Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18542 del 10/08/2010

Cassazione civile sez. trib., 10/08/2010, (ud. 06/07/2010, dep. 10/08/2010), n.18542

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. SOTGIU Simonetta – rel. Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 33777-2006 proposto da:

D.M.G., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA

CAVOUR, presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato DI MEGLIO GIUSEPPE, giusta

delega a margine;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI SERRARA FONTANA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 125/2005 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 03/10/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/07/2010 dal Consigliere Dott. SIMONETTA SOTGIU;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

NUNZIO WLADIMIRO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

D.M.G. ha impugnato gli avvisi di pagamento ICI relativi agli anni dal 1995 al 1998 notificati dal Comune di Serrara Fontana il 15 dicembre 2001, dopo l’attribuzione di rendita definitiva notificata dall’UTE il 23 maggio 2000; il contribuente sosteneva la decadenza del Comune dal potere impositivo, la non applicabilità della rendita agli anni precedenti la sua definizione, la non applicabilità elle sanzioni e la esistenza di contrasti fra gli Eredi in ordine alla titolarità del bene assoggettato ad ICI. La Commissione Tributaria Regionale con sentenza 3 ottobre 2005 ha accolto parzialmente l’appello del Comune avverso la sentenza di primo grado, ha dichiarato nulla la sentenza impugnata per mancata notifica al Comune dell’avviso di udienza, ma avendo riconosciuto l’integrità del contraddittorio fra le parti costituite nel giudizio di primo grado, ha ritenuto prorogato fino al 31 dicembre 2001 il termine di notifica degli avvisi L. n. 388 del 2000, ex art. 18, con esclusione tuttavia di sanzioni ed interessi della L. n. 488 del 1999, ex art. 30, comma 11, giudicando irrilevanti i rilievi in ordine alla titolarità dell’immobile, poichè l’ICI fa riferimento alla intestazione catastale.

D.M.G. chiede la cassazione di tale sentenza sulla base di tre motivi, senza resistenza da parte del Comune intimato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo si denuncia violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 31, vizio di motivazione e nullità della sentenza perchè il Comune non si sarebbe costituito regolarmente in giudizio attraverso un difensore iscritto all’Albo, ma avrebbe inviato una nota difensiva a mezzo del Responsabile del Servizio Tributi, e non un formale atto di costituzione, per cui la Commissione di primo grado non aveva l’obbligo di notificare alcun avviso di udienza e la sentenza emessa da quella Commissione non sarebbe nulla.

Col secondo motivo si denuncia violazione dell’art. 11 preleggi in relazione alla L. n. 343 del 2000 e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta retroattività alle annualità precedenti della rendita stabilita nel 2000, in contrasto col principio di irretroattività delle norme amministrative. In subordine deduce la incostituzionalità della L. n. 388 del 2000, art. 1, comma 8.

Col terzo motivo, si denuncia violazione della L. n. 504 del 1992, art. 13, nonchè vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla ritenuto collegamento fra l’ICI e la intestazione catastale, che riguarderebbe soltanto la determinazione della rendita e non la titolarità dei beni. Il primo motivo è inammissibile per carenza di interesse. La sentenza di primo grado aveva infatti accolto il ricorso del contribuente, senza che risulti alcuna eccezione dello stesso in ordine alla mancata integrazione del contraddittorio.

Il secondo motivo è infondato.

La L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 18, n. 4 di modifica della disciplina dei versamenti ICI dispone infatti che: in deroga alle disposizioni della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 3, comma 3, concernente l’efficacia temporale delle norme tributarie, i termini per la liquidazione e l’accertamento dell’imposta comunale sugli immobili, scadenti al 31 dicembre 2000, sono prorogati al 31 dicembre 2001, limitatamente alle annualità d’imposta 1995 e successive. Il termine per l’attività di liquidazione a seguito di attribuzione di rendita da parte degli uffici del territorio competenti di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 11, comma 1, ultimo periodo, è prorogato al 31 dicembre 2001 per le annualità d’imposta 1994 e successive. Mentre dunque il secondo periodo di detta norma si applica esclusivamente ai fabbricati non ancora iscritti in catasto o da riscrivere per effetto di variazioni permanenti, con relativa rendita da applicarsi retroattivamente dall’annualità di imposta 1994 (Cass. 21333/2008), la prima parte della disposizione riguarda la liquidazione dell’imposta comunale per anni diversi (dal 1995 in poi) che, conformemente a quanto previsto dalla L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74 comporta la modificazione della rendita catastale dichiarata in quella definitiva, in quanto recepita in atto impositivo impugnabile, notificato entro la data dell’entrata in vigore della L. n. 342 del 2000, senza attribuzione di sanzioni o interessi, atteso che, stabilendo il cit. art. 74 che gli atti attributivi o modificativi di rendita sono efficaci soltanto a decorrere dalla loro notificazione, il legislatore non ha voluto restringere il potere di accertamento tributario al periodo successivo alla notificazione della nuova rendita, ma piuttosto segnare il momento dal quale il Comune può richiedere l’applicazione della nuova rendita e il contribuente può tutelare le sue ragioni, non potendosi confondere l’efficacia della rendita catastale, coincidente con la notificazione dell’atto, con la sua applicabilità, che va riferita all’epoca della modifica (Cass. 9203/007). Per quanto esposto e in considerazione della possibile deroga alla irretroattività delle leggi prevista dall’art. 11 preleggi e richiamata dalla L. n. 388 del 2000, art. 18, non appare rilevante il denunciato difetto di legittimità costituzionale dalla L. n. 388 del 2000, cit. art. 18, risalendo tra l’altro la definizione della rendita riportata nell’atto di liquidazione a periodo antecedente(maggio 2000) l’entrata in vigore della L. 27 luglio 2000, n. 212 che all’art. 3 ha codificato il principio generale di irretroattività di cui all’art. 11 preleggi.

il terzo motivo, che richiama impropriamente la L. n. 504 del 1992, art. 13 è anch’esso infondato. L’ICI è imposta strettamente collegata ai dati catastali, che possono essere disattesi soltanto in presenza di adeguati riscontri di rilievo pubblicistico (es.

annotazione nei registri ipotecari). La sentenza che il contribuente cita a riprova di attribuzione di beni a coeredi, e della quale non si sa neppure se costituisca giudicato, non rileva à fini ICI finchè non ne sia stata fatta adeguata annotazione nei pubblici registri, ferma restando la facoltà del contribuente di rivalersi sui coeredi da lui indicati.

Conclusivamente il ricorso deve essere integralmente rigettato, senza addebito di spese non essendosi controparte costituita.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2010

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