Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18542 del 09/09/2011
Cassazione civile sez. I, 09/09/2011, (ud. 29/03/2011, dep. 09/09/2011), n.18542
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –
Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 22516-2009 proposto da:
P.G. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA BARBERINI 86, presso l’avvocato ILARIA
SCATENA, rappresentato e difeso dall’avvocato DEFILIPPI CLAUDIO,
giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositato il
19/02/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
29/03/2011 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso: 1) inammissibilità del primo
motivo; 2) quanto al secondo motivo, in gradato subordine: 2.1)
q.l.c: previa delibazione della non manifesta infondatezza e della
rilevanza della sollevata questione di legittimità costituzionale,
la Suprema Corte sospenda il giudizio e trasmetta gli atti alla Corte
Costituzionale, affinchè esamini, in punto di criterio di calcolo
dell’equa riparazione, la compatibilità della L. n. 89 del 2001,
art. 2 nella lettura consolidata nel diritto vivente (danno
riferìbile soltanto al periodo eccedente il termine di ragionevole
durata), con l’art. 111 Cost., comma 2 e art. 117 Cost., in rapporto
all’art. 6 della Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti
dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali (adottata a Roma il 4
novembre 1950, resa esecutiva con 1.4 agosto 1955, n. 848), come
interpretato in linea generale dalla Corte di Strasburgo (la Cour
estime qùune somme variant de 1000 a 1500 EUR par annee de duree de
la procedure (et non par annee de retard) est une base de depart pour
le calcul a effectuer), in quanto il giudice domestico, non si è mai
preoccupato di fare coincidere la liquidazione finale dell’equa
riparazione con gli standards decisi dalla Corte sovranazionale, nei
limiti ammessi dalla stessa; 2.2) rigetto della censura; 3) quanto
alla terza censura, in gradato subordine: 3.1) q.l.c.: delibazione
della non manifesta infondatezza e delle rilevanza della questione,
la Suprema Corte sospenda il giudizio e trasmetta gli atti alla Corte
Costituzionale, affinchè esamini la compatibilità della L. n. 89
del 2001, art. 2 con l’art. 97 Cost., art. 111 Cost., comma 2 e art.
117 Cost., in rapporto all’art. 6 della Convenzione per la
Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali
(adottata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva con 1.4 agosto
1955, n.848), nella parte in cui il rimedio interno non prevede alcun
procedimento stragiudiziale (e neppure alcun procedimento monitorio)
per la liquidazione dell’equa riparazione, per tal via costringendo,
per un verso, gli aventi diritto ad agire in giudizio (così
impegnando ulteriormente le scarsissime risorse della Giustizia
domestica) e, per altro verso, l’Amministrazione convenuta a subire
la condanna alle spese di lite, anche nei casi in cui essa non si
costituisca o non resista in giudizio ovvero dichiari addirittura
espressamente di concordare sulla spettanza del preteso indennizzo;
3.2) rigetto delle censura.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato, P.G. impugnava il decreto della Corte d’Appello di Torino del 19-2-2009, che aveva condannato il Ministero della Giustizia al pagamento di somma in suo favore, quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata di procedimento, in punto durata del procedimento, determinazione del quantum, spese giudiziali. Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.
Il ricorrente ha depositato memoria per l’udienza.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non va dato corso alle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal P.G. in udienza, della L. n. 89 del 2001, art. 2 su una di esse, relativa al computo del solo periodo di irragionevole durata, questa Corte si è già pronunciata, affermandone la manifesta infondatezza (tra le altre, Cass. N. 10415/2009);
relativamente ad altre, sempre con riferimento all’art. 2, nella parte in cui non prevede un rimedio extragiudiziale anteriore alla controversia, e comunque istituisce un rimedio risarcitorio incongruo ed inefficace, va evidenziata la palese inammissibilità, trattandosi di una valutazione di tipo prevalentemente politico, estraneo ad un giudizio di controllo sulla costituzionalità della norma.
Il Giudice a quo ha correttamente considerato il periodo di ragionevole durata del procedimento, quello eccedente, e ha determinato il danno morale in conformità ai parametri CEDU e alla giurisprudenza di questa Corte (Euro 2.000,00; procedimento presupposto: 1^ grado: luglio 2001 – dicembre 2004; 2^ grado: marzo 2005 – pendente al deposito del ricorso, maggio 2008; durata ragionevole: 5 anni).
Va precisato che, per giurisprudenza consolidata, al fine del computo della durata irragionevole, va fatto riferimento alla data del deposito del ricorso e non del decreto impugnato (per tutte, Cass. n. 15 del 2011). Secondo giurisprudenza consolidata, i procedimenti per equa riparazione da irragionevole durata, non sono “gratuiti”, ma è applicabile l’art. 91 c.p.c. (per tutte, Cass. n. 14053/07). Il giudice a quo ha motivato la parziale compensazione delle spese, riferendosi al notevole “ridimensionamento” della domanda.
Va rigettato il ricorso. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 500,00 per onorari oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 29 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2011