Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18546 del 09/09/2011

Cassazione civile sez. I, 09/09/2011, (ud. 21/04/2011, dep. 09/09/2011), n.18546

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 32517-2005 proposto da:

G.E.I. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EUDO GIULIOLI 47/B/18, presso

il sig. MAZZITELLI GIUSEPPE, rappresentata e difesa dall’avvocato

BARBARO CIRO GENNARO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO SOCIETA’ IRPINIA TRADE DI DI FURIA VENANZIO

&

C. S.N.C.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3212/2004 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 11/11/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/04/2011 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

ZENO Immacolata che ha concluso per l’inammissibilità o nel merito

per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza dell’11/3/1998, il Tribunale di Ariano Irpino dichiarava il fallimento della s.n.c. Irpinia Trade di Di Furia Venanzio & C. e dei soci D.F.V. e S.G..

Con tre distinte domande depositate il 5/5/1998, la società GEI- concessionaria del servizio di riscossione tributi, chiedeva al G.D. l’ammissione al passivo per la somma di complessive L. 332.657.451, di cui L. 147.436.913 nei confronti dell’Irpinia Trade, L. 180.530.312 nei confronti del D.F. e L. 14.690.226 nei confronti della G.; il G.D., con decreto del 2/3/1999, ammetteva in via privilegiata il credito di L. 33.673.285 e in chirografo L. 3.611.698 nei confronti della società fallita, e nei confronti dei soci, rispettivamente, di L. 26.312.579 in privilegio e L. 22.145.527 in chirografo, e di L. 1.305.074 solo in chirografo, ritenendo nel resto i crediti prescritti o successivi al fallimento.

La GEI, con atto del 24/6/99 proponeva opposizione, facendo valere atti interruttivi della prescrizione; la Curatela non si costituiva.

Il Tribunale, con sentenza non definitiva del 22/8/00, riconosceva, l’interruzione della prescrizione, ammetteva i crediti di imposta portati da alcune cartelle indicate in sentenza, senza determinazione di importi;con sentenza definitiva del 31/7/01, il medesimo Tribunale ammetteva il credito di L. 6.937.660 in privilegio e L. 5.802.300 in chirografo per la G., e di L. 22.945.385 in privilegio e di L. 21.577.165 in chirografo per il D.F., dichiarando irripetibili le spese.

Interponeva appello la GEI; la Curatela non si costituiva.

La Corte del merito, con sentenza dell’11/11/04, ha rigettato l’appello.

La Corte ha ritenuto difficile la ricostruzione della vicenda, per essere indicati i crediti ora con riferimento alle domande di insinuazione, ora ai numeri delle cartelle, senza distinzione se verso la società o i soci; ha rilevato che, apparendo i motivi di gravame estranei alla decisione impugnata, occorreva allora avere riguardo all’atto di opposizione ex art. 98, L. Fall. (che per non indicare i crediti ammessi e per quali importi, nè quelli esclusi, nè l’importo residuo, avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile); ciò posto, ha rilevato che la sentenza non definitiva, che ammetteva i crediti portati dalle cartelle nn. (OMISSIS) ritenendo non verificata la prescrizione così come per le cartelle (OMISSIS), pur non quantificando i crediti, era passata in giudicato, per cui l’appellante non poteva dolersi dell’omessa pronuncia sui crediti portati dalle cartelle non indicate in sentenza, e che nella sentenza definitiva, il Tribunale si era pronunciato sui crediti d’imposta dei due soci ammettendoli per gli importi indicati.

Passando alle doglianze dell’appellante, la Corte del merito ha rilevato che il primo motivo era superfluo,avendo il Tribunale riconosciuto non verificatasi la prescrizione; il secondo inammissibile, perchè nell’atto di opposizione la GEI non si era doluta nè degli interessi di mora nè dei compensi ex D.P.R. n. 43 del 1988, e le stesse considerazioni valevano per il terzo motivo (ammissione al passivo in privilegio degli interessi); il quarto motivo inconsistente, non avendo il Tribunale contestato l’estratto conforme del ruolo; inammissibili le doglianze sulla mancata ammissione dei crediti perchè ritenuti successivi alla dichiarazione di fallimento o non considerati in sede di verifica dal curatore, perchè la parte non aveva avanzato alcuna domanda in tal senso nel ricorso in opposizione. La GEI propone ricorso, sulla base di un unico motivo.

Il Fallimento non ha svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1.- Con l’unico motivo di ricorso, la GEI denuncia violazione dell’art. 324 c.p.c., insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.

Secondo la ricorrente, nella sentenza non definitiva, il Tribunale si era pronunciato, ammettendoli, solo sui crediti di cui alle cartelle nn. (OMISSIS), e l’esame dei crediti portati dalle altre cartelle, come si evince dall’ordinanza di rimessione sul ruolo del 4/7/2000, era stato rinviato all’esito dell’acquisizione della documentazione indicata nell’ordinanza, per cui non v’era giudicato a seguito della sentenza parziale; nella sentenza definitiva, inoltre, il Tribunale si era pronunciato solo su alcune cartelle poste a base delle domande di ammissione al passivo del fallimento dei soci D.F. e G. e quindi era fondata la censura di omessa pronuncia, che vizia anche la sentenza della Corte d’appello.

2.1.- Il motivo è inammissibile.

Il ricorso è viziato sotto il profilo dell’autosufficienza, per non indicare i crediti ammessi in sede di verifica e poi in sede di opposizione e quali non ammessi, riferendosi solo ai numeri delle cartelle nè la parte specifica se le cartelle che si assumono non esaminate fossero relative a crediti verso la società o verso i soci, e quale fosse la relazione tra le cartelle che si assumono ignorate dal Tribunale ed i crediti ammessi nello stato passivo di ciascuno dei soci; non si riporta il testo esatto della sentenza non definitiva e dell’ordinanza di rimessione sul ruolo, allo scopo di verificare se la decisione fosse stata o meno reiettiva delle altre pretese relative ai crediti verso la società, posto che con la definitiva il Tribunale si è occupato solo dei crediti verso i soci, nonchè al fine di valutare che non avesse il Tribunale discusso e deciso in relazione ad altre pretese creditorie ulteriori rispetto a quelle oggetto della sentenza definitiva.

3.1.- Da quanto sopra rilevato, consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 21 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2011

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