Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18541 del 10/08/2010
Cassazione civile sez. trib., 10/08/2010, (ud. 06/07/2010, dep. 10/08/2010), n.18541
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –
Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –
Dott. SOTGIU Simonetta – rel. Consigliere –
Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –
Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 27937-2006 proposto da:
COMUNE DI NONE in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA VIA PANAMA 12, presso lo studio dell’avvocato
COLARIZI MASSIMO, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato VECCHIONE MARIO, giusta delega a margine;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO DETRA SPA, DETRA SPA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 47/2005 della COMM. TRIB. REG. di TORINO,
depositata il 01/09/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
06/07/2010 dal Consigliere Dott. SIMONETTA SOTGIU;
udito per il ricorrente l’Avvocato MOZZILLO per delega dell’Avvocato
COLARIZI, che si riporta;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE
NUNZIO WLADIMIRO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Commissione Provinciale Tributaria di Torino ha parzialmente accolto con sentenza n. 54 del 2004, il ricorso proposto dalla Società Detra s.p.a. avverso avvisi TARSU notificati dal Comune di None nel 2003, relativamente alle annualità 1999/2000, mandando al Comune per la rideterminazione dell’importo del tributo, in relazione alla riduzione accordata dal D.Lgs. n. 5607 del 1993, art. 59 per lo smaltimento in proprio di rifiuti quando il servizio non sia reso in regine di privativa. Il Comune ha impugnato la sentenza e nelle more di costituzione della contribuente nel giudizio di appello, il difensore di primo grado della Detra s.p.a. depositava presso la Segreteria della Commissione Tributaria Regionale una dichiarazione di intervenuto fallimento della società.
La Commissione Tributaria Regionale, dato atto della mancata costituzione di parte appellatala ritenuto, su conforme richiesta del Comune, inefficace à fini della sospensione del processo, la dichiarazione presentata da parte non costituitasi, e considerata la già avvenuta riduzione del tributo del 30% da parte del Comune, ha accolto l’appello dello stesso, escludendo l’annullamento dell’avviso disposto dal giudice di primo grado.
Il Comune di None chiede la cassazione della sentenza sulla base di due motivi, senza costituzione da parte dell’intimato.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo si denuncia violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 40, artt. 299 e 300 c.p.c. perchè il processo avrebbe dovuto essere interrotto, anche d’ufficio, à sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 4 che dispone che “l’interruzione si ha al momento in cui l’evento è dichiarato o in pubblica udienza o per iscritto con apposita dichiarazione del difensore della parte cui l’evento si riferisce”, dunque senza necessità di avvenuta costituzione della parte stessa, secondo quanto disposto anche dall’art. 299 c.p.c. L’interesse del ricorrente a che venga dichiarata la nullità della sentenza consiste nella impossibilità, allo stato, di riassumere il giudizio nei confronti del Fallimento e di ottenere così un titolo per l’iscrizione al passivo. Si propone quindi sul punto quesito di diritto in ordine alla necessaria interruzione del processo ove la parte perda la capacità di stare in giudizio anche prima che sia decorso il termine per la sua costituzione.
Col secondo motivo si denuncia la violazione dell’art. 171 c.p.c. per avere la Commissione Regionale omesso dichiarare la contumacia della controparte e si propone apposito quesito sulla necessaria dichiarazione di contumacia della parte non costituita.
Il primo motivo di ricorso è inammissibile.
Anche nel processo tributario infatti è applicabile il principio, formatosi secondo le linee del codice di rito (Cass. 24025/2009;
12980/2002; 17957/2008) che le norme riguardanti la interruzione del processo sono preordinate a tutela della parte colpita dal relativo evento (nella specie denunciato dal difensore della parte nel processo di primo grado), la quale è l’unica legittimata a dolersi dell’irrituale continuazione del processo nonostante il verificarsi della causa interruttiva; ne consegue che la mancata interruzione del processo non può essere rilevata d’ufficio, nè eccepita dall’altra parte come motivo di nullità (Cass. 7007/2001; 7216/2001). Premesso che nella specie, era stato l’attuale ricorrente a chiedere la prosecuzione del processo per inefficacia della dichiarazione interruttiva non preceduta dalla costituzione in giudizio-richiesta alla quale la Commissione Regionale ha aderito, accogliendo l’appello del Comune- non si vede quale sia il pregiudizio del ricorrente che, vincitore in appello, dispone di un titolo esecutivo per insinuarsi al passivo del Fallimento.
E’ parimenti infondato il secondo motivo di ricorso, perchè la mancata dichiarazione di contumacia di controparte non costituisce motivo di nullità della sentenza impugnata la quale, seppure con espressione irritale, ha dato atto che “non risulta costituzione di parte appellata”. Il ricorso deve essere pertanto rigettato, senza addebito di spese, non essendosi controparte costituita.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 6 luglio 2010.
Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2010