Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18543 del 07/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 07/09/2020, (ud. 01/07/2020, dep. 07/09/2020), n.18543

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26292-2018 proposto da:

SILPA INGEGNERIA SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE FLAMINIO 9,

presso lo studio dell’avvocato SALVATORE CAMPAGNA, rappresentata e

difesa dall’avvocato NATALE DE MECO;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SCARL;

– intimato –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di CROTONE, depositata il

18/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 01/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. EDUARDO

CAMPESE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Crotone respinse l’opposizione promossa dalla Silpa Ingegneria s.r.l. contro la mancata ammissione al passivo del fallimento (OMISSIS) s.c. a r.l., in via privilegiata ex art. 2751-bis c.c., n. 5, del proprio preteso credito di Euro 305.833,34, oltre I.V.A. ed interessi, a titolo di corrispettivo per prestazioni di direzione, assistenza e contabilità dei lavori per la costruzione del primo stralcio delle opere di urbanizzazione nell’ambito della lottizzazione per gli insediamenti produttivi in località “(OMISSIS)”, all’interno del Comune di (OMISSIS).

1.1. Per quanto qui ancora di interesse, quel tribunale ritenne indimostrato, alla stregua della documentazione prodotta, il credito suddetto.

2. Avverso tale decisione, ha proposto ricorso per cassazione la Silpa Ingegneria s.r.l., affidandosi a due motivi, ulteriormente illustrati da memoria ex art. 380-bis c.p.c., mentre la curatela fallimentare è rimasta solo intimata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Le formulate doglianze prospettano, rispettivamente:

I) “Violazione e falsa applicazione degli artt. 99,95 e 90 l.fall., anche in relazione all’art. 115 c.p.c.”, per non avere il tribunale visionato, all’interno del fascicolo di ufficio, il fascicolo di parte contenente l’istanza di ammissione al passivo con la documentazione tutta allegata a sostegno della descritta pretesa creditoria. Si aggiunge, peraltro, che ripetutamente il procuratore dell’odierna ricorrente aveva chiesto l’acquisizione di detta documentazione come chiaramente emergeva dagli indicati verbali di causa;

II) “Omessa motivazione sulla mancata assunzione di mezzi istruttori decisivi ai fini del decidere ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in violazione degli artt. 98 e 99 l.fall. e art. 115 c.p.c.”, per non avere il giudice di merito in alcun modo motivato la mancata assunzione della prova orale come richiesta nell’opposizione ex art. 98 l. fall..

2. Il primo motivo è fondato, con conseguente assorbimento del secondo.

2.1. Invero, giusta il più recente orientamento di questa Corte (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 23008 del 2019, Cass. n. 18180 del 2019, Cass. n. 29615 del 2018; Cass. n. 15267 del 2018; Cass. n. 5094 del 2018; Cass. n. 12549 del 2017), cui in questa sede si intende dare continuità: i) nel giudizio di opposizione allo stato passivo, l’opponente, a pena di decadenza ex art. 99, comma 2, n. 4), l.fall., deve soltanto indicare specificatamente i documenti di cui intende avvalersi, già prodotti nel corso della verifica dello stato passivo innanzi al giudice delegato, sicchè, in difetto della produzione di uno o di alcuni di essi, il tribunale deve disporne l’acquisizione dal fascicolo d’ufficio della procedura fallimentare ove esso è custodito; ii) in tema di verifica dello stato passivo, i documenti trasmessi dal creditore al curatore tramite posta elettronica certificata e da questo inviati telematicamente alla cancelleria del giudice delegato entrano a fare parte del fascicolo d’ufficio informatico della procedura, ai sensi del D.M. n. 44 del 2011, art. 9, comma 1, sicchè, proposta opposizione allo stato passivo, il tribunale deve disporre l’acquisizione dei documenti specificatamente indicati nel ricorso dall’opponente, ex art. 99, comma 2, n. 4), L.fall., che siano custoditi nel detto fascicolo informatico Cass. n. Cass. n. 18180 del 2019; Cass. n. 29615 del 2018; 5570 del 2018; Cass. n. 12548 del 2017).

2.2. Nella specie, come riportato nell’odierno ricorso (cfr. pag. 5), la Silpa Ingegneria, con la spiegata opposizione, aveva espressamente domandato, tra l’altro, pure l’acquisizione della documentazione (specificamente indicata) già allegata alla domanda di ammissione al passivo.

2.2.1. E’ palese, dunque, che, essendo stato correttamente assolto, dalla Silpa Ingegneria s.r.1., il descritto onere sulla medesima gravante ex art. 99, comma 2, n. 4, l.fall., il tribunale a quo, prima di respingerne la spiegata opposizione per carenza di prova circa il conferimento dell’incarico in precedenza descritto, avrebbe dovuto senz’altro procedere all’acquisizione del fascicolo predetto. Non assume, del resto, rilevanza, ai fini che qui interessano, la veste giuridica dell’istanza attribuita alla parte – eventualmente configurata ex art. 99 l.fall., o ex art. 210 c.p.c. – dovendosi comunque escludere che l’opponente sia rimasta negligentemente inattiva, dal momento che aveva assolto, con tempestività, l’onere di indicare i documenti posti a base dell’opposizione, con formula non di stile, in modo da non lasciare dubbi sull’identità dei documenti su cui intendeva fondare l’opposizione (fr. Cass. n. 16101 del 2014; Cass. n. 18180 del 2019).

3. Il ricorso, allora, deve essere accolto in relazione al primo motivo, assorbito il secondo, con conseguente cassazione del decreto impugnato e rinvio al Tribunale di Crotone, in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame e per la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiarandone assorbito il secondo. Cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Crotone, in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame e per la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 1 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2020

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