Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18543 del 21/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 21/09/2016, (ud. 08/06/2016, dep. 21/09/2016), n.18543

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12904/2015 proposto da:

AMENIA VIAGGI (GIG TRAVEL) SRL, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI VALERI 1,

presso lo studio dell’Avvocato MAURO GERMANI, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende per

legge;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 460/2015 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 16/03/2015.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/06/2016 dal Presidente relatore Dott. STEFANO PETITTI;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato Mauro Germani;

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che AMENIA VIAGGI (GIG TRAVEL) s.r.l. proponeva ricorso alla Corte d’appello di Perugia chiedendo la condanna del Ministero della giustizia alla irragionevole durata di un giudizio di appello, del quale era stata parte; giudizio iniziato nel mese di aprile 2007 e conclusosi con sentenza del novembre 2013;

che il consigliere designato dichiarava inammissibile il ricorso in quanto relativo ad un solo grado del giudizio presupposto;

che la Corte d’appello, in composizione collegiale, rigettava l’opposizione, ritenendo che la domanda fosse inammissibile perchè proposta in violazione del principio di unitarietà della valutazione dello svolgimento del procedimento di cui si lamenta la irragionevole durata; che per la cassazione di questo decreto AMENIA VIAGGI (GIG TRAVEL) s.r.l. ha proposto ricorso sulla base di due motivi;

che il Ministero della giustizia ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio ha deliberato l’adozione della motivazione semplificata nella redazione della sentenza;

che con il primo motivo la ricorrente deduce “violazione e falsa applicazione di norme di legge ex art. 360 c.p.c., n. 2”, sostenendo che la L. n. 89 del 2001, non prevede affatto che il ricorso per equa riparazione debba essere presentato in unica soluzione per tutti i gradi di giudizio, rientrando nella disponibilità della parte limitare la propria domanda al solo grado che abbia avuto una durata eccedente il limite della ragionevolezza;

che con il secondo motivo la ricorrente deduce omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ex art. 360 c.p.c., n. 4, ritenendo inadeguata la motivazione del decreto impugnato, che si risolve nella citazione di un precedente di legittimità;

che il ricorso, i cui due motivi possono essere esaminati congiuntamente per ragioni di connessione, è infondato, alla luce del principio per cui “in tema di equa riparazione ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89 – nel testo anteriore al D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134 – la parte può frazionare la pretesa indennitaria proponendo separate domande giudiziali purchè indichi ed illustri la durata dei segmenti processuali per i quali non avanza istanza. In tal caso, il giudice, valutato globalmente il giudizio e stimata la durata ragionevole di ciascun grado, deve liquidare esclusivamente l’indennizzo spettante in relazione al grado per cui la domanda è stata avanzata” (Cass. a 4887 del 2015);

che, invero, con la affermazione del divieto di selezionate le fasi del giudizio presupposto ai fini della domanda di equa riparazione ciò che si intende raggiungere è l’obiettivo di non consentire che non si tenga conto di fasi pregresse del medesimo giudizio svoltesi in un tempo inferiore a quello ritenuto ragionevole, sicchè il detto principio deve essere inteso nel senso che il ricorrente, una volta assolto l’onere di allegazione attraverso la chiara e completa illustrazione delle vicende del giudizio presupposto, ben può limitare la propria pretesa ad alcune fasi soltanto di quel giudizio;

che, nella specie, non risulta, e in verità neanche viene dedotto dalla ricorrente, che nell’atto introduttivo del giudizio di equa riparazione fosse contenuta una idonea allegazione dei dati rilevanti del giudizio presupposto; senza dire, da un lato, che è errato l’assunto sulla base del quale è svolto il primo motivo, atteso che la L. n. 89 del 2001, come modificata dal D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012, applicabile nel caso di specie ratione temporis, prevede espressamente che la domanda di equa riparazione sia proponibile solo una volta divenuto definitivo o irrevocabile il provvedimento che abbia definito il giudizio; dall’altro, che il vizio di motivazione oggi deducibile, a seguito delle modificazioni apportate all’art. 360 c.p.c., n. 5, dal medesimo decreto-legge prima citato, è esclusivamente quello che si risolve nella assoluta mancanza della motivazione o nella motivazione meramente apparente (Cass., S.U., n. 8053 del 2014);

che, nella specie, la motivazione del decreto impugnato deve ritenersi tutt’altro che inesistente, essendo la stessa fondata sulla rilevata proposizione della domanda relativamente ad un solo grado di giudizio, in assenza di elementi idonei ad illustrare lo svolgimento dell’intero giudizio (mancanza che, come già rilevato, non è stata neanche contestata in questa sede);

che, in conclusione, il ricorso va rigettato, con conseguente condanna della ricorrente, in applicazione del principio della soccombenza, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, come liquidate in dispositivo;

che, risultando dagli atti del giudizio che il procedimento in esame è considerato esente dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui del R.U. approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 700,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, della Corte Suprema di Cassazione, il 8 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2016

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