Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18545 del 07/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 07/09/2020, (ud. 01/07/2020, dep. 07/09/2020), n.18545

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28090-2018 proposto da:

BCC GESTIONE CREDITI SOCIETA’ PER LA GESTIONE DEI CREDITI SPA, in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA GRAMSCI 22, presso lo studio dell’avvocato

GIANLUIGI IANNETTI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VARESE, depositato il 31/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 01/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. EDUARDO

CAMPESE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La BCC Gestione Crediti – Società per la Gestione dei Crediti s.p.a. (d’ora in avanti, più semplicemente BCC), in qualità di mandataria con rappresentanza della ICCREA Bancalmpresa s.p.a., propose opposizione, ex artt. 98-99 L.fall., avverso la sua avvenuta ammissione al passivo del fallimento (OMISSIS) s.r.l. per il minor importo di Euro 2.962.773,88, in chirografo, rispetto alla somma richiesta di Euro 3.579.215,27. Lamentò, tra l’altro, e per quanto qui ancora di interesse, che il giudice delegato, aderendo alle conclusioni del curatore, erroneamente aveva ritenuto di escludere il credito di Euro 616.441,39, invocato a titolo di maggior penale di risoluzione relativa a due contratti di locazione finanziaria risolti ante fallimento, in quanto “non appare correttamente determinata, oltre ad evidenziare una duplicazione nella domanda di ammissione”.

1.1. Con decreto del 31 luglio 2018, n. 130, l’adito Tribunale di Varese respinse, sul punto, tale opposizione, osservando, per quanto qui ancora rileva, che “la previsione di tale penale, contenuta nell’art. 19 delle Condizioni generali di contratto appare carente degli elementi di fatto necessari per il calcolo così come rilevato dal curatore fallimentare e anche dal Giudice delegato. Inflitti, a nulla valgono, in questa sede, i fogli excel allegati in atti in quanto nulla provano relativamente ai criteri di calcolo, la cui espressa e precisa esplicazione doveva trovare luogo in sede di ammissione al passivo o in sede di opposizione al passivo. Ed invece, entrambe le domande non recano gli elementi necessari per il calcolo della penale (…). In assenza di tali indicazioni, alle quali non è possibile sopperire nè allegando le predette tabelle excel, nè tantomeno chiedendo una c.t.u. contabile (…), il giudice delegato, aderendo integralmente alle conclusioni del curatore, ha inteso operare, onde evitare una esclusione tout court del credito per la penale – la cui clausola era stata espressamente sottoscritta dall’utilizzatore – un calcolo in via equitativa riconoscendo Euro 1.587.201,16 per penale dei 2.203.645,55 richiesti con l’insinuazione al passivo…”.

1.2. Avverso questo decreto, la BCC, nella indicata qualità, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, ulteriormente illustrati da memoria ex art. 380-bis c.p.c.. Il Fallimento (OMISSIS) s.r.l. non ha svolto difese in questa sede.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Le formulate doglianze prospettano, rispettivamente:

I) “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) e comunque violazione del principio della domanda e nullità del procedimento (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4)”. Si assume che: i) il tribunale “ha… omesso di considerare che sia la domanda di insinuazione al passivo che il ricorso in opposizione al passivo contenevano tutti gli elementi di fatto per consentire l’accoglimento del petitum della odierna ricorrente”; non corrisponde al vero, e si sostanzia in un omesso esame e/o valutazione della documentazione prodotta da BCC, quanto riferito dal giudice a quo circa la carenza degli elementi di fatto necessari per il calcolo della penale predetta, posto che la corrispondente pattuizione contenuta nell’art. 19 delle condizioni generali di contratto era “chiara e specifica”, risultando, inoltre, dalla documentazione contrattuale in atti, “il corrispettivo contrattuale (per ognuno dei contratti), il numero e l’importo delle rate”. BCC, peraltro, aveva “depositato i PAF (piani di ammortamento finanziario)… da cui risulta il debito residuo all’esito di ogni rata e, soprattutto, quale era il debito residuo alla data di risoluzione del contratto…” e “lo sviluppo della penale (per ogni contratto)” il cui esame era stato totalmente omesso senza alcuna motivazione anche in relazione all’avvenuta riduzione del quantum della penale ammessa rispetto al suo maggiore importo invocato; in definitiva, “il Tribunale di Varese non ha deciso, non si è pronunciato sulla domanda di ammissione al passivo anche come specificata in sede di opposizione, si è limitato a condividere il ragionamento del Curatore e del GD senza, tuttavia, fornire alcuna motivazione sul rigetto dei motivi di opposizione, nè alcuna motivazione sulle modalità di calcolo dell’importo ammesso, dovuta anche ai sensi della norma violata ex art. 112 c.p.c.”;

II) “Violazione di legge e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, degli artt. 1382 e 1384 c.c., in tema di clausola penale e riduzione della stessa per equità”. Si imputa al tribunale varesino di avere confermato la riduzione della penale in via equitativa, operata dal giudice delegato, senza eseguire alcuna verifica, nè pronunciarsi, sui motivi di opposizione e difese di BCC sul punto, nè fornendo alcuna motivazione su quanto richiesto dall’art. 1384 c.c. in relazione all’esercizio del suddetto potere di riduzione.

2. Il primo motivo è complessivamente insuscettibile di accoglimento.

2.1. Innanzitutto, non sussiste la ivi lamentata violazione dell’art. 112 c.p.c., posto che il tribunale si è espressamente pronunciato (cfr. quanto si è precedentemente riportato al p. 1.1. dei “Fatti di causa”) sullo specifico motivo di opposizione innanzi ad esso prospettato dalla BCC in relazione alla mancata ammissione al passivo del fallimento (OMISSIS) s.r.l. di quanto dalla prima invocato a titolo di maggior penale contrattualmente stabilita per l’ipotesi di risoluzione dei contratti di leasing ivi indicati.

2.1.1. L’omessa pronuncia denunciabile ai sensi dell’art. 112 c.p.c. consiste, invece, nella mancanza di presa di posizione del giudice rispetto ad una domanda od eccezione, nulla avendo a che vedere con la mera carenza motivazionale, in una delle sue possibili manifestazioni (cfr. Cass. n. 26764 del 2019).

2.2. Ipotesi ancora diversa è quella regolata dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo introdotto dal D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012 (qui applicabile ratione temporis, risultando impugnato un decreto decisorio reso il 31 luglio 2018), che si incentra sull’individuazione di un “fatto” il cui esame sia stato omesso dal giudice di merito e che, per la sua decisività, da intendere come elevato grado logico di pregnanza, se considerato, potrebbe in sè sovvertire l’esito della pronuncia impugnata, sicchè si impone la rivisitazione del giudizio, da svolgere tenendo conto anche della circostanza pretermessa: “fatto” di cui è stato omesso l’esame che è da intendere in senso storico – naturalistico (cfr. Cass. n. 21152 del 2014), quale circostanza rilevante sia in via diretta, perchè costitutiva, modificativa o impeditiva rispetto alla fattispecie legale, sia in via indiretta, quale fatto secondario, dedotto in funzione di prova (cfr. Cass. n. 17761 del 2016). In sostanza, l’inadeguatezza della motivazione rileva ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel solo caso in cui essa ometta l’esame di uno o più fatti decisivi. Sta in tale quadro il nuovo assetto processuale quale delineato da Cass., S.U., 7 aprile 2014, n. 8053, e racchiuso nella sintesi delineata in tale pronuncia, secondo la quale l’attuale e novellato assetto si caratterizza per la “riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione”, sicchè è denunciabile in Cassazione, nelle forme di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, “solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè”, che si determina, quale vizio processuale (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), allorquando l’anomalia si manifesti come “”mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione”, mentre l’aggressione della motivazione nei termini di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 presuppone una specifica modalità delle critica, rigorosamente articolata attraverso l’indicazione del “”fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il ” dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” ed il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività””.

2.2.1. Nella specie, alla stregua di quanto si è precedentemente riportato al p. 1.1. dei “Fatti di causa”, è evidente l’insussistenza di un vizio motivazionale come quello appena descritto, da intendersi riferito ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicchè sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest’ultimo profilo (cfr., ex aliis, Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017), altresì dovendosi ricordare che non costituiscono “fatti”, il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5: i) le argomentazioni o deduzioni difensive (cfr. Cass., SU, n. 16303 del 2018, in motivazione; Cass. n. 14802 del 2017; Cass. n. 21152 del 2015); ii) gli elementi istruttori in quanto tali, quando il fatto storico da essi rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014).

2.2.2. In definitiva, non era sufficiente la mera individuazione dell’importo complessivamente dovuto per l’invocata penale, ancorchè distinto da quelli relativi alla sorta capitale ed agli interessi, ma occorreva l’indicazione di tutti gli elementi necessari per il calcolo della stessa, così da consentire al Giudice delegato nel procedimento di verificazione, ed al tribunale nell’eventuale giudizio di opposizione, di controllare l’esatta determinazione dell’importo richiesto. Non merita, pertanto, censura il decreto impugnato, il quale, dato atto che l’opponente non aveva provveduto a specificare i criteri di quantificazione di detta penale nell’istanza di insinuazione al passivo, nè, successivamente, nel ricorso introduttivo del giudizio di opposizione, ne ha negato l’ammissione al passivo nell’importo così come richiesto.

2.3. Non può sottacersi, infine, l’evidente inosservanza del principio cd. di autosufficienza del ricorso laddove la censura in esame, anche con riferimento ai criteri di quantificazione della penale nella misura invocata, richiama documentazione (la domanda di insinuazione al passivo; il ricorso in opposizione al passivo; la pattuizione contenuta nell’art. 19 delle condizioni generali di contratto; la documentazione contrattuale in atti; i PAF, piani di ammortamento finanziario; lo sviluppo della penale per ogni contratto), il cui contenuto, per quanto qui di specifico interesse, non è stato ivi adeguatamente riprodotto. Costituisce, invero, principio consolidato quello per cui il ricorrente, il quale intenda dolersi dell’erronea valutazione di un atto o documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere – imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) – di produrlo agli atti (indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione) e di indicarne il contenuto (trascrivendolo o riassumendolo nel ricorso); la violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il motivo di ricorso inammissibile (cfr. Cass. n. 29093 del 2018, in motivazione; Cass. n. 19048 del 2016. In senso sostanzialmente conforme, si veda, pure Cass., SU, n. 34469 del 2019).

3. Il secondo motivo, invece, deve considerarsi assorbito, atteso che il discutere sulla legittimità, o meno, dell’avvenuta riduzione delle penali così come concretamente effettuato dal giudice di merito presupporrebbe, logicamente, quanto meno la loro puntuale determinabilità originaria attraverso l’esatta individuazione dei corrispondenti criteri di quantificazione: evenienza, quest’ultima, nella specie insussistente alla stregua delle argomentazioni che hanno condotto al rigetto del motivo precedente.

4. Il ricorso, dunque, va respinto quanto al primo motivo, assorbito il secondo, senza necessità di pronuncia in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità, essendo il Fallimento (OMISSIS) rimasto solo intimato. Deve darsi atto, invece, – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (fr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017), e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater i presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto, mentre “spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento”.

PQM

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, dichiarandone assorbito il secondo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, giusta dello stesso art. 13, il comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 1 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2020

 

 

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