Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18542 del 07/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 07/09/2020, (ud. 01/07/2020, dep. 07/09/2020), n.18542

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26006-2018 proposto da:

B.P., nella qualità di socio e legale rappresentante

della SOCIETA’ (OMISSIS) SRLS, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA MERULANA 247, presso lo studio dell’avvocato GIANCARLO FALLETI,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIOVANNI

FABRIS;

– ricorrente –

contro

G.S., M.E., S.M., FALLIMENTO

(OMISSIS) SRLS;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2213/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 07/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 01/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. EDUARDO

CAMPESE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. B.P., quale socio e legale rappresentante della (OMISSIS) s.r.l.s., ricorre per cassazione, affidandosi a due motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia del 7 agosto 2018, n. 2213, reiettiva del reclamo da lui proposto, anche nelle indicate qualità, nonchè dalla stessa (OMISSIS) s.r.l.s., avverso la dichiarazione di fallimento della menzionata società pronunciata dal Tribunale di Venezia il 10/16 maggio 2018, n. 64. La curatela fallimentare e le creditrici istanti, G.S., M.E. e S.M., sono rimaste solo intimate.

1.1. Per quanto qui ancora di interesse, la corte distrettuale ritenne inattendibili i bilanci depositati solo in quella sede e, pertanto, non fornita la prova dell’insussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all’art. 1, comma 2, L.fall..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I formulati motivi, il secondo dei quali proposto in via subordinata, prospettano, rispettivamente:

I) “Violazione o falsa applicazione dell’art. 1, comma 2 e art. 18 l.fall., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, per non avere la corte lagunare svolto alcuna concreta valutazione in ordine ai bilanci ed alla ulteriore e diversa documentazione contabile prodotta in giudizio dalla parte reclamante;

II) “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di contestazione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”, per non avere la medesima corte assolutamente esaminato la documentazione ulteriore predetta.

2. I formulati motivi, esaminabili congiuntamente perchè chiaramente connessi, appaiono infondati.

2.1. Invero, ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all’art. 1, comma 2, l.fall., i bilanci degli ultimi tre esercizi che l’imprenditore è tenuto a depositare, ai sensi dell’art. 15, comma 4, l.fall., costituiscono strumento di prova privilegiato dell’allegazione della non fallibilità, in quanto idonei a chiarire la situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa, senza assurgere, però, a prova legale, essendo soggetti alla valutazione, da parte del giudice, dell’attendibilità dei dati contabili in essi contenuti secondo il suo prudente apprezzamento ex art. 116 c.p.c., sicchè, se reputati motivatamente inattendibili, l’imprenditore rimane onerato della prova della sussistenza dei requisiti della non fallibilità (cfr., ex multi-, Cass. n. 24138 del 2019; Cass. n. 30516 del 2018; Cass. n. 23948 del 2018; Cass. n. 13746 del 2017; Cass. n. 24548 del 2016).

2.1.1. Nella specie, la corte territoriale, con motivazione affatto ragionevole, ha ravvisato l’inattendibilità dei bilanci 2015-2016 prodotti dalla società debitrice in sede di reclamo (peraltro approvati solo li maggio 2018, nelle more, dunque, del giudizio prefallimentare e, per questo, non sottoposti all’attenzione del tribunale di prime cure), per una pluralità di motivi, dalla prima adeguatamente esplicitati. Trattasi, come è evidente, di accertamento fattuale qui non ulteriormente sindacabile, se non per vizio motivazionale (nei limiti in cui, tuttora, lo consente l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5). La parte ricorrente, però, come appresso si dirà, non ha correttamente proposto la corrispondente censura). Una simile constatazione imponeva, allora, all’imprenditore di provvedere altrimenti alla dimostrazione della sua non fallibilità, e la mancanza di altre prove a questo riguardo non poteva che risolversi in danno dell’imprenditore medesimo, nemmeno prestandosi a censure l’affermazione della corte lagunare circa l’assenza delle condizioni per disporre una nuova indagine contabile, la quale, infatti, avrebbe investito, nella migliore delle ipotesi, documentazione caratterizzata da disordine contabile, come tale a sua volta inattendibile.

2.2. La doglianza di cui al secondo motivo si rivela totalmente carente di autosufficienza perchè indica affatto genericamente la tipologia di detta documentazione, ma non ne descrive, seppure sinteticamente, il suo contenuto, così precludendo a questa Corte qualsivoglia possibilità di esaminarne la sua decisività (fr. Cass. n. 13625 del 2019). Essa, inoltre, oblitera completamente che l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (nel testo, qui applicabile ratione temporis, introdotto dal D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012), riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicchè sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest’ultimo profilo (cfr., ex aliis, Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017).

3. Il ricorso deve, pertanto, essere respinto, senza necessità di pronuncia sulle spese di questo giudizio di legittimità, essendo le controparti rimaste solo intimate, e dandosi atto, altresì, – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, nelle indicate qualità, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto, mentre “spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la deben5za in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento”.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di B.P., nelle indicate qualità, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta dello stesso art. 13, il comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 1 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2020

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