Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18542 del 26/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 26/07/2017, (ud. 04/04/2017, dep.26/07/2017),  n. 18542

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24211 – 2015 R.G. proposto da:

L.L. – c.f. (OMISSIS) – elettivamente domiciliata in Roma,

alla via Lucrezio Caro, n. 62, presso lo studio dell’avvocato

Claudia Bolognini che la rappresenta e difende in virtù di procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

P.M. – c.f. (OMISSIS) – elettivamente domiciliato in Roma,

alla via G. Ferrari, n. 2, presso lo studio dell’avvocato Roberto de

Martino e dell’avvocato Paolo Palanza che congiuntamente e

disgiuntamente lo rappresentano e difendono in virtù di procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 5859 dei 3.6/25.9.2014 della corte d’appello

di Roma, Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4

aprile 2017 dal consigliere Dott. Abete Luigi.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c., P.M. conveniva innanzi al tribunale di Roma L.L..

Esponeva che con atto in data 16.6.2005 aveva da L.G. ricevuto in donazione appartamento in (OMISSIS), con l’onere di concedere il diritto di abitazione vita natural durante dell’immobile ad L.A., padre di L.L.; che costei, benchè il padre fosse deceduto, era rimasta nell’immobile e lo occupava senza titolo.

Chiedeva che la convenuta fosse condannata a rilasciargli l’appartamento.

Si costituiva L.L..

Instava, preliminarmente, per il mutamento del rito, da speciale in ordinario; nel merito, per il rigetto dell’avversa domanda; in via riconvenzionale, perchè si dichiarasse l’intervenuto acquisto da parte sua per usucapione della proprietà ovvero del diritto di abitazione dell’immobile.

Denegati il mutamento di rito e l’ammissione dei mezzi istruttori, con sentenza n. 18026/2008 il giudice adito accoglieva la domanda dell’attore e rigettava le istanze riconvenzionali del convenuto.

Interponeva appello L.L..

Resisteva P.M..

Disposto il mutamento del rito con sentenza n. 5859 dei 3.6/25.9.2014 la corte d’appello di Roma rigettava il gravame, confermava la sentenza impugnata e condannava l’appellante alle spese del grado.

Evidenziava la corte, in ordine al secondo motivo di gravame, che l’adozione del rito locatizio non aveva minato l’integrità del contraddittorio nè aveva comportato limitazioni al diritto di difesa.

Evidenziava inoltre, in ordine al rigetto della domanda riconvenzionale, che la permanenza di L.A., unitamente alla figlia L., nell’immobile successivamente al (OMISSIS) – data in cui L.A. aveva ceduto la quota di 1/2 di sua spettanza dell’appartamento al fratello G. – era da ricondurre alla concessione in comodato gratuito dell’appartamento allo stesso L.A. da parte del fratello; che nessuna delle circostanze di fatto addotte dall’appellante dava ragione del mutamento della detenzione in possesso, “essendo la contribuzione alle spese e l’esecuzione di opere di manutenzione del tutto compatibile con un rapporto di comodato gratuito” (così sentenza d’appello, pag. 6); che l’appellante aveva offerto “solo ipotesi argomentative dalle quali comunque non emerge mai l’esistenza in capo a sè di una detenzione qualificata nè, tanto meno, di un possesso, atteso che la sua presenza nell’immobile fino al 2005 trova giustificazione solo nel rapporto di convivenza con il padre” (così sentenza d’appello, pag. 7).

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso L.L.; ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese.

P.M. ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese del giudizio.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 427 c.p.c..

Deduce che, sebbene la corte di merito abbia fatto luogo al mutamento del rito, “avrebbe dovuto provvedere a disporre la integrazione degli atti (…), anche disponendo il rinvio al primo giudice” (così ricorso, pag. 14); che in primo grado aveva formulato ben precise richieste istruttorie, che “a causa del rito speciale non sono state nè ammesse nè prese in considerazione” (così ricorso, pag. 14); che il mancato mutamento del rito ha in pari tempo precluso la possibilità del deposito di memorie istruttorie.

Il primo motivo è destituito di fondamento.

Si rappresenta in primo luogo che i casi che impongono la rimessione della causa al giudice di primo grado sono espressamente indicati dagli artt. 353 e 354 c.p.c.e al di fuori delle ipotesi quivi tassativamente previste non è possibile la rimessione al primo giudice, secondo quanto esplicitato dall’art. 354 c.p.c., la cui disposizione esprime una norma conforme a Costituzione, giacchè non esiste garanzia costituzionale del doppio grado di giurisdizione di merito (cfr. Cass. 6.9.2007, n. 18691).

Si rappresenta in secondo luogo che l’omesso mutamento del rito (da quello speciale del lavoro a quello ordinario e viceversa) non determina “ipso iure” l’inesistenza o la nullità della sentenza, ma assume rilevanza invalidante soltanto se la parte che se ne dolga in sede di impugnazione indichi lo specifico pregiudizio processuale concretamente derivatole dalla mancata adozione del rito diverso, quali una precisa e apprezzabile lesione del diritto di difesa, del contraddittorio e, in generale, delle prerogative processuali protette della parte (cfr. Cass. 27.1.2015, n. 1448; Cass. 18.7.2008, n. 19942).

Su tale scorta è da escludere che in dipendenza della mancata conversione in prime cure del rito la ricorrente abbia sofferto apprezzabile menomazione del suo diritto di difesa o di sue peculiari prerogative processuali.

Evidentemente al riguardo non basta dolersi tout court della impossibilità di attendere al deposito di memorie istruttorie.

Del resto, se L.L. ha articolato prove che il primo giudice non ha ritenuto di ammettere (cfr. ricorso, pag. 4), ciò vuol dire che il rito originario non ha inibito nè comportato menomazione di alcuna sua chance.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti; l’omesso esame e l’omessa valutazione della documentazione allegata.

Deduce che la corte distrettuale, in sede di delibazione della domanda di usucapione, non ha esaminato la documentazione depositata, attestante il pagamento da parte di ella ricorrente dei bollettini per l’i.c.i. e per gli oneri condominiali relativi agli anni dal 1993 al 2007; che al contempo non “ha esaminato la circostanza relativa ai lavori effettuati per il rifacimento totale di un bagno” (così ricorso, pag. 16) nè ha ritenuto di ammettere le prove testimoniali all’uopo invocate.

Il secondo motivo del pari è destituito di fondamento.

Il vizio motivazionale veicolato dal motivo di ricorso rileva nei limiti della formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, quale introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, nella L. n. 134 del 2012, ed applicabile alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione (è il caso de quo: la sentenza della corte d’appello è stata depositata il 25.9.2014).

Su tale scorta si rimarca che il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito – denunciato con il mezzo di impugnazione in disamina – non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nè in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4, – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892).

E si rimarca altresì che non è censurabile in sede di legittimità il giudizio (anche implicito) espresso dal giudice di merito in ordine alla superfluità della prova testimoniale dedotta da una parte, specie quando lo stesso giudice abbia, con ragionamento logico e giuridicamente corretto, ritenuto di avere già raggiunto, in base all’istruzione probatoria già esperita, la certezza degli elementi necessari per la decisione (cfr. Cass. 27.7.1993, n. 8396). Ed ancora che la motivazione di rigetto di un’istanza di mezzi istruttori non deve essere necessariamente data in maniera espressa, potendo la stessa ratio decidendi, che ha risolto il merito della lite, valere da implicita esclusione della rilevanza dei mezzi dedotti ovvero da implicita ragione del loro assorbimento in altri elementi acquisiti al processo (cfr. Cass. 16.6.1990, n. 6078).

Il rigetto del ricorso giustifica la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

La liquidazione segue come da dispositivo.

Il ricorso è stato notificato in data 20.10.2015.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (comma 1 quater introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, a decorrere dall’1.1.2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002,. art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente, L.L., a rimborsare al controricorrente, P.M., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nel complesso in Euro 2.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, L.L., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2017

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