Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18541 del 13/07/2018


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 18541 Anno 2018
Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO
Relatore: PORRECA PAOLO

ORDINANZA

sul ricorso 13050-2016 proposto da:
SOLORZANO

MARIA

ELENA,

PANTALEONE

MARIO,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ASIAGO 9,
presso lo studio dell’avvocato MICHELE PONTECORVO,
che li rappresenta e difende giusta procura in calce
al ricorso;
– ricorrenti contro
2018

ASL ROMA 5 già ASL RM G , in persona del DIRETTORE

903

Generale e legale rappresentante Dott. VITALIANO DE
SALAZAR, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
GIUSEPPE FERRARI 35, presso lo studio dell’avvocato
MARCO VINCENTI, che la rappresenta e difende giusta

Data pubblicazione: 13/07/2018

procura in calce al controricorso;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 6452/2015 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 19/11/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 20/03/2018 dal Consigliere Dott. PAOLO

PORRECA;

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FATTI DI CAUSA
Mario Pantaleone e Maria Elena Solorzano convenivano in giudizio
l’Azienda USL RM G esponendo di essere genitori esercenti la potestà sulla
figlia minore Elisabetta, che, a causa di notevoli errori compiuti dai sanitari
della struttura durante il suo parto, aveva riportato gravi lesioni esitate nella
paralisi ostetrica del plesso brachiale destro. Per quanto ancora qui rileva,

subiti.
Il tribunale, aderendo alla prospettazione dell’Azienda sanitaria costituita,
rigettava le domande escludendo la colpa medica.
La corte di appello, pronunciando sul gravame degli attori, lo accoglieva
limitatamente alle domande risarcitorie spiegate in nome e per conto della
figlia, disattendendo invece la pretesa afferente ai danni indicati come riflessi.
Avverso questa decisione ricorrono per cassazione Mario Pantaleone e
Maria Elena Solorzano articolando un unico motivo.
Resiste con controricorso l’Azienda USL RM G.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo di ricorso i ricorrenti impugnano la decisione di
merito limitatamente all’esclusione del risarcimento del danno non patrimoniale
richiesto in proprio dai genitori della vittima di “malpractice” medica. Si
prospetta la violazione dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., per contraddittoria e
illogica motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, afferente alle
ripercussioni negative arrecate alle loro vite, con particolare riferimento ai
profili sociali e di vita di relazione; omessa valutazione delle prove,
documentali ed orali al riguardo. Si prospetta contestualmente l’adozione di
una “decisione in aperto contrasto con la giurisprudenza di legittimità
consolidata”.
2. Il motivo formulato è in parte inammissibile in parte infondato.
2.1. Deve innanzi tutto rilevarsi che, come osservato in controricorso,
nella fattispecie trova applicazione la riformulazione dell’art. 360, primo
comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del decreto-legge 22 giugno
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chiedevano, in proprio, il risarcimento dei danni per i disagi e le sofferenze

2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che dev’essere
interpretata come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di
legittimità sulla motivazione. Sicché in cassazione è denunciabile solo
l’anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge
costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione
in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere

“mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella
“motivazione apparente”; nel “contrasto irriducibile tra affermazioni
inconciliabili”, ossia in manifeste e irresolubili contraddizioni, nonché nella
“motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile”; esclusa qualunque
rilevanza di semplici insufficienze o contraddittorietà, al di fuori delle quali il
vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto
storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai
fini di una diversa soluzione della controversia. Resta quindi fermo che
l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso
esame di un fatto decisivo, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte
le risultanze probatorie (Cass., Sez. U., 07/04/2014, n. 8053; Cass.,
12/10/2017, n. 23940).
Nel caso qui in scrutinio, i ricorrenti, quanto alla critica specificamente
afferente al vizio in parola, non indicano quale sarebbe il fatto storico di cui
l’esame sarebbe stato omesso e non solo svolto in modo non condiviso. Né si
deduce un’irresolubile illogicità della motivazione, bensì la contraddizione ossia il contrasto – con i principi di diritto espressi dalla nomofilachia e
richiamati dalla stessa decisione gravata (pagg. 18, 20, 21 e 24 del ricorso).
Ciò che, però, si traduce nella differente censura di cui al punto 2.2.
Il motivo è dunque in questa parte inammissibile.
2.2. Residua, per altro verso e come appena anticipato, la contestuale
ma diversa critica inerente al “contrasto con la giurisprudenza di legittimità”.
Tale censura risulta fondata.

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dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella

Sul punto deve permettersi che nel ricorso per cassazione, il motivo
d’impugnazione che prospetti una pluralità di questioni consistenti nella
deduzione del vizio di motivazione e in errori “in iudicando”, è inammissibile,
richiedendo un inesigibile intervento integrativo della Corte che, per giungere
alla compiuta formulazione del motivo, dovrebbe individuare per ciascuna delle
doglianze lo specifico vizio di violazione di legge o del vizio di motivazione

La suddetta inammissibilità può però dirsi sussistente, logicamente, a
patto che la descritta mescolanza di motivi sia inestricabile, mentre devono
ritenersi ammissibili i profili di censura che, nonostante ciò, risultino
chiaramente e autonomamente enucleabili (Cass., Sez. U., 06/05/2015, n.
9100).
Nel caso di specie, il motivo, connotato dalla suddetta mescolanza, lascia
individuare distinti profili: quello motivazionale, sopra scrutinato, e il residuo
che, sebbene non specificato in rubrica, si risolve, nel corpo della complessiva
critica, nella prospettazione di violazione della disciplina del danno non
patrimoniale (art. 2059, cod. civ.) e delle presunzioni (artt. 2727, 2729, cod.
civ.) rispetto alle domande formulate.
A quest’ultimo riguardo, dunque, la corte territoriale ha osservato che il
danno da «radicale e inevitabile sconvolgimento delle abitudini di vita dei
congiunti», genericamente allegato, non era stato comunque dimostrato, non
potendo presumersi dalla sola determinazione del danno biologico, tradotta in
centoventi giorni di inabilità temporanea assoluta, «durante i quali, nella fase
di ricovero non ospedaliero, comunque la neonata avrebbe avuto bisogno di
assistenza», e nel 25 per cento di danno permanente.
La condivisibile giurisprudenza ha invece chiarito che la prova del danno
non patrimoniale, patito dai prossimi congiunti di persona resa invalida
dall’altrui illecito, può essere desunta presuntivamente anche soltanto dalla
gravità delle lesioni (cfr. Cass., 16/02/2012, n. 2228, pur citata nella sentenza
impugnata; in senso analogo, cfr., in seguito, Cass., 11/07/2017, n. 17058, in
un caso di danno biologico anch’esso determinato al 25 per cento di invalidità
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(Cass., 20/09/2013, n. 21611).

permanente, pagg. 8-9, al netto degli esiti della censura sul “quantum” di tale
determinazione, pagg. 11-12).
Nella fattispecie qui in scrutinio la parte rimarca di aver allegato sin
dall’atto di citazione le richieste di prova orale poi ammesse ed esperite, con le
quali è stata ulteriormente supportata la concreta alterazione della vita
relazionale conseguente all’illecito in parola. In questa cornice le istanze

assertive.
Ciò posto, la corte territoriale, errando “in iure”, per un verso esclude,
nell’ambito delle domande spiegate, la possibilità di ricorrere a presunzioni
(pag. 5); per altro verso mostra così di sovrapporre impropriamente il profilo
delran” a quello del “quantum”, afferente alla personalizzazione del danno in
parola rispetto agli “standard” normalmente ad esso riferibili.
La decisione, pertanto, andrà sul punto cassata.
È opportuno precisare che nel procedere all’accertamento e alla
conseguente quantificazione del danno risarcibile, il giudice di merito, alla luce
dell’insegnamento della Corte costituzionale (Corte cost., n. 235 del 2014,
punto 10.1 e ss.) e altresì, sistematicamente, del recente intervento del
legislatore sugli artt. 138 e 139 c.d.a. come modificati dall’art. 1, comma 17,
della legge 4 agosto 2017, n. 124 – la cui nuova rubrica (“danno non
patrimoniale”, sostituiva della precedente, “danno biologico”), e il cui
contenuto consentono di distinguere definitivamente il danno dinamico
relazionale causato dalle lesioni da quello morale – dovrà unitariamente e
quindi congiuntamente, ma al contempo distintamente, valutare la compiuta e
reale fenomenologia della lesione non patrimoniale, vale a dire tanto l’aspetto
interiore del danno sofferto (cd. danno morale, “sub” specie del dolore) quanto
quello dinamico-relazione (destinato a incidere in senso peggiorativo su tutte le
relazioni di vita esterne del soggetto).
La liquidazione finalisticamente unitaria di tale danno avrà pertanto il
significato di attribuire al soggetto una somma di danaro che tenga conto del
pregiudizio complessivamente subìto, tanto sotto l’aspetto della sofferenza,
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istruttorie declinano una specificazione qualitativa delle stesse allegazioni

quanto sotto quello dell’alterazione ovvero modificazione peggiorativa della vita
di relazione in ogni sua forma, e considerata in ogni suo aspetto senza ulteriori
frammentazioni nominalistiche.
3. Spese al giudice del rinvio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza

composizione, si pronunci anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il giorno 20 marzo 2018.

impugnata e rinvia alla corte di appello di Roma perché, in diversa

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