Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18545 del 21/09/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 21/09/2016, (ud. 24/06/2016, dep. 21/09/2016), n.18545

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18530-2015 proposto da:

T.M.P., T.C., T.S.A.M.,

elettivamente domiciliate in ROMA, VIALE MAZZINI 114/B, presso lo

studio dell’avvocato FERDINANDO EMILIO ABBATE, che le rappresenta e

difende unitamente all’avvocato GIOVAMBATTISTA FERRIOLO;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore;

– intimato –

avverso il decreto n. 88/2015 della Corte d’appello di Campobasso,

depositato il 14 aprile 2015;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24

giugno 2016 dal Presidente relatore Dott. Stefano Petitti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che, con ricorso depositato presso la Corte d’appello di Campobasso il 15 febbraio 2012, T.M., T.S.A.M., T.C. e T.M.P. chiedevano la condanna del Ministero dell’economia e delle finanze al pagamento dell’indennizzo per la irragionevole durata di un giudizio amministrativo iniziato dinnanzi al TAR di L’Aquila nel gennaio 1982 e conclusosi in appello, con sentenza depositata il 27 dicembre 2010; che la Corte d’appello dichiarava il ricorso inammissibile, non essendo stata data prova della tempestività dello stesso;

che questa Corte, con sentenza n. 28331 del 2013, accoglieva il ricorso proposto dai ricorrenti;

che, riassunto il giudizio, la Corte d’appello di Campobasso, rilevato che il giudizio presupposto aveva avuto un complesso svolgimento dinnanzi al giudice ordinario e a quello amministrativo, riteneva che la domanda fosse inammissibile quanto alle fasi del giudizio presupposto svoltesi dinnanzi al giudice ordinario, per difetto di legittimazione passiva dell’amministrazione nei cui confronti era stata proposta la domanda;

che, quanto ai gradi di giudizio svoltisi dinnanzi al giudice amministrativo, la Corte territoriale accoglieva l’eccezione di improponibilità della domanda non risultando presentata l’istanza di prelievo;

che per la cassazione di questo decreto le ricorrenti in epigrafe indicate hanno proposto ricorso sulla base di un unico motivo;

che l’intimato Ministero non ha svolto difese.

Considerato che deve preliminarmente rilevarsi che non è di ostacolo alla trattazione del ricorso la circostanza che del Collegio faccia parte, quale presidente e relatore, un componente del Collegio che ha pronunciato la sentenza che ha disposto la cassazione con rinvio del precedente decreto della Corte d’appello di Campobasso, trovando applicazione il principio per cui “qualora una sentenza pronunciata dal giudice di rinvio formi oggetto di un nuovo ricorso per cassazione, il collegio può essere composto anche con magistrati che abbiano partecipato al precedente giudizio conclusosi con la sentenza di annullamento, ciò non determinando alcuna compromissione dei requisiti di imparzialità e terzietà del giudice” (Cass., S.U., n. 24148 del 2013);

che con l’unico motivo di ricorso le ricorrenti deducono violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, artt. 2, 3 e 4 del principio della translatio iudicii, della L. n. 69 del 2009, art. 59 e del D.L. n. 112 del 2008, art. 54 sostenendo che la Corte d’appello avrebbe errato nel non fare applicazione del principio della translatio iudicii, in forza del quale il giudizio iniziato dinnanzi a un giudice non munito di giurisdizione e proseguito dinnanzi a quello dotato di potestas iudicandi è unico, la legittimazione passiva spetta sia al Ministero della giustizia che a quello dell’economia e delle finanze e il termine di proposizione della domanda decorre dal momento in cui è divenuta definitiva la sentenza resa dal giudice munito di giurisdizione; che la Corte d’appello avrebbe senz’altro errato nel ritenere inammissibile la domanda per le fasi svoltesi dinnanzi al giudice ordinario per difetto di legittimazione passiva;

che, con riferimento alle fasi del giudizio svoltesi dinnanzi al giudice amministrativo, i ricorrenti rilevano che erroneamente la Corte d’appello ha ritenuto applicabile il D.L. n. 112 del 2008, art. 54 atteso che il Consiglio di Stato ha trattenuto in decisione la causa all’udienza del 13 luglio 2010, prima cioè della entrata in vigore del codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. n. 104 del 2010 (16 settembre 2010);

che il ricorso è fondato per entrambi i profili dedotti;

che, quanto al primo, è sufficiente rilevare che questa Corte ha affermato il principio per cui “in caso di declinatoria della giurisdizione ordinaria e translatio iudicii al giudice amministrativo, si ha prosecuzione di un unico giudizio, sicchè, per l’azione di equa riparazione L. 24 marzo 2001, n. 89, ex art. 2 la legittimazione passiva ex art. 3 spetta sia al Ministro della Giustizia che al Ministro dell’economia e delle finanze ed il termine di decadenza ex art. 4 decorre dal momento in cui è divenuta definitiva la sentenza resa dal giudice munito di giurisdizione”;

che, in applicazione di tale principio, la Corte d’appello dovrà quindi verificare se e in quali limiti vi sia continuità tra le varie fasi processuali svoltesi dinnanzi a giudici diversi e se in relazione alle stesse sia applicabile il principio della transiatio iudicii, previa integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero della giustizia;

che il ricorso è fondato anche per il secondo profilo, avendo questa Corte già chiarito nella sentenza n. 28831 del 2013 che il richiamo contenuto nel decreto impugnato alla sentenza 15 febbraio 2013, n. 3740 non è pertinente, giacchè – come hanno precisato i ricorrenti offrendo documentazione delle proprie affermazioni – nel giudizio amministrativo di appello svoltosi dinanzi al Consiglio di Stato la causa è stata trattenuta in decisione nella udienza del 13 luglio 2010, sicchè, alla data di entrata in vigore, il 16 settembre 2010, del nuovo testo del D.L. n. 112 del 2008, art. 54 non vi era ragione nè necessità di depositare l’istanza di prelievo, essendo ormai le parti in attesa della sentenza;

che dunque il ricorso va accolto e il decreto impugnato cassato, con rinvio alla Corte d’appello di Campobasso perchè, in diversa composizione, proceda a nuovo esame della domanda di equa riparazione previa integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero della giustizia;

che al giudice di rinvio è demandata altresì la regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Campobasso, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 24 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA