Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18541 del 09/09/2011

Cassazione civile sez. I, 09/09/2011, (ud. 31/05/2011, dep. 09/09/2011), n.18541

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 3815-2009 proposto da:

R.R. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIALE MEDAGLIE D’ORO 17 6, presso l’avvocato SANTONI

PATRIZIA, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA DI ANCONA, CURATELA

FALLIMENTARE DELLA S.C.E.R. SOCIETA’ CARPENTERIA EDILE DEI F.LLI

ROSSETTI LANFRANCO E RENZO S.N.C.;

– intimati –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositato il

28/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

31/05/2011 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA FIORETTI.

RITENUTO IN FATTO

R.R., dichiarato fallito, con sentenza del 25.1-10.3.1990

dal Tribunale di Ancona, quale socio illimitatamente responsabile,

insieme al Fratello R.L., della S.C.E.R. Società

Carpenteria Edile dei F.lli Rossetti Lanfranco e Renzo – fallimento

dichiarato chiuso dal predetto Tribunale con decreto del 15.11.2002 –

ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento della

Corte di Appello di Ancona del 19.11.08, con il quale ha respinto il

reclamo avverso il provvedimento del Tribunale di Ancona, che aveva

respinto la richiesta di inesigibilità (cd. esdebitazione) dei

crediti concorsuali rimasti insoddisfatti all’esito della procedura

fallimentare, dichiarata chiusa con il decreto summenzionato.

Fatto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorrente denuncia la nullità del decreto impugnato quale conseguenza derivata dalla falsa applicazione del D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, artt. 19 e 22 in sintesi per avere ritenuto inapplicabile l’istituto della esdebitazione ai fallimenti chiusi prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 5 del 2006, in materia di disciplina del fallimento. La Corte di cassazione ha già avuto occasione di esaminare la questione affermando il seguente principio di diritto: 2 L’istituto della esdebitazione, previsto dagli artt. 142 e 144, L. Fall., nel testo novellato dal D.Lgs. n. 5 del 2006 e dal D.Lgs. n. 169 del 2007, trova applicazione, secondo quanto disposto dalla disciplina transitoria, alle procedure aperte anteriormente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 5 citato, purchè ancora pendenti a quella data (16 luglio 2006), e tra queste a quelle chiuse nel periodo intermedio, vale a dire sino all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 169 cit. (1 gennaio 2008), purchè, in quest’ultimo caso, la relativa domanda venga presentata entro un anno dall’entrata in vigore di detto ultimo decreto; ne consegue che non è ammissibile resdebitazione per i fallimenti dichiarati chiusi in epoca antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 5 del 2006. (cfr.

cass. n. 24121 del 2009).

Alla stregua di questo condivisibile principio il ricorso deve essere rigettato senza alcune pronuncia sulle spese non essendo state da controparte spiegate difese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 31 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2011

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