Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18545 del 13/07/2018


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 18545 Anno 2018
Presidente: OLIVIERI STEFANO
Relatore: IANNELLO EMILIO

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 2840/2016 R.G. proposto da
Fascia Michele, rappresentato e difeso dall’Avv. Colomba Flavia
Troiano, con domicilio eletto in Roma, viale delle Milizie, n. 4;
– ricorrente contro
Fascia Giuseppina, Fascia Maria Addolorata e Fascia Giovanna;
– intimate avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari, Sezione
Specializzata Agraria, n. 1499/2015, depositata il 30 settembre
2015;

Data pubblicazione: 13/07/2018

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 27 marzo 2018 dal
Consigliere Emilio Iannello;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Carmelo Sgroi, che ha concluso chiedendo il rigetto del
ricorso.

1. Michele Fascia ricorreva avanti il Tribunale di Lucera, Sezione
Specializzata Agraria, nei confronti di Filomena Garofalo, chiedendo
che — previa riconduzione del contratto di mezzadria in affitto ex art.
27 legge 3 maggio 1982, n. 203 — la stessa fosse condannata alla
restituzione della metà di tutti i frutti ad essa corrisposti dal 1997 fino
al 2006 (per un totale importo di C 22.887) nonché della metà dei
contributi comunitari via via dalla stessa percepiti dal 1997 al 2006,
nonché dell’intero ammontare dei contributi medesimi ricevuti negli
anni 2007 e 2008 (per un complessivo ammontare di C 31.946,20).
Sosteneva infatti che, una volta ricondotto il rapporto a quello di
affitto, in relazione al quale è consentita esclusivamente la previsione
di un corrispettivo in denaro (canone), la spartizione dei frutti
rimaneva priva di causa dando luogo a indebito oggettivo ex art.
2033 cod. civ. ovvero,

ex latere accipientis,

ad un indebito

arricchimento ex art. 2041 cod. civ.. Quanto agli aiuti comunitari
assumeva che, spettando essi al coltivatore dei fondi, sarebbero a lui
dovuti pervenire per intero e non essere trattenuti in alcuna misura
dalla Garofalo (che li aveva a lui rimessi per la metà solo per gli anni
1997-2006).
L’adita Sezione Agraria, dichiarata con sentenza non definitiva la
riconduzione in affitto del rapporto, rigettava entrambe le altre
domande, con decisione confermata dalla sezione specializzata
agraria della Corte d’appello di Bari, con la sentenza in epigrafe.
3. Avverso tale decisione Michele Fascia propone ricorso per
cassazione sulla base di tre motivi.
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FATTI DI CAUSA

Le intimate (eredi della originaria resistente) non svolgono difese
nella presente sede.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360,
comma primo, num. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione

2033 e 2041 cod. civ., in relazione al confermato rigetto della
domanda di restituzione della metà dei frutti corrisposti alla
controparte successivamente alla trasformazione del rapporto in
affitto.
Rileva che, dovendosi considerare nulla per legge la pattuizione di
un corrispettivo in natura, lo spostamento patrimoniale a favore della
concedente, sotto forma di metà del raccolto, integrava, siccome
privo di causa, un indebito oggettivo o almeno un ingiustificato
arricchimento con conseguente diritto di esso istante ad essere
reintegrato delle somme pari al valore dei prodotti versati.
2. Con il secondo motivo denuncia, in relazione alla medesima
doglianza, anche omesso esame di un fatto decisivo oggetto di
discussione fra le parti, ai sensi dell’art. 360, comma primo, num. 5,
cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello omesso di considerare che
trattavasi di un affitto di fondo rustico e che pertanto il canone poteva
essere fissato solo in denaro.
3. Con il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione
delle norme comunitarie in tema di aiuti in agricoltura nonché degli
artt. 1706, 1713, 2033 e 2041 cod. civ., in relazione all’art. 360,
comma primo, num. 3, cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello
confermato il rigetto anche della seconda pretesa restitutoria in
ragione del rilievo che alla corresponsione di tali aiuti egli non aveva
comunque diritto non avendone fatto richiesta alle istituzioni
competenti.
Rileva che, in base alla normativa comunitaria applicabile ratione
3

degli artt. 1 e 9 legge 12 giugno 1962, n. 567, nonché degli artt.

temporis, l’unico soggetto legittimato a ricevere l’aiuto comunitario
era il coltivatore effettivamente impegnato nella materiale attività di
conduzione del fondo, quale egli era e non la Garofalo, che mai
avrebbe potuto presentare la relativa domanda e incamerare alcun
contributo, in quanto non coltivatrice del fondo.

proprio l’aiuto comunitario, ha dato luogo ad un indebito oggettivo
ovvero si è ingiustificatamente arricchita.
Lamenta inoltre che i giudici d’appello hanno del tutto omesso di
considerare che, avendo esso ricorrente, quale effettivo titolare del
diritto all’aiuto, incaricato la concedente di richiedere a suo nome le
provvidenze comunitarie, si era realizzato un mandato senza
rappresentanza, per effetto del quale, ai sensi dell’art. 1706 cod. civ.,
egli ne era divenuto immediatamente titolare.
4. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.
Esso non si confronta infatti con la ratio decidendi della sentenza,
dalla quale non si ricava un’affermazione in contrasto con le norme
richiamate, svolgendosi piuttosto un diverso ragionamento circa gli
effetti della riconduzione in affitto sotto il profilo in questione,
secondo il quale: a) «il fatto che alla originaria mezzadria sia stato
sostituito imperativamente il diverso schema dell’affitto non comporta
che la pattuizione originaria del compenso per il concedente (cioè il
canone) sia del tutto stata abolita»; b) «nessuna disposizione
normativa contrasta con il fatto che detto canone potesse consistere
appunto nella corresponsione del controvalore di metà dei prodotti del
suolo coltivati dal conduttore, se non addirittura nella consegna in
natura di tale metà …; ovvero, all’inverso, nessuna disposizione
normativa autorizza a ritenere che la misura del canone non dovesse
coincidere con il controvalore di metà dei raccolti»; c) si tratta
dunque, più semplicemente, «di qualificare come canoni tutto quanto
via via corrisposto dal conduttore alla locatrice, in applicazione di una
4

Sostiene che conseguentemente quest’ultima, avendo fatto

determinazione quantitativa liberamente pattuita a suo tempo, per la
elementare ragione che, diversamente, non vi sarebbe alcun
parametro economico per stimarne l’ammontare in modo difforme da
quella pattuizione: laddove un canone la proprietaria dei fondi doveva
pur percepirlo».

un raffronto tra il credito restitutorio dedotto dal colono (affittuario
del fondo per effetto della operata riconduzione con effetto ex tunc),
da un lato, e, dall’altro, il corrispettivo comunque dovuto alla
concedente per il godimento del fondo: crediti di segno opposto tali
da azzerare e privare di fondamento la pretesa del primo.
In base a tale argomentare un credito restitutorio potrebbe
ritenersi sussistere solo per i conferimenti in natura eseguiti per un
valore eccedente quello del canone di affitto in ipotesi applicabile.
Mancando però un parametro cui far riferimento per tale
raffronto, non vi è motivo di ritenere indebito, in alcuna misura, il
valore effettivamente corrisposto.
La Corte costituzionale ha infatti dichiarato costituzionalmente
illegittimi – in riferimento agli artt. 3, 42 e 44 Cost., – la legge 3
maggio 1982, n. 203, artt. 9 e 62, in tema di determinazione del
canone di equo affitto (Corte cost. 5 luglio 2002, n. 318). Per effetto
di tale pronuncia – come noto – sono divenute prive di effetti sia le
tabelle per i canoni di affitto come disciplinate dalla L. 3 maggio
1982, n. 203, art. 9, e dalle norme da questo richiamate, sia, ai fini
della quantificazione del canone stesso, i redditi dominicali stabiliti a
norma del r.d. 4 aprile 1939, n. 589.
Non esistendo più livelli massimi di equità, stabiliti dalle dette
tabelle, non ha alcun fondamento la domanda formulata dal
conduttore ai sensi della legge 11 febbraio 1971, n. 11, art. 28, e
diretta alla ripetizione delle somme corrisposte in eccedenza ai
menzionati livelli (Cass. 20 dicembre 2004, n. 23628).

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Può in sostanza ritenersi che a fondamento della decisione è posto

Le critiche mosse, come detto, non centrano l’esposta

ratio

decidendi e vanno pertanto considerate inammissibili.
5. È altresì inammissibile il secondo motivo di ricorso, consistendo
nella prospettazione di vizio di motivazione su questione giuridica. Ciò
in quanto il giudice di legittimità è investito, a norma dell’art. 384

della sentenza impugnata, con la conseguenza che, se chiamato a
valutare la conformità a diritto della decisione impugnata, la sua
valutazione ben può prescindere dalla motivazione che, in punto di
diritto, sia contenuta nella sentenza impugnata, restando del tutto
irrilevante anche l’eventuale mancanza di questa, quando il giudice
del merito sia, comunque, pervenuto ad una esatta soluzione del
problema giuridico sottoposto al suo esame (v.

e pluribus Cass.

8/5/2012, n. 7880; 08/08/2005, n. 16640; 06/08/2003, n. 11883;
17/11/1999, n. 12753).
6. È infine inammissibile anche il terzo motivo.
Anche in tal caso la censura non si confronta con l’effettiva
ragione giustificativa della decisione sul punto e non ne infirma in
alcuna misura la tenuta logico-giuridica.
La Corte di merito, invero, non contraddice affatto né vìola il
principio secondo cui legittimato a ricevere l’aiuto comunitario è solo
il coltivatore effettivamente impegnato nella materiale attività di
conduzione del fondo, ma ben diversamente rileva che non avendo
nella specie l’odierno ricorrente presentato domanda alcuna per
l’ottenimento dei contributi comunitari, lo stesso non aveva alcun
titolo per dolersi che questi fossero invece stati percepiti dalla
Garofalo né per pretenderne da quest’ultima la restituzione,
dovendosi escludere che l’arricchimento derivatone in capo a
quest’ultima (legittimamente o meno non importa) abbia dato luogo
ad un corrispondente depauperamento dell’appellante, ai sensi
dell’art. 2041 cod. civ..

6

cod. proc. civ., del potere di integrare e correggere la motivazione

Viene poi altrettanto inammissibilmente prospettata in ricorso una

causa petendi (esistenza di un presunto mandato a richiedere e
riscuotere gli aiuti in parola), che non risulta mai dedotta nel giudizio
di merito.
7. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

nessun provvedimento è da adottare in ordine al regolamento delle
spese
Rilevato che dagli atti il processo risulta esente, non si applica l’art.
13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso il 27/3/2018

Non avendo le controparti svolto difese nella presente sede,

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