Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18544 del 21/09/2016
Cassazione civile sez. VI, 21/09/2016, (ud. 24/06/2016, dep. 21/09/2016), n.18544
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente –
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 18223-2015 proposto da:
C.G. e B.R., già rappresentati e difesi
dall’Avvocato Mauro Germani per procura speciale in calce al
ricorso, e poi dall’Avvocato Giuseppe Blefari, per procura speciale
in calce all’atto di costituzione di nuovo difensore, elettivamente
domiciliati in Roma, via G. Animuccia n. 15, presso lo studio
dell’Avvocato Blefari;
– ricorrenti –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA in persona del Ministro pro tempore,
domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;
– controricorrente –
avverso il decreto n. 911/2015 della Corte d’appello di Perugia,
depositato il 3 giugno 2015;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24
giugno 2016 dal Presidente relatore Dott. Stefano Petitti.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che, con ricorso depositato presso la Corte d’appello di Perugia, C.G. e B.R. chiedevano la condanna del Ministero della giustizia al pagamento dell’indennizzo per la irragionevole durata di un giudizio di equa riparazione svoltosi presso la Corte d’appello di Roma;
che il consigliere designato dichiarava inammissibile la domanda; che avverso tale decreto i ricorrenti proponevano opposizione ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 5 ter;
che la Corte d’appello, in composizione collegiale, rigettava l’opposizione;
che per la cassazione di questo decreto i ricorrenti hanno proposto ricorso sulla base di un unico motivo;
che l’intimato Ministero ha resistito con controricorso;
che i ricorrenti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..
Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione della motivazione semplificata nella redazione della sentenza;
che con la memoria depositata in prossimità dell’udienza il difensore dei ricorrenti ha depositato atto di rinuncia al ricorso; che la rinuncia è sottoscritta dal nuovo difensore munito di procura speciale;
che, tuttavia, la stessa non è stata notificata all’amministrazione controricorrente;
che non può quindi ritenersi integrata la fattispecie estintiva di cui agli artt. 390 e 391 c.p.c.;
che, peraltro, il deposito dell’atto di rinuncia da parte del difensore munito di procura speciale è idoneo a manifestare il venir meno dell’interesse dei ricorrenti alla decisione del ricorso; che si è quindi in presenza di una ipotesi di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;
che le spese del giudizio di cassazione, tenuto conto della sostanziale volontà dei ricorrenti di rinunciare al ricorso, possono essere compensate tra le parti.
PQM
La Corte dichiara il ricorso inammissibile; compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione sesta civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 24 giugno 2016.
Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2016