Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18540 del 13/07/2018


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 18540 Anno 2018
Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO
Relatore: PORRECA PAOLO

ORDINANZA
sul ricorso 9891-2016 proposto da:
PANE

RAFFAELE,

PERRUSIO

MARIA,

considerati

domiciliati ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA
DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi
dallavvocato MARIO D’ANIELLO giusta procura in calce
al ricorso;
– ricorrenti contro

2018

IACCARINO GIOVAN FELICE, elettivamente domiciliato in

902

ROMA, VIA PIETRO DELLA VALLE 4, presso lo studio
dell’avvocato MARIO TUCCILLO, che lo rappresenta e
difende giusta procura in calce al controricorso;
AXA ASSICURAZIONI SPA

in persona del suo

1

Data pubblicazione: 13/07/2018

procuratore

speciale

dott.

MAURIZIO

RAIN0′,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VESPASIANO 17A, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE INCANNO’,
rappresentata e difesa dall’avvocato LUIGI DELLE ROSE
giusta procura in calce al controricorso;

nonchè contro

CASTALDI LUIGI MAURIZIO;
– intimato –

avverso la sentenza n. 740/2016 della CORTE D’APPELLO
di NAPOLI, depositata il 24/02/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 20/03/2018 dal Consigliere Dott. PAOLO
PORRECA;

2

– controricorrenti –

FATTI DI CAUSA
I coniugi Raffaele Pane e Maria Perrusio, in proprio e quali legali
rappresentanti, in quanto esercenti la potestà genitoriale, del minore Giovanni
Pane, convenivano in giudizio, nel 2008, il ginecologo Giovan Felice Iaccarino e
il chirurgo, specializzato in ostetricia e ginecologia, Luigi Castaldi, indicandoli
responsabili della nascita del figlio affetto, dalla nascita, da afalangia della

aver erroneamente prescritto l’assunzione di vitamina A, nella misura
causalmente rilevante di tre compresse al giorno di Supradyn, per tutto il
periodo della gravidanza e in particolare sin dal primo trimestre. Al dottor
Iaccarino in solido con il dottor Castaldi, che aveva eseguito e sottoscritto
nell’aprile del 1999 il referto di ecografia ostetrica, veniva poi addebitato di non
aver colposamente diagnosticato e comunicato ai genitori l’esistenza di alcuna
patologia, circostanza che avrebbe impedito di valutare di ricorrere
all’interruzione volontaria di gravidanza.
Il tribunale, esperita una consulenza medica giudiziale, accoglieva la
domanda nei confronti di Giovan Felice Iaccarino, affermando la sussistenza
del nesso causale tra la prescrizione allegata e la malformazione insorta, e
rigettava quella nei confronti di Luigi Castaldi poiché l’istruttoria aveva chiarito
che non era sempre possibile, durante l’ecografia, individuare malformazioni
alla mano che poteva anche restare chiusa a pugno. Restava quindi assorbita
la domanda inerente alla manleva richiesta dal Castaldi nei confronti della AXA
Assicurazioni s.p.a., che parimenti si era costituita.
La corte di appello, pronunciando sul gravame principale di Giovan Felice
Iaccarino e su quello incidentale degli originari attori, accoglieva innanzi tutto il
primo riformando la decisione di prime cure e negando la prova del nesso
causale in quella sede affermata, di cui indicava essere onerata la parte
danneggiata. Rigettava, inoltre, l’appello incidentale, sia per l’inammissibile
novità, rispetto all’iniziale citazione, della domanda formulata allegando non
l’inesatta esecuzione dell’esame medico ma l’omessa prescrizione di ulteriori
accertamenti che avrebbero potuto evidenziare la malformazione, sia per
3

mano sinistra e fistole laterale al collo. Al primo medico veniva addebitato di

infondatezza nel merito, posto che le linee scientifiche accreditate, e invocate
dagli stessi istanti, escludevano che l’ecografista avrebbe potuto o dovuto
avere sospetti tali da suggerire le ulteriori iniziative pretese.
Avverso questa decisione ricorrono per cassazione Raffaele Pane e Maria
Perrusio, in proprio e quali legali rappresentanti di Giovanni Pane, formulando
cinque motivi e depositando memoria.

memoria, e l’AXA Assicurazioni s.p.a.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.

Con il primo motivo di ricorso si prospetta violazione e falsa

applicazione degli artt. 1176, 1218, 2697, cod. civ., poiché la corte di appello
avrebbe errato nel ritenere la prova del nesso causale spettasse al
danneggiato, che invece avrebbe dovuto ritenere onerato solo di provare
l’esistenza del contratto, l’insorgenza della patologia e l’inadempimento
astrattamente idoneo a provocare il danno. Era la controparte che avrebbe
quindi dovuto dimostrare che l’inadempimento non sussisteva o che
sussistendo non era stato eziologicamente rilevante. I ricorrenti, nelle fasi di
merito, avevano innanzi tutto provato l’impegno contrattuale, l’effettuazione di
ecografie già da parte di Iaccarino, che invece non aveva dimostrato, anche a
mezzo di fatti positivi contrari, di non aver prescritto l’allegata assunzione del
Supradyn o che questo non fosse stato assunto come era tenuto a verificare
quale medico curante. La consulenza giudiziale, infine, aveva confermato il
nesso causale tra l’assunzione vitaminica e la malformazione. Con quanto ne
sarebbe dovuto conseguire secondo il corretto riparto degli oneri probatori.
Con il secondo motivo di ricorso si prospetta la violazione e falsa
applicazione degli artt. 167 e 115, cod. proc. civ., poiché la corte di appello
avrebbe errato nell’omettere di valutare la mancata contestazione, da parte di
Iaccarino, dell’assunzione delle compresse in parola da parte della gestante.
Con il terzo motivo di ricorso si prospetta la violazione e falsa
applicazione degli artt. 183 e 345, cod. proc. civ., poiché la corte di appello
avrebbe errato nell’omettere di rilevare che mai, nei termini per le precisazioni
4

Resistono con controricorso Giovan Felice Iaccarino, che ha depositato

assertive, Iaccarino aveva eccepito la mancata assunzione del vitaminico
dannoso, sicché si sarebbe determinato in ogni caso l’esonero da ogni onere
della relativa prova anche se in tesi fosse stato a carico degli attori deducenti.
Con il quarto motivo di ricorso si prospetta l’omesso esame di un fatto
decisivo e discusso rappresentato dal raffronto tra il modello “standard” di
referto previsto dalle linee guida della SIEOG (Società Italiana di Ecografia

particolare non aveva specificato la visualizzazione delle estremità degli arti,
degli eventuali limiti tecnici dell’esame, anche con riferimento all’eventualità
del pugno chiuso come ostativo alla verifica della completezza delle mani, i
rilievi sospetti o patologici, l’eventuale opportunità di controlli successivi. Il
consulente d’ufficio, affermando che le malformazioni delle dita della mano
erano da considerare minori e come tali neppure oggetto di obbligatoria
ricerca, aveva illogicamente inteso solo difendere l’operato del collega, laddove
la logica interpretativa avrebbe dovuto necessariamente portare a concludere
nel senso che la mancanza delle dita, quale assenza parziale della mano,
avrebbe dovuto necessariamente essere visualizzata.
Con il quinto motivo di ricorso si prospetta l’omesso esame di un fatto
decisivo e discusso, in uno alla violazione del principio sull’onere probatorio
incombente sui sanitari in vista della possibilità di volontaria interruzione della
gravidanza possibile nell’ipotesi anche oltre il novantesimo giorno, poiché la
corte di appello avrebbe errato nell’omettere di valutare che nella prima
memoria ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ., era stata allegata la
negligente omissione di prescrizione di ogni ulteriore accertamento che potesse
rilevare la malformazione, e di conseguenza nell’omettere l’esame della
responsabilità di Castaldi. Sarebbe stato quest’ultimo a dover provare di aver
prescritto ogni ulteriore esame opportuno ovvero che non ve ne fossero, e di
aver segnalato alla gestante, se del caso, l’esistenza di più efficaci esami da
svolgere anche in centri di più alta specializzazione.
2. Il primo motivo di ricorso è infondato.

5

Ostetrica e Ginecologica) e la refertazione effettuata da Castaldi, che in

La censura si risolve in un’impropria commistione fra il profilo della
condotta colposa e quello della sua efficienza causale, e presuppone un’erronea
individuazione del riparto degli oneri probatori.
Come chiarito da questa Corte anche di recente (Cass., 07/12/2017, n.
29315), la giurisprudenza di legittimità si è progressivamente attestata nel
senso che in tema di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere

del sanitario è stata, secondo il criterio del “più probabile che non”, causa del
danno.
Va innanzitutto chiarito che nei giudizi di risarcimento del danno
derivante da inadempimento contrattuale, così come in quelli di risarcimento
del danno da fatto illecito, la condotta colposa del responsabile e il nesso di
causa tra questa e il danno costituiscono l’oggetto di due accertamenti distinti,
sicché la sussistenza della prima non comporta, di per sé, la dimostrazione del
secondo e viceversa.
L’art. 1218, cod. civ., solleva il creditore dell’obbligazione che si afferma
non adempiuta (o non esattamente adempiuta) dall’onere di provare la colpa
del debitore, ma non dall’onere di provare il nesso di causa tra la condotta del
debitore e il danno di cui domanda il risarcimento. E infatti:
– la

previsione

dell’art.

1218

cod.

civ.

trova

giustificazione

nell’opportunità di far gravare sulla parte che si assume inadempiente,
o non esattamente adempiente, l’onere di fornire la prova “positiva”
dell’avvenuto adempimento o dell’esattezza dell’adempimento, sulla
base del criterio della maggiore vicinanza della prova, secondo cui
essa va posta a carico della parte che più agevolmente può fornirla
(Cass., Sez. U., 30/10/2001, n. 13533);
– tale maggiore vicinanza del debitore non sussiste in relazione al nesso
causale fra la condotta dell’obbligato e il danno lamentato dal
creditore, rispetto al quale non ha dunque ragion d’essere l’inversione
dell’onere prevista dall’art. 1218 cod. civ. e non può che valere,
quindi, il principio generale espresso nell’art. 2697, cod. civ., che
6

del paziente dimostrare l’esistenza del nesso causale, provando che la condotta

onera l’attore (sia il danneggiato in sede extracontrattuale che il
creditore in sede contrattuale) della prova degli elementi costitutivi
della propria pretesa;
ciò vale, ovviamente, sia in riferimento al nesso causale materiale
(attinente alla derivazione dell’evento lesivo dalla condotta illecita o
inadempiente) che in relazione al nesso causale giuridico (ossia

lesivo);
trattandosi di elementi egualmente “distanti” da entrambe le parti (e
anzi, quanto al secondo, maggiormente “vicini” al danneggiato), non
c’è spazio per ipotizzare a carico dell’asserito danneggiante una
“prova liberatoria” rispetto al nesso di causa, a differenza di quanto
accade per la prova dell’avvenuto adempimento o della correttezza
della condotta;
né può valere, in senso contrario, il fatto che l’art. 1218, cod. civ.
faccia riferimento alla causa, laddove richiede al debitore di provare
«che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità
della prestazione derivante da causa a lui non imputabile»: infatti,
come condivisibilmente affermato, di recente, da questa Corte (Cass.
Cass., 26/07/2017, n. 18392), la causa in questione attiene alla «non
imputabilità dell’impossibilità di adempiere», che si colloca nell’ambito
delle cause estintive dell’obbligazione, costituenti «tema di prova della
parte debitrice», e concerne un «ciclo causale» che è del tutto distinto
da quello relativo all’evento dannoso conseguente all’adempimento
mancato o inesatto.
Da quanto esposto deriva, come anticipato, che nei giudizi di
risarcimento del danno da responsabilità medica è onere dell’attore, paziente
danneggiato, dimostrare l’esistenza del nesso causale tra la condotta del
medico e il danno di cui chiede il risarcimento, onere che va assolto
dimostrando, con qualsiasi mezzo di prova, che la condotta del sanitario è
stata, secondo il criterio del “più probabile che non”, la causa del danno, con la
7

all’individuazione delle singole conseguenze pregiudizievoli dell’evento

conseguenza che, se, al termine dell’istruttoria, non risulti provato il suddetto
nesso tra condotta ed evento, la domanda dev’essere rigettata.
Questa conclusione non si pone in contrasto con quanto affermato sin da
Cass., Sez. U., 11/01/2008, n. 577, secondo cui «in tema di responsabilità
contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da
contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell’onere probatorio l’attore,

contatto sociale) e l’insorgenza o l’aggravamento della patologia ed allegare
l’inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno
lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale
inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato
eziologicamente rilevante». Questo principio venne infatti affermato a fronte di
una situazione in cui l’inadempimento “qualificato”, allegato dall’attore (ossia
l’effettuazione di un’emotrasfusione) era tale da comportare di per sé, in
assenza di fattori alternativi “più probabili”, nel caso singolo di specie, la
presunzione della derivazione del contagio dalla condotta. La prova della
prestazione sanitaria conteneva già, in questa chiave di analisi, quella del
nesso causale, sicché non poteva che spettare al convenuto l’onere di fornire
una prova idonea a superare tale presunzione secondo il criterio generale di cui
all’art. 2697, secondo comma, cod. civ., e non la prova liberatoria richiesta
dall’art. 1218, cod. civ.
2.1. Nella fattispecie qui in scrutinio, pertanto, correttamente la corte
territoriale ha indicato, in coerenza con i principi sopra ricostruiti e con
incensurabile accertamento in fatto, che:
a) erano gli attori a dover provare la prescrizione e assunzione delle
compresse vitaminiche nella misura causalmente rilevante secondo il criterio
del “più probabile che non”;
b) l’allegazione di quanto sub a) era rimasta un’affermazione (pag. 9
primi 6 righi, della sentenza impugnata) sia quanto alla prescrizione (pag. 10,
secondo capoverso) sia quanto all’assunzione (pag. 13, secondo e terzo
capoverso);
8

paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l’esistenza del contratto (o il

c) inoltre, il consulente d’ufficio aveva concluso per la sussistenza del
nesso causale tra la malformazione e l’assunzione del vitaminico, dando per
presupposto che ciò fosse avvenuto «nella misura di 9.999 UI» e che il limite
andasse individuato in 8.000 UI secondo le analisi dell’American Society of
Teatology, ma aveva anche aggiunto che altri studi statunitensi, successivi di
un decennio rispetto ai primi, avevano concluso «in modo autorevole» che «il

sicché tali dubbi si saldavano con quelli inerenti all’assunzione delle tre pillole
giornaliere per il tutto il primo trimestre di gravidanza (pag. 14 della sentenza
impugnata), finendo per escludere da plurimi punti di vista la prova del nesso
causale secondo i parametri premessi.
Deriva da quanto sopra che la corte di appello non ha commesso alcuna
delle violazioni di legge esposte nella prima censura.
3. Il secondo motivo di ricorso è infondato.
Deve darsi seguito alla giurisprudenza secondo cui l’onere di
contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di
prova, sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per quelli ad essa
ignoti (Cass., 18/07/2016, n. 14652).
Ne consegue che non poteva considerarsi onerato della contestazione in
ordine all’assunzione giornaliera del Supradyn nel primo trimestre di
gravidanza, il sanitario, trattandosi di fatto che complessivamente non poteva
direttamente conoscere e verificare.
La circostanza che si trattava di una condotta della gestante in cura, non
può rovesciare la logica del principio appena esposto, poiché, premesso che
Iaccarino aveva negato di aver prescritto il vitaminico (pag. 10 e pag. 11 della
sentenza impugnata), altro sono gli obblighi di diligenza medica nel seguire i
pazienti, altro è la possibilità di constatare la loro effettive condotte.
4. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Come anticipato sub 2 e 3, la circostanza dell’assunzione del Supradyn,
nella misura causalmente rilevante, atteneva agli oneri probatori dell’inferenza
causale, facenti capo agli attori, sicché non si tratta di un’eccezione di parte né
9

livello della soglia di rischio» andava portato al più alto dosaggio di 10.000 UI,

poteva ritenersi oggetto di esenzione dalla prova positiva, per mancata
contestazione.
5. Il quarto e quinto motivo, da esaminare congiuntamente per
connessione, sono in parte inammissibili, in parte infondati.
5.1. Queste censure coinvolgono specificatamente la posizione di
Castaldi e dell’assicurazione: in buona sostanza i ricorrenti sostengono che non

“standard” indicati nelle linee guida accreditate, e dunque la sussistenza di
omesse prescrizioni e segnalazioni di approfondimenti ispettivi, imputabili
comunque anche a Iaccarino quale ginecologo di fiducia, con contestuale
violazione del riparto degli oneri probatori, posto che era in specie l’analista a
dover provare di aver informato compiutamente gli attori al riguardo, in vista
della possibile scelta di interruzione volontaria della gravidanza.
Deve premettersi, specie quanto alla quinta censura, che nel ricorso per
cassazione, il motivo di impugnazione che prospetti una pluralità di questioni di
violazione di legge e vizio di motivazione, è inammissibile, richiedendo un
inesigibile intervento integrativo della Corte che, per giungere alla compiuta
formulazione del motivo, dovrebbe individuare per ciascuna delle doglianze lo
specifico vizio di violazione di legge o del vizio di motivazione (Cass.,
20/09/2013, n. 21611).
La suddetta inammissibilità può dirsi sussistente, logicamente, a patto
che la descritta mescolanza di motivi sia inestricabile. Infatti deve al contempo
farsi applicazione del principio per cui la circostanza che un singolo motivo sia
articolato in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere
prospettato come un autonomo motivo, non costituisce, di per sé, ragione
d’inammissibilità dell’impugnazione, dovendosi ritenere sufficiente, ai fini
dell’ammissibilità del ricorso, che la sua formulazione permetta di cogliere con
chiarezza le doglianze prospettate onde consentirne, se necessario, l’esame
separato negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero
state articolate in motivi distinti (Cass., Sez. U., 06/05/2015, n. 9100).

10

siano state esaminate le carenze di refertazione ecografica rispetto ai modelli

L’esame avverrà quindi entro questi limiti, per il resto residuandone
l’inammissibilità per le ragioni appena esposte.
5.2. Va altresì premesso che nella fattispecie, con riferimento all’art.
360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., si applica la riformulazione disposta
dall’art. 54 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7
agosto 2012, n. 134, che dev’essere interpretata come riduzione al “minimo

cassazione è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si tramuti in
violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente
all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della
sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.
Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto
materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”; nel “contrasto irriducibile
tra affermazioni inconciliabili”, ossia in manifeste e irresolubili contraddizioni,
nonché nella “motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile”. Resta
quindi esclusa qualunque rilevanza di semplici insufficienze o contraddittorietà,
al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso
esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che
appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia, fermo
restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il
vizio di omesso esame di un fatto decisivo, ancorché la sentenza non abbia
dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez. U., 07/04/2014, n.
8053; Cass., 12/10/2017, n. 23940).
5.3. Le censure sono dunque infondate quanto all’asserita omissione
dell’esame della condotta di refertazione nella prospettiva della possibilità di
ulteriori approfondimenti accertativi. L’esame, nei limiti sopra ricostruiti, è
avvenuto (pagg. 18-19 della sentenza impugnata), escludendosi, da parte della
corte territoriale, che vi fossero carenze anche in ottica di ulteriori analisi, non
emergendo alcun sospetto che le legittimasse.
Il collegio di merito ha diffusamente valorizzato sia il fatto che non
emergeva alcun segnale indicativo dell’afalangia in questione, anche tenuto
11

costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione, sicché in

conto della possibilità che al momento dell’esame il pugno della mano fosse
chiuso (limite non dell’esame svolto in quanto tale, ma derivante dalle
circostanze del momento quali le posture del feto: pag.16); sia il fatto,
analogamente indicato dal consulente d’ufficio, che, secondo gli “standard” di
riferimento, non doveva considerarsi neppure richiesta la ricerca di
malformazioni minori come quella in parola (pag. 18).

risultanze istruttorie, ferma restando un’ulteriore inammissibilità per difetto di
autosufficienza: i ricorrenti, infatti, censurano l’omesso esame comparativo
della refertazione di Castaldi rispetto al modello “standard” SIEOG, senza
trascrivere il referto dell’ecografista e rendendo quindi aspecifico il motivo.
Va qui precisato che la corte territoriale sul punto ha affermando una
doppia “ratio” di rigetto, la prima essendo quella della tardività, ex art. 183,
cod. proc. civ., della domanda di omessa prescrizione di ulteriori accertamenti,
rispetto a quella originaria di mancata rilevazione della malformazione in sede
ecografica (pag. 17).
Al riguardo, però, va detto che è individuabile in ricorso un autonomo e
fondato rilievo, posto che si indica e trascrive la parte della prima memoria di
precisazione ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ., in cui la deduzione era
stata formulata. Rilievo che, per converso, atteso quanto sopra osservato, non
è dirimente.
5.4.

Le censure qui in delibazione (in specie il quinto motivo)

sottendono, d’altra parte, ulteriori domande, sicuramente suscettibili di
formulazione emendativa nei termini indicati, ma non ritenute sollevate nelle
suddette preclusioni e, perciò, non esaminate dalla corte di appello, senza che
tale omissione di pronuncia e la correlativa interpretazione della precisazione
della domanda attorea, risultino specificatamente censurate, con conseguente
inammissibilità di questa parte della censura.
Ci si riferisce agli addebiti di omessa segnalazione della possibilità di
eseguire analisi più efficienti anche in altre e più adeguate strutture, in

12

A fronte di ciò, residua solo un’inammissibile richiesta di rilettura delle

particolare in vista della possibilità di interruzione della gravidanza (pagg. 37 e
38 del ricorso, attraverso richiami giurisprudenziali).
Il giudice di appello ha rilevato che: «il ragionamento degli attori,
rimanendo sul piano delle allegazioni proposte in sede di memoria ex art. 183,
cod. proc. civ., che, al più tardi, è l’ultimo momento utile per precisare la
domanda, partiva dall’osservazione che l’ecografia strutturale eseguita dal

che, se ciò evidentemente, nel caso in esame, non era avvenuto, egli avrebbe
dovuto ripetere l’esame» (pag. 8). Il collegio territoriale ha risposto nel senso,
sopra riassunto, che, secondo la stessa consulenza giudiziale, non vi erano
sospetti da imporre l’iniziativa.
La domanda scrutinata, quale ritenuta precisata, era quindi quella
appena descritta e attinente alla corretta lettura dell’ecografia svolta nella
prospettiva di ulteriori analisi, e non quella afferente all’omessa prospettazione
di diversi esami in ipotesi più efficaci di quelli svolti e, quindi, in ragione dei
limiti tecnici strutturalmente propri di questi ultimi.
Non può omettersi di rilevare, al contempo, che la giurisprudenza
richiamata in ricorso, sull’obbligo di prospettare l’opportunità di rivolgersi a
strutture più attrezzate per esami più efficaci, non è conferente.
Secondo questa giurisprudenza (Cass., 08/03/2016, n. 4540), l’obbligo
gravante sulla struttura sanitaria e sul medico d’informare la paziente, che ad
essi si sia rivolta per i controlli ecografici sul feto ai fini della relativa diagnosi
morfologica (con indicazione di normalità della morfologia fetale sulla base di
esami strumentali che non ne abbiano consentito, senza colpa, la
visualizzazione nella sua interezza: pag. 9), della possibilità di ricorrere a centri
di più elevata specializzazione, sorge unicamente ove la struttura abbia
assunto la relativa obbligazione di spedalità pur non disponendo di attrezzature
a tal fine adeguate.
Ciò rende evidente come la diversa domanda in parola apra temi
istruttori più ampi e debba essere specificatamente formulata.

13

Castaldi dovesse necessariamente rilevare l’assenza delle dita della mano e

Fermo quanto sopra, si rileva inoltre, per ciò che concerne
specificatamente la prospettiva dell’interruzione di gravidanza, ripresa anche
nelle memorie illustrative, che parte ricorrente non deduce neppure, nella
censura, se e in che termini abbia specificatamente e tempestivamente
allegato e indicato di provare, pure presuntivamente, che, in ragione del
descritto presupposto, avrebbe interrotto la gravidanza (cfr., Cass.,

Sul punto, in specie nel quinto motivo di ricorso, il profilo viene indicato
come prospettato sin dall’atto di citazione, e viene sostenuto sul piano
argomentativo in diritto e in fatto, ma non si trascrivono i termini delle
allegazioni delle fasi di merito (non risultando tali, sullo specifico punto, le
trascrizioni delle memorie assertive ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ.,
di cui alle pagg. 30-31).
Consegue il complessivo rigetto.
6. Spese di questa fase compensate attesa la peculiarità della vicenda e

in ragione della disciplina “ratione temporis” vigente.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il
ricorso.
Così deciso in Roma il giorno 20 marzo 2018.

02/10/2012, n. 16754, punto 7.6.).

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