Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18543 del 26/07/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 26/07/2017, (ud. 04/04/2017, dep.26/07/2017),  n. 18543

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3835 – 2016 R.G. proposto da:

H.W.S.A. – c.f. (OMISSIS) –

elettivamente domiciliato in Mestre, alla via Palazzo, n. 27, presso

lo studio dell’avvocato Maria Caburazzi, che lo rappresenta e

difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso.

– ricorrente –

contro

C.M. – c.f. (OMISSIS) – elettivamente domiciliato in

Verona, alla piazza Cittadella, n. 16, presso lo studio

dell’avvocato Michele Alban, che lo rappresenta e difende in virtù

di procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e

ZURICH INSURANLE PLC – c.d./p.i.v.a. (OMISSIS) – in persona del suo

procuratore speciale dottor Ci.Do., giusta procura per

notar B. del (OMISSIS), elettivamente domiciliata in Roma, alla

via Monte Zebio, n. 28, presso lo studio dell’avvocato Giuseppe

Ciliberti che congiuntamente e disgiuntamente all’avvocato Giuseppe

Poggi la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in

calce al controricorso.

– controricorrente –

Avverso – ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., comma 3, – la sentenza

n. 18 del 8/9.1.2015 del tribunale di Verona;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 aprile 2017

dal consigliere Dott. Abete Luigi.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

Con atto notificato in data 4.7.2012 H.W.S.A. citava a comparire innanzi al tribunale di Verona C.M.

Esponeva che il (OMISSIS) suo figlio, H.M., aveva dato incarico a C.M., titolare di un’officina meccanica in (OMISSIS), di provvedere alla riparazione del guasto occorso all’autovettura Renault “Megane” di sua proprietà in data (OMISSIS) in (OMISSIS); che il (OMISSIS) suo figlio aveva provveduto al ritiro dell’autovettura ed al pagamento dell’importo di Euro 1.428,85 a titolo di corrispettivo; che nondimeno durante il viaggio di ritorno in Olanda, in prossimità di (OMISSIS), suo figlio era stato costretto ad arrestare la marcia del veicolo, poichè era fuoriuscito fumo nero dal cofano del motore; che l’autovettura era stata trasportata in Olanda, ove il titolare dell’autofficina “Olthof & Joerson CarXpert” aveva preventivato in Euro 4.221,23, i.v.a. inclusa, i costi della riparazione.

Chiedeva che fosse dichiarata la risoluzione del contratto per inadempimento del convenuto, che costui fosse condannato al risarcimento del danno, da quantificarsi nell’importo di Euro 5.650,08 ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia, con interessi e rivalutazione.

Si costituiva C.M..

Preliminarmente chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in causa della “Zurich Insurance PLC”; nel merito, instava per il rigetto dell’avversa domanda; eccepiva in via pregiudiziale l’intervenuta decadenza dell’attore dall’esperita azione in dipendenza della tardiva denuncia del vizio.

Si costituiva la terza chiamata “Zurich Insurance PLC”.

Contestava al contempo la domanda dell’attore e l’operatività della polizza.

Con sentenza n. 18 dei 8/9.1.2015 il tribunale di Verona rigettava la domanda e condannava l’attore a rimborsare alle controparti le spese di lite.

Opinava il tribunale per il buon fondamento sia alla stregua dell’art. 2226 c.c., sia alla stregua dell’art. 132 del codice del consumo dell’eccezione di decadenza formulata dal convenuto; che invero era pacifico che l’attore avesse ricevuto il (OMISSIS) dall’autofficina “Olthof & Joerson CarXpert” il preventivo delle riparazioni da eseguirsi a seguito del preteso inidoneo intervento del C.; che quindi doveva “presumersi che, quantomeno a quella data, l’attore fosse in grado di conoscere l’asserito vizio dell’opera o della cinghia” (così sentenza del tribunale di Verona); che d’altra parte la prima denuncia del vizio era pervenuta in data 19.12.2011 e la risposta del convenuto in data 24.12.2011 non conteneva alcun riconoscimento del vizio.

Avverso tale sentenza proponeva appello H.W.S.A..

Resisteva C.M..

Resisteva “Zurich Insurance PLC”.

Con ordinanza del 18.11.2015 la corte d’appello di Venezia dichiarava inammissibile l’appello ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c., comma 1.

Avverso la sentenza del tribunale di Verona ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., comma 3, H.W.S.A.; ne ha chiesto sulla scorta di cinque motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese.

C.M. ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese del giudizio.

“Zurich Insurance PLC” del pari ha depositato controricorso; ha chiesto il rigetto dell’avverso ricorso con il favore delle spese.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione della Sezione 2, del Capo 2, del Libro 2 del codice di rito.

Deduce che innanzi al tribunale di Verona non vi è stata alcuna istruttoria; che se il tribunale avesse ammesso le prove invocate, il riconoscimento del vizio avrebbe potuto senz’altro esser dimostrato.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2226 c.c., in relazione all’art. 1667 c.c.; ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.

Deduce che la dichiarazione di cui alla comunicazione del convenuto in data 24.12.2011 deve essere interpretata “come una ammissione/una confessione/un riconoscimento di non avere regolarmente riparato l’autovettura” (così ricorso, pag. 23) e dunque come un riconoscimento delle difformità e dei vizi; che conseguentemente del tutto superflua, sia nel quadro della disciplina dell’appalto sia nel quadro della disciplina del contratto d’opera, era la denuncia da parte di egli ricorrente.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 del codice del consumo e dell’art. 1667 c.c.; ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.

Deduce che in ogni caso nella fattispecie non si applica il termine di otto giorni di cui all’art. 2226 c.c., ma il termine di sessanta giorni di cui all’art. 1667 c.c., comma 2, ovvero di cui all’art. 132 del codice del consumo, tenuto conto a tal ultimo riguardo che l’incarico affidato all’officina del C. implicava anche la sostituzione dei pezzi del motore.

Deduce ulteriormente che il termine di sessanta giorni decorre non già dal (OMISSIS), siccome ha ritenuto il tribunale di Verona, ma dal 22.10.2011, allorquando ha avuto la possibilità di leggere la relazione tecnica dell’autofficina “Olthof & Joerson CarXpert”; che infatti unicamente in tale occasione gli è stato possibile scoprire il vizio; che quindi la denuncia, siccome operata in data 5.12.2011, è stata senza dubbio tempestiva.

Con il quarto motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.

Deduce che il tribunale di Verona ha errato allorchè non ha fatto luogo all’ammissione nè dell’interrogatorio formale nè della prova testimoniale; che ha errato inoltre allorchè ha ritenuto che la risposta del 24.12.2011 non contenesse alcun riconoscimento del vizio; che in pari tempo è indimostrato l’assunto del C. secondo cui al momento del ritiro, in data (OMISSIS), dell’autovettura aveva rappresentato che la riparazione eseguita non avrebbe risolto il problema.

Con il quinto motivo il ricorrente denuncia la sussistenza di errori materiali nella motivazione dell’impugnata sentenza.

Deduce che il tribunale di Verona ha errato allorquando ha indicato la data ed il destinatario della denuncia; che difatti la denuncia è stata rivolta al convenuto e non già all’attore e risale al 5.12.2011 non già al 19.12.2001.

Il ricorso è improcedibile.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno puntualizzato che il ricorso per cassazione proponibile, ex art. 348 ter c.p.c., comma 3, avverso la sentenza di primo grado, entro sessanta giorni dalla comunicazione, o notificazione se anteriore, dell’ordinanza d’inammissibilità dell’appello resa ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c., è soggetto, ai fini del requisito di procedibilità di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, ad un duplice onere di deposito, avente ad oggetto la copia autentica sia della sentenza suddetta che, per la verifica della tempestività del ricorso, della citata ordinanza, con la relativa comunicazione o notificazione; in difetto, il ricorso è improcedibile, salvo che, ove il ricorrente abbia assolto l’onere di richiedere il fascicolo d’ufficio alla cancelleria del giudice “a quo”, la Corte, nell’esercitare il proprio potere officioso, rilevi che l’impugnazione sia stata proposta nei sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione ovvero, in mancanza dell’una e dell’altra, entro il termine cosiddetto “lungo” di cui all’art. 327 c.p.c. (cfr. Cass. sez. un. 13.12.2016, n. 25513).

Su tale scorta si rappresenta quanto segue.

In primo luogo, che il ricorrente non ha provveduto al deposito di copia autentica dell’ordinanza del 18.11.2015 della corte d’appello di Venezia, siccome si evince dall’elencazione dei documenti depositati di cui all’ultima pagina del ricorso a questa Corte ed in ogni caso dall’esame degli atti di cui al fascicolo del presente procedimento.

In secondo luogo, che questa Corte comunque non ha la possibilità di acclarare la tempestiva proposizione del ricorso: l’esame del fascicolo del presente procedimento non fornisce alcun riscontro dell’ordinanza del 18.11.2015 della corte di Venezia.

Si evidenzia che C.M., ricevuta in data 14.1.2016 la notifica del ricorso, ha a sua volta notificato il controricorso in data 27.4.2016, dunque tardivamente.

Il suo controricorso è pertanto inammissibile (cfr. Cass. sez. lav. 13.5.2010, n. 11619) e tale inammissibilità suggerisce in ogni caso, nonostante la validità ed efficacia della procura speciale rilasciata in calce (cfr. Cass. sez. lav. 13.5.2010, n. 11619), di compensare integralmente le spese del presente giudizio di legittimità limitatamente al rapporto processuale tra il ricorrente ed, appunto, il C..

La declaratoria di improcedibilità del ricorso giustifica viceversa la condanna del ricorrente al rimborso della spese del presente giudizio di legittimità alla “Zurich Insurance PLC”.

Il ricorso è stato notificato il 14.1.2016.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti perchè, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, (comma 1 quater introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), il ricorrente sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del medesimo D.P.R. art. 13 comma 1 bis.

PQM

 

La Corte dichiara improcedibile il ricorso; compensa integralmente le spese del presente giudizio di legittimità nel rapporto tra il ricorrente, H.W.S.A., e C.M.; condanna il ricorrente, H.W.S.A., a rimborsare alla controricorrente, “Zurich Insurance PLC”, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nel complesso in Euro 1.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, H.W.S.A., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA