Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18546 del 10/07/2019

Cassazione civile sez. I, 10/07/2019, (ud. 20/06/2019, dep. 10/07/2019), n.18546

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 2072 – 2018 r.g. proposto da:

FALLIMENTO (OMISSIS) s.p.a. (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona dei

curatori Dott. d.P.M. e Avv. P.L., rappresentato

e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso,

dall’Avvocato Aurelio Marino, elettivamente domiciliato in Roma,

Piazza della Libertà n. 10, presso lo studio dell’Avvocato

Francesca Colombaroni;0

– ricorrente –

contro

UNICREDIT LEASING s.p.a., ((OMISSIS) cod. fisc.), con sede in

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore

F.F., rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta a

margine del controricorso, dall’Avvocato Elio Ludini, presso il cui

studio è elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Alberico II n.

33.

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso il decreto del Tribunale di Napoli, depositato in data

4.12.2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/6/2019 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Cardino Alberto, che ha chiesto dichiararsi l’estinzione per

rinuncia al giudizio.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.Con il decreto impugnato il Tribunale di Napoli – decidendo sull’opposizione allo stato passivo presentata da UNICREDIT LEASING s.p.a. nei confronti del fallimento della società (OMISSIS) s.p.a., in riferimento al provvedimento emesso dal g.d. (con il quale il creditore istante era stato ammesso per la minor somma pari ad Euro 122.346,76, in relazione ai due contratti di leasing finanziario relativi ai beni strumentali, ed invece non ammesso per l’ulteriore credito pari ad Euro 255.510,60 relativo ad altro contratto di leasing finanziario immobiliare in ragione della violazione del divieto di cui all’art. 2744 c.c. ed era stata respinta altresì la domanda di rivendica del medesimo bene immobile oggetto di leasing) – ha accolto parzialmente la proposta opposizione, ammettendo la società finanziaria al passivo fallimentare anche in relazione al credito derivante dal sopra menzionato leasing finanziario immobiliare, e ha, tuttavia, dichiarato improcedibile la domanda di rivendicazione del bene. Il tribunale ha ritenuto, in primo luogo, inammissibile la domanda avanzata dall’opponente volta al riconoscimento della prededuzione al credito già ammesso in via chirografaria dal g.d., relativamente ai due contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto beni strumentali, in quanto domanda nuova non proposta in sede di verifica dei crediti; ha inoltre ritenuto non fondate le eccezioni di nullità dei contratti (sulla cui base era stata richiesta l’ammissione al passivo dei relativi crediti), posto che la causa petendi dei crediti oggetto di insinuazione era da rintracciarsi nei contratti di leasing finanziario (e non già nel contratto di compravendita immobiliare di cui si eccepiva la nullità per difetto di forma scritta) e che, peraltro, anche in relazione a quest’ultimo contratto era stata acquisita in giudizio la nota di trascrizione da cui si evincevano tutti gli elementi identificativi del negozio e dal quale, peraltro, si ricavava il dato (contestato) della stipulazione del contratto nella forma dell’atto pubblico ovvero della scrittura privata autenticata, non potendosi addivenire contrariamente alla trascrizione del contratto di vendita immobiliare; ha, inoltre, ritenuto che il contratto di sale and lease back era del tutto legittimo, in quanto non diretto alla costituzione di una garanzia in favore dell’ente creditizio, ma, al contrario, volto alla realizzazione di una fisiologica operazione di leasing finanziario. Il tribunale partenopeo ha infatti evidenziato che non ricorrevano nella specie gli indici sintomatici di una operazione negoziale violativa del divieto di cui all’art. 2744 c.c., in quanto: a) non era stata accertata una situazione pregressa di credito/debito tra la società fallita e la società di leasing ovvero; b) non emergeva una situazione di evidente difficoltà economica della fallita tale da poter giustificare il sospetto di un approfittamento da parte della società di leasing, e ciò anche tramite l’esame del bilancio chiuso al 31.12.2009 (non potendosi ricavare dati utili a tal fine dal successivo bilancio 2010, in ragione del fatto che il documento contabile era stato redatto al momento dello svolgimento della istruttoria da parte della società di leasing); c) non era stata accertata alcuna sproporzione tra il prezzo di acquisto dell’immobile e il relativo valore di mercato, e ciò in considerazione, da un lato, della non attendibilità della perizia depositata in atti da parte della curatela (che aveva ancorato la valutazione all’attualità e non già al momento della stipula del contratto di leasing) e, dall’altro, della congruità del prezzo dimostrata attraverso la perizia versata in atti da parte della opponente. Il giudice dell’opposizione ha infine ritenuto non fondate le eccezioni di nullità per usurarietà delle clausole che prevedevano interessi compensativi e moratori, in quanto il rischio di applicazione di interessi usurari era stato negozialmente scongiurato attraverso una clausola di salvaguardia che era idonea a contenere il tasso di interesse al di sotto del tasso soglia; ha inoltre evidenziato come l’asserito superamento del tasso soglia non poteva essere determinato dalla pretesa sommatoria del tasso convenzionale con quello di mora, in quanto la valutazione sulla natura usuraria dei tassi di interesse andava rapportata singolarmente al tasso previsto per gli interessi convenzionali e a quello per gli interessi moratori; ha inoltre osservato come, nel caso in esame, non era stata fornita la prova del superamento del tasso soglia nè per gli uni nè per gli altri tra gli interessi qui in esame; ha infine evidenziato come non potesse neanche prospettarsi la possibilità dell’applicazione dell’anatocismo, stante la natura composita del canone di leasing che è principalmente volta ad integrare un corrispettivo per il godimento del bene. Il tribunale ha infine dichiarato improcedibile la domanda di rivendica, in quanto il contratto di leasing era ancora pendente e, dunque, aperta la possibilità per la curatela di non sciogliersi dal vincolo contrattuale in essere.

2. Il decreto, pubblicato il 4.12.2017, è stato impugnato dal fallimento della società (OMISSIS) s.p.a. con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui la UNICREDIT LEASING s.p.a. ha resistito con controricorso, con il quale ha anche avanzato ricorso incidentale con due motivi di censura.

La ricorrente ha altresì depositato controricorso al ricorso incidentale.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Occorre preliminarmente dichiarare la estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 390 e 392 c.p.c.. Ed invero, le parti del giudizio hanno rispettivamente rinunciato al ricorso principale e a quello incidentale con atti sottoscritti dalle parti e dai rispettivi difensori (atti datati 12.6.2019), reciprocamente notificati ed accettati.

Le parti hanno anche previsto la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità, di talchè non è neanche necessario alcun provvedimento per regolare le spese di lite.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, il 20 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2019

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