Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18544 del 09/09/2011

Cassazione civile sez. I, 09/09/2011, (ud. 13/04/2011, dep. 09/09/2011), n.18544

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso n. 33553 dell’anno 2006 proposto da:

M.G. – M.R. – M.F. –

L.A. elettivamente domiciliati in Roma, via Piave, n. 52,

nello studio dell’Avv. Renato Carcione; rappresentati e difesi,

giusta procura speciale in calce al ricorso, dagli Avv. Mazzarella

Ferdinando e Giuseppe;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI CANICATTI’, in persona del Sindaco p.t.;

– intimato –

e contro

D.G. – P.S. – P.S.;

– intimati –

avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, n. 868,

depositata in data 19 luglio 2006;

sentita la relazione all’udienza del 13 aprile 2011 del consigliere

dott. Pietro Campanile;

Sentito per i ricorrenti l’Avv. Ferdinando Mozzarella, che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

Sentito per il Comune l’Avv. Antonio Onofrio Campione, che ha chiesto

il rigetto del ricorso;

Udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del sostituto

dott. Pierfelice Pratis, il quale ha concluso per l’inammissibilità

del ricorso e, in subordine, per l’accoglimento del primo motivo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 – Con atto di citazione del 9 giugno 1994 M.D. conveniva davanti al Tribunale di Agrigento il Comune di Canicattì e l’imprenditore P.G., e, premesso che la Corte di appello di Palermo aveva dichiarato inammissibile l’opposizione alla stima da lui proposta relativamente all’espropriazione di un proprio terreno in agro di (OMISSIS), alla cui esecuzione era delegata l’impresa Pantalena per essere stato emesso il relativo decreto in carenza di potere, chiedeva la condanna dei convenuti alla restituzione del bene, formulando, in subordine, domande di risarcimento del danno e di arricchimento senza causa.

1.2 – Si costituiva il Comune di Canicattì, deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva e deducendo, in via subordinata, la prescrizione del diritto al risarcimento.

1.3 – Con sentenza non definitiva depositata il 29 luglio 2003 il Tribunale di Agrigento, rigettata la domanda di restituzione del bene, affermava la fondatezza della pretesa risarcitoria in relazione all’occupazione espropriativa, disponendo in merito alla prosecuzione del giudizio.

1.4 – La Corte di appello di Palermo, con la decisione indicata in epigrafe, pronunciando sull’appello proposto dal Comune di Canicattì avverso detta decisione, per quanto qui maggiormente interessa, così provvedeva:

a) – rigettava l’eccezione di inammissibilità dell’impugnazione sollevata dagli eredi del M., nel frattempo deceduto, ritenendo che il vizio afferente la notificazione eseguita presso il difensore dello stesso dovesse intendersi sanato dalla loro costituzione;

b) – affermava la legittimazione passiva del Comune;

c) – riteneva fondata l’eccezione di prescrizione sollevata dall’ente territoriale appellante, osservando come non potessero qualificarsi eventi interruttivi rispetto alla pretesa risarcitoria nè l’atto di opposizione alla stima, nè il ricorso proposto in sede amministrativa per l’annullamento del decreto di esproprio, ed aggiungendo che non era condivisibile la tesi della parte appellata secondo cui il diritto non avrebbe potuto essere azionato prima dell’entrata in vigore della L. 27 ottobre 1988, n. 458, art. 3 che aveva disciplinato l’istituto dell’occupazione espropriativa, già insito nel nostro ordinamento.

Per la cassazione di tale decisione M.G., M. R. e M.F., nonchè L.A., quali eredi di M.D., hanno proposto ricorso, affidato a tre motivi, ed illustrato con memoria.

Il Comune di Canicattì, pur non difendendosi con controricorso, ha partecipato, tramite il proprio difensore, alla discussione della causa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2 – Con il primo motivo viene denunciata, formulandosi idoneo quesito di diritto, violazione e falsa applicazione dell’art. 1722 c.c., comma 4, nonchè degli artt. 164, 324, 325 e 326 c.p.c. e della L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 9 con violazione del giudicato interno ed omessa motivazione su un fatto decisivo per il giudizio.

Si sostiene che l’appello proposto nei confronti del M. – il cui decesso era noto al Comune, per aver precedentemente inviato una nota alla Sig.ra L. qualificandola sua erede – avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile, richiamandosi, a tal fine, il principio secondo cui la notifica al procuratore costituito è interessata dall’estinzione del mandato per effetto del decesso del mandante. Erroneamente, per altro, sarebbe stata attribuita efficacia sanante alla costituzione degli appellati, in quanto, dovendosi applicare l’art 164 c.p.c. nel testo anteriore alla novella introdotta dalla L. n. 353 del 1990, art. 9 la stessa, operante ex nunc, era intervenuta quando ormai la decisione impugnata era divenuta definitiva, essendo trascorso il termine breve per appellare.

2.1 – Il motivo è fondato.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno di recente ribadito che l’atto di impugnazione della sentenza, nel caso di morte della parte vittoriosa, deve essere rivolto e notificato agli eredi, indipendentemente sia dal momento in cui il decesso è avvenuto, sia dalla eventuale ignoranza dell’evento, anche se incolpevole, da parte del soccombente; ove l’impugnazione sia proposta invece nei confronti del defunto, non vi è luogo all’applicazione dell’art. 291 c.p.c. (Cass., 16 dicembre 2009, n. 26279). In tale pronuncia, relativa, come nel caso in esame, a un procedimento iniziato prima dell’entrata in vigore della disciplina introdotta dalla L. n. 353 del 1990, si è affermato che non può essere considerata “parte giusta” la persona non più in vita, nel cui universum ius sono subentrati i successori, aggiungendosi che l’eccezionale deroga introdotta dall’art. 300 c.p.c., che consente la prosecuzione del giudizio nei confronti della parte deceduta, se il suo procuratore non dichiara o notifica l’evento, non può quindi essere ritenuta operante indefinitamente, anche nell’eventuale grado successivo del giudizio, in cui si da luogo a un nuovo rapporto processuale ulteriore e distinto, anche se collegato a quello ormai esaurito con la pronuncia della sentenza. Il difetto assoluto della qualità di “giusta parte” nel defunto comporta altresì che all’invalidità derivante dall’instaurazione nei suoi confronti del giudizio di impugnazione non può essere posto rimedio mediante lo strumento della rinnovazione, apprestato dall’art. 291 c.p.c.. Non si verte infatti nell’ipotesi, cui la norma si riferisce, di “un vizio che importi nullità nella notificazione della citazione”, ma di un errore incidente sulla vocatio in ius, in quanto rivolta verso un soggetto diverso da quello che avrebbe dovuto esserne il destinatario. E’ stata, inoltre, espressamente criticata la distinzione fra ignoranza colpevole ed incolpevole del decesso della parte vittoriosa, rilevandosi, da un lato, che per tutelare una delle parti, si verrebbe a compromettere il diritto di difesa degli eredi, “esposti al concreto rischio di dover subire gli effetti di una sentenza pronunciata all’esito di un processo del quale non avevano avuto notizia, perchè promosso nei confronti del loro dante causa”, e dall’altro che è agevole, mediante consultazione dei registri di stato civile, verificare se sia intervenuta la morte della controparte, tenendo altresì presente che, dopo la definizione di un grado del giudizio, “le parti tornano nella situazione in cui si trova l’attore prima di proporre la domanda, cioè di dover conoscere la condizione di colui col quale intendono contrarre il rapporto processuale”. Nella presente fattispecie, per altro, non viene in considerazione l’ipotesi dell’ignoranza del decesso del M., avendo il Comune – precedentemente alla notificazione dell’atto di appello – inviato una nota alla L., rivolgendosi alla stessa come erede del predetto.

2.2 – Erroneamente, peraltro, la sentenza impugnata attribuisce efficacia sanante alla costituzione degli appellati, senza considerare che la norma contenuta nell’art. 164 c.p.c., nella versione applicabile ratione temporis, secondo cui “la costituzione del convenuto sana ogni vizio della citazione, ma restano salvi i diritti anteriormente quesiti nei casi richiamati nel comma precedente”, opera soltanto ex nunc. 2.3 – Rimangono evidentemente assorbiti gli ulteriori motivi. Non può accedersi, tuttavia, alla cassazione senza rinvio della decisione impugnata, emergendo dalla stessa che gli odierni ricorrenti avevano proposto appello incidentale, in merito alla valutazione del bene, che la corte territoriale ha considerato assorbito dall’accoglimento dell’eccezione di prescrizione. Ben vero, deve applicarsi il principio secondo cui l’impugnazione principale non tardiva conserva la propria autonomia, ragion per cui non incide sulla sua efficacia l’inammissibilità dell’impugnazione principale, determinandosi, in tal caso, la conversione dell’incidentale in principale (Cass., 8 luglio 1994, n. 6430; Cass., 11 aprile 2002, n. 5206; Cass., 23 maggio 2003, n. 8154). Tale verifica non può essere interamente effettuata in questa sede, se non nei limiti della constatazione della proposizione dell’appello incidentale nei termini di cui all’art. 327 c.p.c..

Si impone, pertanto, la cassazione della decisione impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Palermo, per l’esame, previa rigorosa verifica della sua tempestività, dell’impugnazione proposta dagli eredi del M. avverso la decisione di primo grado, nonchè per il complessivo regolamento delle spese processuali, anche relative al presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della prima sezione civile, il 13 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2011

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