Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18541 del 07/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 07/09/2020, (ud. 01/07/2020, dep. 07/09/2020), n.18541

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25917-2018 proposto da:

M.D., V.R., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

EMANUELE GIANTURCO 6, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO

ZACCONE, rappresentati e difesi dagli avvocati NICOLO’ SCANDALIATO,

MAIKA GIACALONE;

– ricorrenti –

contro

OFTALMICA GALILEO ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE

PISANELLI 4, presso lo studio dell’avvocato ALOISIA BONSIGNORE,

rappresentata e difesa dagli avvocati FILIPPOMARIA FUNDARO’,

GIUSEPPINA ARIOTI;

– controricorrente –

FALLIMENTO (OMISSIS) SNC;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1571/2018 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 26/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 01/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. EDUARDO

CAMPESE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 1571/2018, del 26 luglio 2018, la Corte di appello di Palermo ha respinto il reclamo ex art. 18 L.Fall. proposto da V.R., già amministratrice unica e legale rappresentante della (OMISSIS) s.n.c. (cancellata dal registro delle imprese il (OMISSIS)), avverso la dichiarazione di fallimento di detta società, e dei suoi soci illimitatamente responsabili V.R. e M.D., pronunciata dal Tribunale di Marsala il 21 giugno 2017. Ha ritenuto, in particolare, per quanto qui di residuo interesse: i) indimostrata la contemporanea sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all’art. 1 l.fall.; ii) esistente lo stato di insolvenza della menzionata società alla stregua degli elementi tutti ivi compiutamente descritti.

2. Avverso detta sentenza, la V., nella indicata qualità, ed il M. ricorrono per cassazione, affidandosi a due motivi. Resiste, con controricorso, la Oftalmica Galileo Italia s.p.a., creditrice istante ex art. 6 l.fall., mentre la curatela fallimentare è rimasta solo intimata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I formulati motivi denunciano, rispettivamente:

I) “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 l.fall. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”, per avere la corte distrettuale errato nel ritenere superato, da parte della (OMISSIS) s.n.c., le soglie di fallibilità previste dalla citata norma. In particolare, si assume che la documentazione, relativa all’anno 2014, valorizzata da quella corte era il modello IRAP 2014, riguardante, però, l’anno di imposta e, conseguentemente, i redditi del 2013, periodo quest’ultimo, fuori dal triennio antecedente la presentazione dell’istanza di fallimento (risalente al marzo 2017);

II) “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5 L.Fall. e art. 116 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”, censurandosi la ritenuta sussistenza, da parte della corte palermitana, dello stato di insolvenza della società dichiarata fallita.

2. Il primo motivo è inammissibile.

2.1. Invero, è pacifico che l’istanza di fallimento della Oftalmica Galileo Italia s.p.a, nei confronti della (OMISSIS) s.n.c., risalisse al marzo 2017, sicchè il periodo per il quale andava dimostrato dalla fallenda il possesso congiunto dei requisiti di cui all’art. 1, comma 2, L.Fall. era il triennio 2014-2016 (cfr. Cass. n. 12963 del 2018).

2.2. La corte palermitana, con accertamento di natura evidentemente fattuale, ha verificato che “la documentazione prodotta dalla reclamante non vale a dimostrare il mancato superamento dei parametri dimensionali previsti dall’arì. 1 L.F. negli ultimi anni antecedenti alla data di deposito dell’istanza di fallimento”, ed ha poi aggiunto che “peraltro, dalla dichiarazione dei redditi dell’anno 2014, risulta che l’entità dei ricavi lordi, di cui all’art. 86 del T.U. delle imposte sui redditi, realizzati dalla società reclamante è pari ad Euro 230.249,900 (cfr. quadro IP – rigo IP1): tale dato induce, comunque a disattendere la tesi difensiva della reclamante” circa l’avvenuta sua contestazione del superamento dei parametri dimensionali di cui all’art. 1 L.fall. (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata).

2.2.1. I ricorrenti contestano oggi un tale accertamento, assumendo che la documentazione, relativa all’anno 2014, valorizzata da quella corte sarebbe stata il modello IRAP 2014, riguardante l’anno di imposta e, conseguentemente, i redditi del 2013, periodo, quest’ultimo, fuori dal predetto triennio antecedente la presentazione dell’istanza di fallimento.

2.2.3. Trattasi, però, ad avviso del Collegio, di argomentazione non decisiva perchè inidonea – pure volendosi sottacere la palese carenza di autosufficienza della censura laddove invoca documentazione (modello IRAP 2015, concernente l’anno di imposta 2014) il cui contenuto non è riportato, anche sinteticamente, in ricorso – a smontare il suddetto complessivo accertamento fattuale della corte distrettuale, riferito, evidentemente, anche agli altri requisiti di non fallibilità per gli ulteriori anni 2015 e 2016, in ordine ai quali, peraltro, nulla è specificato nell’odierno ricorso.

3. Il secondo motivo è inammissibile.

3.1. Giova premettere, in proposito, che: i) la dichiarazione di fallimento trova il suo presupposto, dal punto di vista obbiettivo, nello stato d’insolvenza del debitore, il cui riscontro prescinde da ogni indagine sull’effettiva esistenza dei crediti fatti valere nei confronti del debitore, essendo, a tal fine, sufficiente una situazione d’impotenza, strutturale e non soltanto transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni a seguito del venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività (cfr. Cass. n. 646 del 2019; Cass. n. 29913 del 2018, che ha anche sottolineato che detto stato di insolvenza deve desumersi, più che dal rapporto tra attività e passività, dalla possibilità dell’impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, fronteggiando con mezzi ordinari le obbligazioni; Cass. n. 30209 del 2017; Cass. n. 19027 del 2013; Cass. n. 25961 del 2011; Cass. n. 9856 del 2006); ii) in tema di dichiarazione di fallimento, lo stato di insolvenza prescinde dal numero dei creditori, essendo ben possibile che anche un solo inadempimento assurga ad indice di tale situazione oggettiva (cfr. Cass. n. 9297 del 2019; Cass. n. 583 del 2015; Cass. n. 19611 del 2014); iii) legittimamente la situazione di irreversibilità suddetta può essere desunta, nel contesto dei vari elementi, anche dal mancato pagamento dei debiti (cfr. Cass. n. 29913 del 2018; Cass. n. 19611 del 2014 addirittura ha ritenuto sufficiente l’inadempimento di un solo debito). Quel che interessa, infatti, è che l’inadempimento sia sintomatico di un giudizio di inidoneità solutoria strutturale del debitore, e che, quindi, sia oggetto di valutazione complessiva (fr. Cass. n. 29913 del 2018; Cass. n. 23437 del 2017; Cass. n. 5215 del 2008); iv) secondo l’espressa previsione dell’art. 5 L.Fall., la situazione di insolvenza può manifestarsi non solo attraverso inadempimenti – come detto – ma anche in altri eventuali “fatti esteriori”, e la prova è ricavabile in qualunque modo, comprese le risultanze dello stato passivo (fr., ex multis, Cass. n. 29913 del 2018; Cass. n. 19141 del 2006).

3.2. Alla stregua, dunque, dei principi tutti finora riportati, qui integralmente condivisi, e muovendo dall’insegnamento di questa Corte secondo cui l’accertamento di fatto circa la solvibilità, o meno, dell’imprenditore compete al giudice del merito, in base alla regola per cui spetta a quest’ultimo il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (fr., ex multis, Cass. n. 12815 del 2019; Cass. n. 24679 del 2013; Cass. n. 27197 del 2011), l’apprezzamento circa il valore probatorio attribuito, nella specie, dalla corte distrettuale a quanto da essa valorizzato (debito verso la creditrice istante risalente nel tempo; protesti; cospicuo debito verso Riscossione Sicilia; mancata precisazione, ad opera della società reclamante, dei mezzi con i quali sarebbe stato in grado di adempiere alle proprie obbligazioni. Cfr. pag. 4-6 della sentenza impugnata) per l’affermazione della sussistenza dello stato di insolvenza della (OMISSIS) s.n.c. sfugge al sindacato di legittimità.

3.2.1. Invece, le argomentazioni esposte nel motivo in esame, benchè formulato con riguardo all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lungi dal dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, investono proprio la complessiva valutazione di quel materiale probatorio: si oblitera, però, totalmente che la denuncia di violazione di legge non può essere mediata dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie (cfr. Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010; Cass., SU. n. 10313 del 2006), sicchè la censura de qua si rivela surrettiziamente volta a trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonchè le più recenti Cass. n. 8758 del 2017 e Cass. n. 26300 del 2018).

4. In definitiva, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, condannandosi la V., nella indicata qualità, ed il M., in solido tra loro, alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, sostenute dalla sola Oftalmica Galileo Italia s.p.a., altresì dandosi atto, – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017), e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenore della pronuncia adottata, “sussistono, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater i presupposti processuali per il versamento, da parte della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto”, mentre “spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento”.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, e condanna la V., nella indicata qualità, ed il M., in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità sostenute dalla fsrda Oftalmica Galileo Italia s.p.a., che liquida in Euro 4.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei medesimi ricorrenti, in via solidale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, giusta dello stesso art. 13, il comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 1 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2020

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