Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18544 del 07/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 07/09/2020, (ud. 01/07/2020, dep. 07/09/2020), n.18544

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26664-2018 proposto da:

V.G., (OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del

liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA XX

SETTEMBRE 3, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE RAPPAZZO, che

li rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONIO RAPPAZZO;

– ricorrenti –

contro

ENEL ENERGIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NOMENTANA 257, presso lo

studio dell’avvocato ALESSANDRO LIMATOLA, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 5385/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 09/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 01/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. EDUARDO

CAMPESE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione, in persona del suo amministratore V.G., nonchè quest’ultimo anche nella qualità di socio unico della stessa, cancellata dal Registro delle Imprese dal 19 settembre 2016, ricorrono per cassazione, affidandosi ad un motivo, articolato in due profili, avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 9 agosto 2018, n. 5385, reiettiva del reclamo dai primi proposto avverso la dichiarazione di fallimento della menzionata società pronunciata dal Tribunale di Roma il 13 settembre 2017. Resiste, con controricorso, la Enel Energia s.p.a., creditrice istante, mentre la curatela fallimentare è rimasta solo intimata.

1.1. Per quanto qui ancora di interesse, la corte distrettuale ritenne doversi considerare ritualmente instaurato il contraddittorio sull’istanza di fallimento, posto che quest’ultima era stata notificata, anzitutto, all’indirizzo PEC della società predetta, e, successivamente, accertata la morte del suo liquidatore risalente a data anteriore a tale notificazione, al curatore speciale Avv. Paolo Chiovelli, nominato ex art. 78 c.p.c., peraltro comparso all’udienza prefallimentare.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. L’unico motivo formulato è articolato in due profili, recanti, rispettivamente, le seguenti, testuali rubriche: “Violazione degli artt. 10 e 115 l.fall., degli artt. 101, 345 e 78 c.p.c., dell’art. 2495 c.c., comma 2 e art. 2697 c.c., in riferimento all’art. 24 Cost., per avere la corte territoriale negato o eluso il diritto della società fallenda e poi fallita, già cancellata dal registro delle imprese, di essere rappresentata e citata presso la sede sociale in persona del socio suo successore, data la singolare concomitanza della cancellazione della società e della morte del liquidatore in assenza di collegio sindacale (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)” e “Nullità della sentenza e del procedimento prefallimentare e fallimentare per inesistenza di notifica alla società presso la sede sociale ed invece effettuata presso il domicilio personale del curatore speciale nominato non per supplire alla mancanza del legale rappresentante ma per rendere operativa la fictio iuris della sopravvivenza della società estinta (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

1.1. In estrema sintesi, si sostiene che “la concomitante cancellazione della società dal Registro delle Imprese e la morte del liquidatore prima che fosse presentata la istanza di fallimento, consente di recuperare, a garanzia del diritto dell’impresa, sia di difesa che di conoscenza dei Atti sociali, l’insegnamento delle Sezioni Unite (sentenza 12.3.2013 n. 6070) in ordine al fenomeno successorio del socio rispetto alla società estinta”. Si sottolinea, inoltre, “la validità di tale principio che non contrasta con la regola speciale dell’art. 10 l.fall., sia per la vicinanza del socio al diritto della società estinta sia per la vicinanza del sodo alla prova in ordine agli elementi di solvenza della società estinta o della inesistenza del credito dedotto dallo istante”. Si assume, infine, che “l’art. 78 c.p.c. non soddisfa le esigenze della società estinta alla tutela del patrimonio residuo, nè consente al curatore speciale di portare alla conoscenza del Giudice – come poi di Atto è realmente avvenuto – gli elementi di cui non ha contezza nè possesso per controbattere le argomentazioni del creditore”.

2. La formulata censura si rivela manifestamente infondata nel suo complesso.

2.1. E’ utile, invero, premettere che ogni imprenditore, individuale o collettivo, iscritto al Registro delle Imprese è tenuto a dotarsi di indirizzo di posta elettronica certificata, D.L. n. 185 del 2008, ex art. 16 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 2 del 2009 (come novellata dalla L. n. 35 del 2012. Per gli imprenditori individuali analogo obbligo è stato introdotto dal D.L. n. 179 del 2012, art. 5 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 221 del 2012), e che, come già chiarito da questa Corte, tale indirizzo costituisce l’indirizzo “pubblico informatico” che i predetti hanno l’onere di attivare, tenere operativo e rinnovare nel tempo sin dalla fase di iscrizione nel registro delle imprese (per il periodo successivo alla entrata in vigore delle disposizioni da ultimo citate), – e finanche per i dodici mesi successivi alla eventuale cancellazione da esso – la cui responsabilità, sia nella fase di iscrizione che successivamente, grava sul legale rappresentante della società, non avendo al riguardo alcun compito di verifica l’Ufficio camerale (cfr. Cass. n. 31 del 2017; Cass. n. 16864 del 2018; Cass. n. 28803 del 2018, in motivazione).

2.2. Va ricordato, poi, che l’art. 15, comma 3, l.fall. (come modificato dal D.L. n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 221 del 2012, che si applica ai procedimenti prefallimentari introdotti, come quello a carico della (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione, dopo il 31.12.2013) stabilisce che “il ricorso e il decreto devono essere notificati, a cura della cancelleria, all’indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti. L’esito della comunicazione è trasmesso, con modalità automatica, all’indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente. Quando, per qualsiasi ragione, la notificatone non risulta possibile o non ha esito positivo, la notifica, a cura del ricorrente, del ricorso e del decreto si esegue esclusivamente di persona a norma del D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, art. 107, comma 1, presso la sede risultante dal registro delle imprese. Quando la notificazione non può essere compiuta con queste modalità, si esegue con il deposito dell’atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese e si pe0.ziona nel momento del deposito stesso”.

2.2.1. La norma, dunque, ha introdotto in materia una disciplina speciale, del tutto distinta da quella che, nel codice di rito, regola le notificazioni degli atti del processo: va escluso, pertanto, che residuino ipotesi in cui il ricorso di fallimento ed il decreto di convocazione debbano essere notificati, ai sensi degli artt. 138 e segg. o 145 c.p.c. (a seconda che l’impresa esercitata dal debitore sia individuale o collettiva), nei diretti confronti del titolare della ditta o del legale rappresentante della società (cfr. Cass. n. 602 del 2017, in motivazione).

2.3. Peraltro, come sottolineato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 146 del 2016, il legislatore della novella del 2012 si è proposto di “coniugare le finalità del diritto di difesa dell’imprenditore con le esigente di specialità e di spedite cui deve essere improntato il procedimento concorsuale”, prevedendo che “il tribunale sia esonerato dall’adempimento di ulteriori formalità quando la situazione di irreperibilità deve imputarsi all’imprenditore medesimo”: l’introdotta semplificazione del procedimento notificatorio in ambito concorsuale trova, perciò, la sua ragion d’essere nella specialità e nella complessità degli interessi che esso è volto a tutelare, che ne segnano l’innegabile diversità rispetto a quello ordinario di notifica; il diritto di difesa del debitore – da declinare nella prospettiva della conoscibilità, da parte di questi, dell’attivazione del procedimento fallimentare a suo carico – è, d’altro canto, adeguatamente garantito dal predisposto, duplice meccanismo di ricerca, tenuto conto che, ai sensi del D.L. n. 185 del 2008, art. 16 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 2 del 2009, l’imprenditore è obbligato a dotarsi di un indirizzo PEC, e che anche la sede legale dell’impresa deve essere obbligatoriamente indicata nell’apposito registro, la cui funzione è proprio quella di assicurare un sistema organico di pubblicità legale, così da rendere conoscibili ai terzi, nell’interesse dello stesso titolare, i dati e le principali vicende che riguardano l’impresa medesima.

2.3.1. Può ben dirsi, in definitiva, che, introducendo uno speciale procedimento per la notificazione del ricorso di fallimento che fa gravare sull’imprenditore le conseguenze negative derivanti dal mancato rispetto degli obblighi di cui si è appena detto – il legislatore del 2012 abbia inteso codificare, ed anzi rafforzare, il principio (consolidato nella giurisprudenza formatasi nel vigore della L.fall. non ancora riformata dal D.Lgs. n. 5 del 2006) secondo cui il tribunale, benchè tenuto a disporre la previa comparizione in camera di consiglio del debitore fallendo e ad effettuare, a tal fine, ogni ricerca per provvedere alla notificazione dell’avviso di convocazione, è esonerato dal compimento di ulteriori formalità allorchè la situazione di irreperibilità di questi debba imputarsi alla sua stessa negligenza e/o ad una condotta non conforme agli obblighi di correttezza di un operatore economico.

2.4. Tali conclusioni valgono, poi, anche nella fattispecie prevista dall’art. 10 l.fall., che contempla un’eccezione alla regola della perdita della capacità di stare in giudizio della società estinta.

2.4.1. La possibilità che una società sia dichiarata fallita entro un anno dalla sua cancellazione dal registro delle imprese implica, infatti, necessariamente, che tanto il procedimento per la dichiarazione di fallimento quanto le eventuali, successive fasi impugnatorie, continuino a svolgersi nei confronti della stessa: si tratta, come si è precisato, di una fictio iuris, che postula come esistente ai soli fini del procedimento fallimentare un soggetto ormai estinto (cfr. Cass. S.U. n. 6070 del 2013).

2.4.2. Se, dunque, in ambito concorsuale, la società cancellata non perde la propria capacità processuale, appare del tutto conseguente ritenere che, nel medesimo ambito (ed in assenza di specifiche previsioni sul punto dell’art. 15, comma 3, l.fall.), operi nei suoi confronti anche la disciplina speciale introdotta in tema di notificazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento (cfr. Cass. n. 17946 del 2016).

2.4.3. E’ noto, poi, che, con riguardo al regime anteriormente vigente, questa Corte aveva già affermato che il ricorso poteva essere utilmente notificato, ai sensi dell’art. 145 c.p.c., comma 1 presso la sede sociale della società cancellata, posto che la “sopravvivenza” per un anno di detta sede rispetto all’estinzione, espressamente prevista dall’art. 2495 c.c. – sebbene al limitato fine della notificazione delle domande proposte contro i soci ed i liquidatori deve ritenersi dato oggettivo e non meramente virtuale (cfr. Cass. n. 24968 del 2013).

2.4.4. A maggior ragione, allora, nel regime attuale, deve ritenersi valida la notifica regolarmente eseguita, come nella specie, all’indirizzo PEC della società, rimasto attivo dopo la cancellazione. La ricevuta di avvenuta consegna (RAC), rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del destinatario, dimostra, infatti, fino a prova contraria, che il messaggio è pervenuto all’indirizzo elettronico dichiarato dal debitore, ovvero nella sfera di conoscibilità del medesimo: dal momento della ricezione del messaggio, questi è perciò posto in grado di sapere della pendenza del procedimento e di approntare le proprie difese. Nè potrebbe opporsi che l’indirizzo telematico risulterebbe “obliterato” dall’estinzione della società cancellata, posto che la disattivazione di tale indirizzo non costituisce effetto automatico della cancellazione dal Registro delle Imprese, ma è conseguenza di un’espressa richiesta di chiusura del contratto rivolta al gestore della casella PEC.

2.4.5. Proprio queste argomentazioni hanno già condotto la giurisprudenza di legittimità ad affermare che, anche nel caso di società cancellata dal registro delle imprese, il ricorso per la dichiarazione di fallimento è validamente notificato, ai sensi dell’art. 15, comma 3, l.fall. (nel suddetto testo novellato) all’indirizzo di posta elettronica certificata della società cancellata, in precedenza comunicato al predetto registro (cfr., ex multis, Cass. n. 23728 del 2017; Cass. n. 602 del 2017), sicchè, nella specie, già l’avvenuta notificazione del ricorso di fallimento della Enel Energia s.p.a. all’indirizzo PEC della (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione, eseguita dalla cancelleria dell’adito Tribunale di Roma, entro il termine annuale di cui all’art. 10 l.fall., con esito positivo (circostanza rimasta assolutamente incontroversa), aveva determinato, per ciò solo, la rituale instaurazione del procedimento prefallimentare a carico di quest’ultima, senza che, in contrario, potesse invocarsi la circostanza che, alla data della menzionata notificazione, il liquidatore della società predetta fosse già deceduto.

2.5. In ogni caso, è comunque pacifico che, una volta accertato questo evento, il medesimo ricorso di fallimento venne anche notificato al curatore speciale (Avv. Chiovelli), nominato, ex art. 78 c.p.c., per la fallenda, peraltro pure comparso all’udienza prefallimentare, e questa Corte ha già chiarito che ai terzi i quali intendano presentare l’istanza di fallimento nei confronti di una società di capitali momentaneamente sprovvista del legale rappresentante è sufficiente provocare la nomina di un curatore speciale ai sensi dell’art. 78 c.p.c., il quale è legittimato a resistere all’istanza medesima, non implicando tale resistenza il compimento di attività di gestione, al di fuori di quella – che l’art. 78 c.p.c. commette allo stesso curatore – volta a promuovere il ripristino della rappresentanza legale dell’ente (cfr. Cass. n. 13827 del 2012).

3. Il ricorso deve, pertanto, essere respinto, restando le spese del giudizio di legittimità, fra le sole parti costituite, regolate dal principio di soccombenza ed in via solidale tra i ricorrenti, e dandosi atto, altresì, – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, in solido tra loro, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto, mentre “spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento”.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione, nonchè V.G. anche quale socio unico della stessa, al pagamento, in solido tra loro, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei medesimi ricorrenti, in solido tra loro, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta dello stesso art. 13, il comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 1 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA