Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18546 del 13/07/2018
Civile Sent. Sez. 3 Num. 18546 Anno 2018
Presidente: OLIVIERI STEFANO
Relatore: IANNELLO EMILIO
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 3456/2016 R.G. proposto da
Bettinelli Maurizio Giuseppe, Pedrina Anna Maria, Bettinelli Luca
Cesare, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Giovanni Michieli e Marco
Merlini, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma,
via Pasubio, n. 2;
– ricorrenti contro
Zaupa Maurizio e Zaupa Fernando, rappresentati e difesi dagli Avv.ti
Italo Coletto e Claudio Ciufo, con domicilio eletto presso lo studio di
quest’ultimo in Roma, Piazzale Medaglie d’Oro, n. 72;
Data pubblicazione: 13/07/2018
- con troricorrenti e nei confronti di
Pascon Graziella, Zaupa Valentina e Baldo Marcello;
– intimati avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia, n. 2698/15,
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 27 marzo 2018 dal
Consigliere Emilio Iannello;
udito l’Avv. Marco Merlini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Carmelo Sgroi, che ha concluso chiedendo dichiararsi
l’estinzione del giudizio.
Rilevato che:
— con sentenza pubblicata il 3/10/2012 il Tribunale di Treviso
dichiarava sussistente in capo a Maurizio Zaupa le condizioni tutte,
soggettive ed oggettive, per l’esercizio del diritto di riscatto agrario
relativamente ad immobili che, con contratto del 5/6/2006, Marcello
Baldo aveva venduto a Maurizio Giuseppe Bettinelli, Luca Cesare
Bettinelli e Anna Maria Pedrina; disponeva che l’attore versasse al
Baldo (venditore) la somma di C 70.000 quale prezzo nel termine di
tre mesi dalla data del deposito della sentenza; disponeva il
trasferimento in capo all’attore della proprietà degli immobili
subordinatamente al versamento del prezzo nei tempi e modi indicati;
ordinava ai convenuti acquirenti rilascio dell’immobile; rigettava ogni
altra domanda;
— pronunciando sui contrapposti gravami la Corte d’appello di
Venezia, in accoglimento del solo appello principale proposto dallo
Zaupa e in parziale riforma della sentenza impugnata, ha dichiarato
che il pagamento del prezzo del retratto deve essere effettuato in
favore degli dei retrattati e non del venditore, disponendo che lo
stesso abbia luogo entro il termine di tre mesi dal passaggio in
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depositata il 24 novembre 2015;
giudicato della sentenza impugnata;
— avverso tale decisione Maurizio Giuseppe Bettinelli, Anna Maria
Pedrina e Luca Cesare Bettinelli propongono ricorso per cassazione,
con tre mezzi, cui resistono Maurizio e Fernando Zaupa, proponendo
ricorso incidentale condizionato sulla base di tre motivi;
considerato che:
— sono stati depositati in cancelleria atto di rinuncia al ricorso
recante la data del 12/3/2018 nonché successivo atto di rinuncia al
ricorso incidentale con adesione alla rinuncia al ricorso principale;
— le rinunce soddisfano i requisiti di cui agli artt. 390, comma
secondo, cod. proc. civ. per cui a norma dell’art. 391, ult. co ., cod.
proc. civ. sussistono le condizioni per dichiarare l’estinzione del
presente giudizio di cassazione;
— deve pertanto essere dichiarata l’estinzione del processo con
compensazione delle spese del predetto giudizio, avendo i
controricorrenti aderito alla rinuncia;
— quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio
atteso che tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto
dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o
improcedibilità (Cass. n. 6888 del 2015) e, trattandosi di misura
eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione
(Cass. n. 19562 del 2015) e, come tale, non suscettibile di
interpretazione estensiva o analogica.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio per intervenuta rinuncia. Compensa
integralmente le spese processuali.
Così deciso il 27/3/2018
— non svolgono difese gli altri intimati;