Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18540 del 26/07/2017
Cassazione civile, sez. VI, 26/07/2017, (ud. 12/06/2017, dep.26/07/2017), n. 18540
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8177-2016 proposto da:
BANCA MONTE PASCHI SIENA SPA, in nome e per conto della MPS CAPITAL
SERVICES BANCA PER LE IMPRESE SPA, in persona del Responsabile del
Settore Recupero Crediti di Roma, elettivamente domiciliata in ROMA,
LUNGOTEVERE ARNALDO DA BRESCIA 9, presso lo studio dell’avvocato
MASSIMO MANNOCCHI, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, in persona del Curatore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA G. AVEZZANA 6, presso lo studio
dell’avvocato ALESSANDRO DI MAJO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso il decreto 977/16del TRIBUNALE di ROMA, depositato il
02/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 12/06/2017 dal Consigliere Dott. LAMORGESE ANTONIO
PIETRO.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Roma, con decreto del 2 marzo 2016, ha rigettato l’opposizione della Banca Monte Paschi di Siena allo stato passivo del Fallimento (OMISSIS), dal quale erano stati esclusi crediti della banca per rate insolute di un mutuo, commissione di estinzione anticipata ed interessi, a causa del mancato deposito della relativa documentazione probatoria.
La Banca ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui ha resistito il Fallimento con controricorso e memoria.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
E’ prioritario l’esame del terzo motivo di ricorso, che è manifestamente fondato. Il tribunale, avendo affermato di non potere acquisire il fascicolo relativo alla fase di verifica dello stato passivo, nel quale era inserita la documentazione probatoria e, di conseguenza, avendo ritenuto il credito indimostrato, non si è uniformato al principio, recentemente precisato da questa Corte, secondo il quale, nel giudizio di opposizione allo stato passivo, l’opponente, a pena di decadenza L.Fall., ex art. 99, comma 2, n. 4), deve soltanto indicare specificatamente, in seno al ricorso, i documenti di cui intende avvalersi, già prodotti nel corso della verifica dello stato passivo innanzi al giudice delegato, sicchè, in difetto della produzione, il tribunale deve disporne l’acquisizione dal fascicolo d’ufficio della procedura fallimentare ove esso è custodito (Cass. n. 12549 e 13888/2017). Gli altri motivi sono assorbiti.
Il decreto impugnato è cassato con rinvio al Tribunale di Roma, in diversa composizione, anche per le spese.
PQM
La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma, in diversa composizione, anche per le spese.
Motivazione Semplificata.
Così deciso in Roma, il 12 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2017