Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18546 del 26/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 26/07/2017, (ud. 31/05/2017, dep.26/07/2017),  n. 18546

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10059-2016 proposto da:

F.M., domiciliata in ROMA presso la Cancelleria della Corte di

Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO ALTAMORE

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1472/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 01/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

31/05/2017 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Catania nel decidere la domanda di divisione immobiliare proposta da P.M. nei confronti della moglie F.M., riteneva non comodamente divisibile l’immobile sito in (OMISSIS), disponendone la vendita all’incanto al prezzo di indicato dal CTU.

A seguito di gravame proposto dalla F., la Corte d’Appello di Catania, confermava la sentenza di primo grado.

Dopo avere disatteso l’eccezione di nullità della sentenza, in quanto pronunciata dal Tribunale in composizione monocratica, occorrendo fare applicazione delle previsioni di cui alla riforma del giudice unico che avevano eliminato la riserva di collegialità per le cause di divisione, escludeva che il bene fosse stato sovrastimato dal Tribunale.

Ed, invero anche a voler ravvisare l’esistenza di errori commessi dal CTU, gli stessi non erano idonei ad influire sulla stima del bene, trattandosi di immobile posto al primo piano (con una quindi trascurabile incidenza sul valore dell’assenza dell’ascensore) ma in un fabbricato di recente restaurato e collocato nella periferia del comune di S. Giovanni La Punta, in una zona appetibile per la presenza di grossi centri commerciali.

Una volta respinta la critica alla valutazione, la sentenza osservava che effettivamente la ricorrente aveva condizionato la sua richiesta di attribuzione alla fissazione di un valore inferiore a quello suggerito dall’ausiliario, sicchè la conferma della stima, non consentiva di accedere alla richiesta ex art. 720 c.c., come in concreto formulata.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso F.M. sulla base di tre motivi.

P.M. non ha svolto difese in questa fase.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Il primo motivo, da esaminare congiuntamente con il terzo motivo, per la connessione delle questioni che pongono, deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 720 e 1116 c.c., in quanto la Corte distrettuale avrebbe erroneamente affermato che nessuno dei condividenti aveva fatto istanza di attribuzione del bene non comodamente divisibile.

Dopo avere richiamato la ratio della norma di cui all’art. 720 c.c., che pone la vendita a terzi del bene comune quale extrema ratio, si sostiene che erroneamente era stata disposta la vendita all’incanto, pur in presenza di una dichiarazione di disponibilità della ricorrente all’assegnazione del bene, dichiarazione che non poteva essere dettagliata, essendo esclusa la sua equiparazione ad una articolata proposta di acquisto.

Il terzo motivo assume poi che la Corte di merito avrebbe omesso la disamina del fatto decisivo costituito dalla richiesta di attribuzione, denunziandosi in ogni caso l’omessa motivazione della sentenza ex art. 132 c.p.c., posto che la F. aveva richiesto l’attribuzione del bene, senza in alcun modo condizionare l’accoglimento di tale istanza alla fissazione di un valore inferiore a quello indicato dal CTU.

Il ribasso del prezzo era una legittima aspirazione della richiedente che mirava semplicemente ad una stima corretta e regolare.

La decisione gravata ad avviso del Collegio, non risulta essersi discostata dalle previsioni normative di cui si denunzia la violazione, in quanto pur dando atto della necessità di accedere alla richiesta di attribuzione, prima di disporre la vendita del bene indivisibile, ha tuttavia escluso che la richiesta avanzata dalla F., per il suo contenuto potesse essere accolta.

In tal senso, poichè l’accoglimento della richiesta di attribuzione implica ex se che la condividente attributaria sia tenuta al pagamento in favore degli altri condividenti dell’eccedenza in denaro, non appare sufficiente una mera disponibilità all’attribuzione, ma occorre che la volontà sia compiutamente esplicitata, essendo quindi necessario che l’istanza sia adesiva alla valutazione del bene così come fatta propria dal giudice di merito.

L’istanza ex art. 720 c.c., avanzata in relazione ad un valore del bene inferiore rispetto a quello stabilito dal CTU non appare in grado di soddisfare la prescrizione normativa e quindi giustifica, in punto di diritto, il rigetto della medesima.

Quanto invece alla questione posta dal terzo motivo, la valutazione circa la natura condizionata o meno dell’istanza pone evidentemente un problema di interpretazione della richiesta, attività questa demandata alla valutazione insindacabile del giudice di merito, e come tale insuscettibile di riesame in sede di legittimità.

Peraltro, e pur nella consapevolezza dei limiti che oggi pone la novella dell’art. 360 c.p.c., n. 5, al sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione della sentenza di merito, va in primo luogo osservato il fatto di cui si assume l’omessa disamina – il reale tenore della richiesta di attribuzione – e del quale è lecito dubitare circa la sua riconducibilità alla nozione di fatto rilevante ai fini della norma sopra citata, è stato in ogni caso preso in considerazione dalla sentenza impugnata, che però ha opinato per la natura condizionata della richiesta.

Inoltre, e ciò esclude anche il ricorrere di un’ipotesi di nullità per assenza di motivazione, la Corte di merito ha anche indicato le condivisibili ragioni per le quali doveva reputarsi l’istanza effettivamente condizionata ad una stima inferiore del bene, come appunto confermato dal fatto che già in primo grado la richiesta era accompagnata dall’istanza di riconvocazione del CTU, affinchè l’ausiliario potesse esprimersi sulle contestazioni alla stima. Trattasi evidentemente di una richiesta che non può ritenersi adesiva alla valutazione che poi è stata reputata congrua da parte del Tribunale, e che condivisibilmente non consente di ritenere che la parte abbia richiesto l’attribuzione anche al diverso maggior prezzo indicato dal perito d’ufficio.

D’altronde la correttezza di tale interpretazione trova conforto anche nel successivo comportamento processuale della ricorrente che in sede di appello ha incentrato le sue critiche proprio sulla stima del bene, senza esplicitare in maniera inequivoca che era suo interesse conseguire comunque la piena proprietà del bene anche al diverso valore indicato nella sentenza di primo grado, ove le contestazioni di natura estimativa fossero state disattese dal giudice di appello.

Il secondo motivo di ricorso, con il quale si denunzia la violazione degli artt. 61,62 e 115 c.p.c., della L. n. 46 del 1998, del D.M. n. 37 del 2008 e della L. n. 13 del 1989, è del pari privo di fondamento.

In tal caso, ancorchè la rubrica del motivo rechi la formale indicazione della violazione di legge, le critiche mosse alla sentenza rivelano in maniera inequivoca come in realtà sia contestato l’apprezzamento dei fatti come compiuto da parte del giudice di merito.

Si deduce, infatti, che erroneamente non sarebbe stata considerata la mancanza dell’impianto di ascensore e la assenza di impianti a norma per l’immobile oggetto di causa, elementi questi che avrebbero imposto di adottare una stima inferiore a quella ritenuta congrua, ovvero di richiamare il CTU per fornire risposta alle osservazioni formulate dalla parte.

Al riguardo appare sufficiente richiamare il costante orientamento di questa Corte (cfr. ex multis Cass. n. 7059/2002) per il quale in tema di divisione giudiziale la stima dei beni da dividere e la scelta del criterio da adottare per la determinazione del valore di tali beni, con riguardo a natura, ubicazione, consistenza, possibile utilizzazione e condizioni di mercato, rientrano nel potere discrezionale ed esclusivo del giudice del merito; tali valutazioni sono insindacabili in sede di legittimità, se sostenute da adeguate e razionale motivazione. Trattasi di principio maturato nella vigenza della previgente formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, e che deve a maggior ragione trovare conferma nel mutato quadro normativo, che vede la motivazione ridotta al cd. minimo costituzionale.

Peraltro il Collegio non può esimersi dal rilevare come la Corte di merito, lungi dal limitarsi a fare proprie le conclusioni del CTU, con logiche ed argomentate considerazioni ha offerto risposta ai rilievi critici della parte appellante, giustificando, con modalità che sfuggono al sindacato di questa Corte, la conferma della stima data dal perito d’ufficio.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Nulla per le spese atteso che l’intimato non ha svolto attività difensiva.

Attesa l’ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato giusta delibera del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catania del 7/6/2016, non sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto l’art. 13, comma 1-quater, del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

 

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 31 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2017

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