Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18544 del 10/08/2010

Cassazione civile sez. trib., 10/08/2010, (ud. 06/07/2010, dep. 10/08/2010), n.18544

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. SOTGIU Simonetta – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 21674-2006 proposto da:

LA TROTA DI LAMESA SEBASTIANO AMODIO SEBASTIANA & C. SAS in

persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato PICCIONE GIUSEPPE con studio in

SIRACUSA CORTE CESARE GAETANI 2 (avviso postale), giusta delega in

calce;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI NOTO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 83/2005 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

SIRACUSA, depositata il 25/05/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/07/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO DIDOMENICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

NUNZIO WLADIMIRO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Trota di Lamesa Sebastiano, Amodio Sebastiana e C. s.a.s. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 83/05 dep. il 25/05/2005 della Commissione Regionale della Sicilia che aveva rigettato l’appello della contribuente avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa che aveva rigettato il ricorso della medesima avverso l’avviso di liquidazione per ICI relativa all’anno dal 1998.

La CTR, in relazione ad immobile in cat. D/8 ha ritenuto corretto l’avviso di liquidazione del Comune in ordine alle differenze maturate tra la rendita definitiva e quella presunta.

La ricorrente fonda il ricorso su quattro motivi, deducendo coi primi tre violazione e falsa applicazione della L. n. 342 del 2000, art. 74 e del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 2 e con l’ultimo omessa motivazione.

Il Comune di Noto non si è difeso. La causa veniva rimessa alla decisione in pubblica udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 342 del 2000, art. 74 per avere ritenuto retroattiva la determinazione definitiva della rendita.

Col secondo motivo la ricorrente deduce violazione falsa applicazione della L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 3 per avere trascurato che la superiore disposizione si applicava solo agli atti attribuitivi di rendita adottati entro il 31 dicembre 1999, laddove per gli atti successivi era necessaria notifica egli effetti decorrevano dalla notificazione.

Col terzo motivo deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 2 per avere non considerato che a norma di tali disposizioni le rendite applicabili erano quelle esistenti al 1 gennaio dell’anno dell’imposizione.

Col quarto motivo deduce omessa motivazione sulla circostanza che il Comune nel corso del giudizio di impugnazione della rendita aveva ulteriormente modificato i criteri di classamento della rendita e che i relativi dati erano stati comunicati (e pertanto notificati a norma dell’art. 74 predetto) all’udienza del 12/01/2002, onde la relativa rendita decorreva dall’anno successivo.

I primi tre motivi, per la stretta connessione logica e giuridica, devono essere esaminati congiuntamente. I motivi sono infondati.

Il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5 stabilisce che la base imponibile dell’ICI è costituita dal valore dell’immobile. Se l’immobile è iscritto in catasto, il valore è dato dalla rendita moltiplicata per determinati coefficienti (comma 2). Se di tratta (comma 3) di fabbricato del gruppo D non iscritto in catasto e posseduto da un’impresa, il valore è quello “contabile” o “di libro” con l’applicazione di altri coefficienti. Se si tratta (comma 4) di fabbricati diversi da quelli di cui al comma 3 (ossia non di categoria D o non posseduti da imprese) non iscritti in catasto, nonchè di fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di unità immobiliari, che influiscono sulla determinazione della rendita, il valore è determinato sulla base della rendita dei fabbricati “similari” già iscritti. L’art. 11, comma 1, n. 3, medesimo D.Lgs. prevede che “Se la dichiarazione è relativa ai fabbricati indicati nel comma 4 dell’art. 5, il Comune trasmette copia della dichiarazione all’ufficio tecnico erariale competente, il quale, entro un anno, provvede alla attribuzione della rendita, dandone comunicazione al contribuente e al Comune; entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è avvenuta la comunicazione, il Comune provvede, sulla base della rendita attribuita, alla liquidazione della maggiore imposta dovuta …”.

La L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74, comma 1, prevede che “A decorrere dal 1 gennaio 2000, gli comunque … modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell’ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita”.

La L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74, comma 2, n. 1 statuisce che “Per gli atti che abbiano comportato modificazione della rendita, adottati entro il 31 dicembre 1999, che siano stati recepiti in atti impositivi dell’amministrazione finanziaria o degli enti locali non divenuti definitivi, non sono dovuti sanzioni ed interessi relativamente al periodo compreso tra la data di attribuzione o modificazione della rendita e quella di scadenza del termine per la presentazione del ricorso avverso il suddetto atto, come prorogato dal presente comma”.

In ordine al caso oggetto della presente controversia, il giudice del merito ha accertato che si tratta di fabbricato, in ordine al quale l’UTE l’11/12/1999 ha notificato al contribuente (pur non avendone l’obbligo essendo ancora vigente la procedura di trasmissione della conoscenza che era fissata dal R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, art. 12, comma 2, cioè alla complessa operazione di conoscenza così articolata: una prima operazione era costituita dalla pubblicazione sotto la specie del deposito della tabella contenente le rendite catastali presso l’ufficio comunale; la seconda operazione era una pubblicazione di secondo grado, perchè è costituita dalla pubblicazione per manifesti) la rendita definitiva, in base al quale poi il Comune ha esercitato i suoi poteri impositivi con l’avviso di liquidazione in contestazione e con cui ha chiesto le differenze tra l’ICI originariamente calcolata in base alla rendita presunta e l’ICI determinata con la rendita in esame.

Siffatta fattispecie rientra nell’ambito proprio della L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74, comma 1, il quale ha per oggetto gli atti modificativi delle rendite catastali dei fabbricati adottati a decorrere dal 1 gennaio 2000 e per i quali impone l’obbligo della notificazione con la individuazione dell’efficacia nei termini di cui sopra. Ordunque in ordine alla questione riguardante la retroattività dell’efficacia dell’avviso di liquidazione in esame di rendita emessa nel 1999 e, con procedura più garantistica di quella ancora a quella data vigente della mera trasmissione di conoscenza(o conoscibilità), notificata al contribuente, poichè la L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74, comma 1, n. 1, prevede che solo l’atto modificativo della rendita catastale di fabbricato adottato dal 1 gennaio 2000 sia necessariamente sottoposto a notificazione con conseguente efficacia dalla notificazione, se ne trae a contrario che l'”atto modificativo della rendita adottato entro il 31 dicembre 1999, recepito in un atto impositivo del Comune e non divenuto definitivo”, non sia soggetto a notificazione, ma a sola pubblicazione, così che, in ordine all’efficacia relativa al suo oggetto implicito, la decorrenza non è quella della notificazione, ma quella risalente alla dichiarazione dei fatti influenti sulla variazione della rendita catastale, nel caso in esame alla stessa epoca dell’attribuzione della rendita provvisoria.

Questa interpretazione normativa è conforme al costante orientamento di questa Sezione, e a tal fine si può richiamare la motivazione adotta nella sentenza 18 aprile 2007, n. 9203: “In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), per gli “atti comunque attributivi e modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati” la necessità della notificazione, ai sensi della L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74, costituisce condizione di efficacia degli stessi solo a decorrere dal primo gennaio 2000, mentre per gli atti comportanti attribuzione di rendita adottati entro il 31 dicembre 1999 il Comune può legittimamente richiedere l’imposta dovuta in base al classamento, che ha effetto dalla data di adozione e non da quella di notificazione. L’ICI dovuta è, pertanto, correttamente commisurata alla rendita catastale attribuita “tempo per tempo” dal competente ufficio erariale quando l’imposta sia dovuta per anni precedenti il primo gennaio 2000, atteso che stabilendo che dalla detta data gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, il legislatore non ha voluto restringere il potere di accertamento tributario al periodo successivo alla notificazione del classamento, ma piuttosto segnare il momento a partire dal quale l’amministrazione comunale può richiedere l’applicazione della nuova rendita ed il contribuente può tutelare le sue ragioni contro di essa, non potendosi confondere l’efficacia della modifica della rendita catastale, coincidente con la notificazione dell’atto, con la sua applicabilità, che va riferita invece all’epoca della variazione materiale che ha portato alla modifica” (nello stesso senso Cass. n. 8491/2010; n. 2941/2010; n. 19640/2009; n. 9203/2007; n. 20775/2005;

Cass. 8932/2005).

Si è affermato pertanto il principio di diritto che “l’atto modificativo della rendita catastale, adottato entro il 31 dicembre 1999, recepito in un atto impositivo del Comune e non divenuto definitivo, è efficace retroattivamente fino all’epoca della verificazione del fatto influente sull’ammontare della rendita catastale” (Cass. n. 19640/2009). Pertanto, come nel caso in cui il contribuente si sia avvalso della facoltà di “proporre” la rendita ai sensi del D.M. 19 aprile 1994, n. 791, è applicabile la procedura del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 1, secondo il quale se la rendita attribuita dall’UTE superava quella proposta dal contribuente, il Comune avrebbe dovuto emettere avviso di liquidazione onde procedere ai conseguenti recuperi(Cass. n. 15556/2006).

Diverso è il caso in cui l’Ici sia stata calcolata in relazione al valore contabile, che non appare essere una determinazione provvisoria quale quella in esame (o della procedura DOCFA), onde s’è ritenuta o la irretroattività assoluta, anche per il ritenuto carattere costitutivo dell’attribuzione della rendita (Cass. n. 24235/2004) o, con tesi intermedia (Cass. n. 5933/2010), l’irretroattività sino alla richiesta di attribuzione della rendita.

La questione rimessa alle SS.UU. non è, comunque, rilevante nel diverso caso in esame.

Il quarto motivo, con cui in maniera non autosufficiente, si deduce omessa motivazione su ulteriori modificazioni della rendita avvenuti nel corso del giudizio relativo all’impugnazione della rendita con atto comunicato all’udienza del 12/01/2002, e a cui si attribuisce efficacia di notificazione a norma dell’art. 74, comma 1, sopra citato, è inammissibile per difetto di interesse in quanto nel caso in esame si discute dell’anno 1998 e la notifica sarebbe avvenuta dopo il 1/01/2000.

Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

Non si provvede sulle spese non essendosi il Comune difeso.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 6 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA