degli immobili della s.a.s. Vetrano e, in quanto investe la sola colonna d’area al di sopra dell’ immobile occupato, in fatto non divide nè separa nè comunque trasforma le superfici in proprietà della controricorrente.

Mancando la trasformazione e non essendovi perdita anche parziale della proprietà della ricorrente, anche il secondo motivo di ricorso non può che rigettarsi.

2.3. Infondato è pure il terzo motivo di ricorso, correttamente essendosi affermata la non cumulabilità delle due reintegrazioni per equivalente dei danni parametrate ai criteri di liquidazione di cui alla L. n. 2359 del 1865, artt. 40 e 46 in quanto tali parametri di liquidazione del risarcimento del danno, sono anzitutto destinati a due soggetti diversi: il primo va al soggetto che subisce l’ablazione, lecita o illecita, ma comunque parziale, che nel caso non vi è stata ed il secondo che spetta solo ai terzi titolari di immobili, ai quali, la realizzazione dell’opera pubblica si terreni altrui arreca un danno, con conseguente infondatezza del motivo di ricorso che censura la corretta distinzione delle due fattispecie di danni in caso di procedure ablatorie.

2.4. Deriva da quanto detto l’assorbimento del quarto motivo di ricorso, non potendosi applicare in alcun caso la L. n. 2359 del 1865, art. 40 senza che vi sia la trasformazione irreversibile dell’area che nel caso non vi è stata, e che sola potrebbe provocare una perdita parziale dell’immobile, con conseguente liquidazione per differenza del danno subito che comunque non si può desumere dalla pretesa formazione della fascia di rispetto ai margini della proiezione dei limiti della strada, non reintegrabile nel caso di specie per essere comunque già edificata la zona destinata a fascia, già prima della costruzione del viadotto, come rileva la sentenza di merito.

Anche per tali profili, il quarto motivo di ricorso non può che rigettarsi, perchè infondato.

2.5. Infine il quinto motivo di ricorso è inammissibile, perchè generico nella censura della liquidazione equitativa dei danni, non proponendo alcun criterio alternativo di determinazione del dovuto nella concreta fattispecie.

3. Il ricorso deve quindi rigettarsi e data la inammissibilità del controricorso le spese del giudizio di cassazione possono compensarsi tra le parti per la reciproca soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e dichiara inammissibile il controricorso. Compensa le spese del giudizio di cassazione tra ricorrente e controricorrente.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della prima sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 2 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2011

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