Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18541 del 26/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 26/07/2017, (ud. 12/06/2017, dep.26/07/2017),  n. 18541

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8425-2016 proposto da:

G.H., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SARDEGNA 29,

presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO FERRARA, rappresentato e

difeso dagli avvocati ALESSANDRO CRASTA e SILVIO FERRARA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – C.F. (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto del GIUDICE DI PACE di ROMA n. 63998 del

21/10/2015.

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/06/2017 dal Consigliere Dott. LAMORGESE ANTONIO

PIETRO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

G.H. ha proposto ricorso per cassazione avverso di Roma, in data 21 ottobre 2015, che aveva convalidato la proroga di dieci giorni del suo trattenimento presso il CIE “al fine di definire ed effettuare il rimpatrio in Tunisia”, sulla base di due motivi che denunciano la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13 e art. 14,comma 5. Si assume che la proroga non era consentita perchè era decorso il periodo massimo in novanta giorni previsto per il trattenimento presso il CIE) perchè egli era stato trattenuto in strutture carcerarie per più di novanta giorni (dal 4 dicembre 2012 al 3 dicembre 2014), nel qual caso il periodo massimo di trattenimento presso il CIE è di trenta giorni; perchè non esisteva una prospettiva ragionevole di rimpatrio, in considerazione della scarsa collaborazione delle autorità tunisine.

Il Ministero dell’interno si è difeso con controricorso. Il ricorrente ha presentato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è manifestamente infondato, per le ragioni che seguono.

A) Lo straniero è stato trattenuto presso il CIE dal 9 agosto 2015, sicchè, alla data del 21 ottobre 2015 (in cui la proroga è stata convalidata per dieci giorni), il termine di novanta giorni, previsto dal citato art. 14, comma 5, non era decorso.

B) Il trattenimento presso la struttura carceraria, seppur per un periodo superiore a novanta giorni, è avvenuto per reati comuni in epoca risalente (dal 4 dicembre 2012 al 2 o 3 dicembre 2014) rispetto alla data (8 o 9 agosto 2015) del trattenimento presso il CIE, a seguito di un primo provvedimento di espulsione del 10 giugno 2015 e di un successivo del 9 agosto 2015, non sussistendo il presupposto della continuità temporale tra il trattenimento presso le strutture carcerarie e quello presso il centro di identificazione ed espulsione. In altri termini, in relazione ai suddetti decreti di espulsione non ha incidenza il periodo di esecuzione della pena trascorso in carcere nel 2014, a seguito di condanna per reati contro il patrimonio e la persona.

C) La doglianza relativa alla mancanza di collaborazione delle autorità tunisine non è idonea a scalfire la legittimità del provvedimento impugnato.

Le spese devono essere compensate, in considerazione della novità della questione giuridica esaminata.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, il 12 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2017

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