Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18540 del 10/08/2010

Cassazione civile sez. trib., 10/08/2010, (ud. 06/07/2010, dep. 10/08/2010), n.18540

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. SOTGIU Simonetta – rel. Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 17282-2006 proposto da:

TNT AUTOMOTIVE LOGISTICS SPA in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COSSERIA 5, presso lo

studio dell’avvocato ROMANELLI GUIDO FRANCESCO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato STRATTA ALESSANDRO, giusta delega in

calce;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI NONE in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA PANAMA 12, presso lo studio dell’avvocato

COLARIZI MASSIMO, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato VECCHIONE MARIO, giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 64/2005 della COMM. TRIB. REG. di TORINO,

depositata il 10/02/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/07/2010 dal Consigliere Dott. SIMONETTA SOTGIU;

udito per il ricorrente l’Avvocato ROMANELLI, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il resistente l’Avvocato MOZZILLO per delega dell’Avvocato

COLARIZI, che si riporta;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

NUNZIO WLADIMIRO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Società T.N.T. Automotive Logistics S.p.A., esercente attività di movimentazione, stoccaggio e spedizione di ricambi per autoveicoli, ha proposto opposizione avverso cinque avvisi notificati nel 2003, con cui il Comune di None accertava à fini TARSU per l’anno 2000, maggiori superfici imponibili, adibite a magazzino di prodotti finiti i cui rifiuti (prevalentemente imballaggi) venivano smaltiti direttamente dalla Società.

La Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, confermando con sentenza 10 febbraio 2006, la sentenza di primo grado, ha ritenuto che le superfici in questione – indicate peraltro nella iniziale denuncia da parte della Società senza riserve in ordine alla intassabilità dei magazzini di stoccaggio per mancanza di rifiuti o per mancata utilizzazione nel corso dell’anno – erano strettamente funzionali all’attività svolta dalla contribuente e utilizzate continuamente dai suoi dipendenti, con produzione di rifiuti urbani o assimilati diversi da quelli prodotti direttamente dalla azienda nello svolgimento produttivo, e di imballaggi terziari (concepiti per facilitare la manipolazione e il trasporto di unità di vendita, smaltiti in proprio e non soggetti a tassazione). Ha accertato inoltre la regolare istituzione del servizio di raccolta rifiuti da parte del Comune e legittimo il regolamento comunale aggiornato con successive deliberazioni del Consiglio Comunale, approvate dal CO.RE.CO in sede di controllo.

La T.N.T. Automotive Logistics s.p.a. chiede la cassazione di tale sentenza sulla base di cinque motivi. Il Comune di None resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo, la ricorrente denuncia violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 39 e art. 295 c.p.c. perchè la Commissione Regionale non ha accolto l’istanza di sospensione (da ritenersi necessaria) del processo al fine di acquisire il risultati di una CTU volta a stabilire la natura dei rifiuti in questione in diverso procedimento, relativo ad altre annualità del medesimo tributo, così incorrendo in difetto di istruttoria, avendo il CTU depositato fra l’altro, in quel differente procedimento conclusione opposte a quelle contenute nella sentenza impugnata. Sul punto si deduce quesito di diritto à sensi dell’art. 366 c.p.c..

Col secondo motivo si denuncia difetto di motivazione della sentenza impugnata su un punto decisivo della controversia à sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 71, comma 2, nonchè difetto di motivazione dei provvedimenti emessi dal Comune, in ordine alla omessa pronuncia della Commissione Regionale sulla denunciata mancanza di motivazione degli avvisi di accertamento, doglianza che la CTR ha ritenuto assorbita dalle motivazioni di merito. Considerato che la contribuente aveva escluso la tassabilità delle superfici in questione in quanto i rifiuti in esse prodotti venivano smaltiti direttamente dalla Società e che il Comune per cinque anni aveva rispettato il contenuto della denuncia originaria, il Comune avrebbe dovuto motivare la ritenuta imponibilità, nel 2003 di tali superfici, denunciate – e ritenute a lungo – come esenti.

Col terzo motivo la ricorrente si duole della violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 58, nonchè della mancata adozione del Regolamento T.A.R.S.U. da parte del Comune di None, che agiva in regime di privativa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani senza aver adottato apposito regolamento, come legislativamente previsto, ma in forza di un regolamento precedente che lo stesso Consiglio Comunale con Delib. n. 54 del 1997 aveva ritenuto non applicabile. In assenza di tale regolamento non poteva dunque neppure essere validamente assunto il provvedimento di assimilazione di rifiuti, deliberato il 27 maggio 1998, con conseguente non debenza della tassa richiesta. Anche su questo punto viene formulato apposito quesito di diritto.

Col quarto motivo si denuncia violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, unitamente a mancato svolgimento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed intassabilità dei magazzini non produttivi di rifiuti, e si sostiene che le superfici sottoposte al contestato tributo sono magazzini di stoccaggio ove non si producono rifiuti solidi urbani, ma rifiuti speciali costituiti da imballaggi terziari, conferiti ad aziende di smaltimento e che non potrebbero comunque essere oggetto di privativa perchè il Comune di None avrebbe istituito per l’area ove sono ubicati i capannoni della T.N.T. un servizio sufficiente soltanto a ricevere i rifiuti degli uffici e delle mense (cinque soli cassonetti) e neppure interamente.

Non è quindi sufficiente che il Comune abbia applicato la riduzione del 3 0% alla tassazione richiesta, ma la tassa deve essere esclusa interamente perchè i rifiuti speciali di cui sopra ne sono esenti.

Su punto viene formulato apposito quesito.

Col quinto motivo la ricorrente denuncia violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, nonchè inesistenza della privativa comunale per avvio al recupero dei rifiuti, avendo la T.N.T. provato di avere avviato allo smaltimento i rifiuti mediante produzione dell’attestazione di ricevuta da parte dell’impresa incaricata del trattamento con una spesa che ha riguardato tutti i rifiuti, e non quelli speciali di cui è causa, e che è di gran lunga inferiore a quanto preteso dal Comune con gli avvisi impugnati. Si ribadisce quindi l’intassabilità di superfici ove si producono rifiuti non assimilati o assimilabili e in relazione a cui non sia stato istituito il servizio di raccolta, e si propone sul punto apposito quesito.

Il primo motivo è infondato.

Premesso che la sentenza impugnata non fa cenno di una richiesta di sospensione necessaria del processo del D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 39 correlato all’art. 295 c.p.c., ma di una istanza cautelare di sospensione proposta dall’appellante ex art. 47, cit. D.Lgs., e pur dovendosi ritenere ampliata la strettissima limitazione delle ipotesi di sospensione necessaria previste dal contenzioso tributario, non potendosi escludere sul tema l’applicazione delle norme del codice di rito (Cass. 4509/2000; 14788/2001), la sospensione necessaria del processo nella più ampia formulazione prevista dall’art. 295 c.p.c. è rinvenibile soltanto quando ricorra l’ipotesi di un preventivo vincolante accertamento idoneo a risolvere, con efficacia di giudicato, l’oggetto della controversia (cfr. Cass. 7506/2001). Nel caso in esame, mentre non risulta essere stata chiesta una CTU, si sostiene la sussistenza dei presupposti della sospensione necessaria perchè in altra causa fra gli stessi soggetti è stata disposta una consulenza tecnica sulla natura dei rifiuti, consulenza che non costituisce necessariamente elemento decisivo per fondarvi un giudicato, posto che rientra nella discrezionalità del giudice che la dispone e che può condividerla o disattenderla, potendo essere i fatti di causa provati per altra via, come nella specie hanno ritenuto i giudici d’appello.

Il primo motivo di ricorso va pertanto rigettato. E’ infondato anche il secondo motivo perchè a fronte di una denuncia non corretta in ordine alla utilizzazione delle superfici, quale quella giudicata tale dalla sentenza impugnata che la trascrive (sent. pg. 4), il Comune poteva in via provvisoria tassare le aree come indicato dal contribuente per approfondire successivamente la questione mediante avviso di accertamento, dotato dei riferimenti alla superfici che si ritenevano non esenti, stante il periodo di transizione fra la data della denuncia iniziale (1998) e quello dell’accertamento, determinato dalla istituzione, ad opera del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49 della tariffa per la gestione di rifiuti urbani in sostituzione della tassa (TARSU); sostituzione che, facendo venir meno l’assimilazione “ope legis” dei rifiuti speciali a quelli urbani (già prevista dalla L. n. 507 del 1993, art. 39) ha conservato per i Comuni il potere di assimilazione di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, artt. 21 e 57 per il periodo transitorio, fissato inizialmente al 1 gennaio 2000 e poi prorogato dalla L. n. 488 del 1999 (Cass. 18030/2006; 17032/2004), purchè in presenza di delibera atta a regolare transitoriamente la raccolta dei rifiuti, il cui smaltimento può essere effettuato dai privati soltanto in assenza di una tale delibera (Cass. 21469/2007; 5257/2004). Peraltro la dichiarazione del contribuente di volersi avvalere o di avvalersi di un servizio di smaltimento in proprio dei rifiuti non comporta per il Comune l’obbligo di accettare una tale dichiarazione, e quindi di emettere un motivato avviso di accertamento per variarne il contenuto, che risulti (come nella specie, in cui sarebbe stato preventivamente effettuato un sovraluogo da parte dei tecnici comunali: v. sent. pg.

2) contrario alle indicazioni di legge (cfr. Cass. 20646/2007).

Anche il secondo motivo va pertanto rigettato.

Ad analoga conclusione deve giungersi in ordine al terzo motivo, poichè nulla vietava al Comune di modificare, ai fini dell’adozione di un nuovo Regolamento ex D.L. n. 22 del 1997, un precedente Regolmento. Nè possono essere proposte in questa sede censure che comportino l’esame del predetto regolamento, perchè, per il principio di autosufficienza del ricorso, le norme regolamentare avrebbero dovuto essere interamente trascritte o allegate al ricorso, al fine di porre la Cassazione in condizione di apprezzarne la rilevanza e fondatezza delle censure, senza dover ricorrere all’esame degli atti, che è precluso a questo giudice, il quale non è tenuto al rispetto del principio “iura novit curia” con riguardo a orme giuridiche secondari, quali i regolamenti comunali (Cass. 23093/2005;

12786/2006).

E’ infondato anche il quarto motivo.

Infatti il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62 esclude dall’imponibilità soltanto le superfici ove per caratteristiche strutturali o per destinazione si formano, di regola rifiuti speciali (che sono soltanto quelli ospedalieri, tossici e nocivi, e quelli industriali:

Cass. 17601/2009). Vanno invece ritenuti assimilabili tutti gli altri rifiuti aventi composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani (cfr. Cass. 21469/2007 cit.) secondo la tabella inclusa nella Delib. CIPE 27 luglio 1984 (che esplicitamente menziona gli imballaggi), non assumendo rilievo che alcune aree siano destinate all’immagazzinamento dei prodotti finiti o al deposito degli imballaggi, rientrando tali superfici nella generale previsione del cit. art. 62, comma 1, prima parte, non incidendo sulla tassabilità il collegamento funzionale di tali aree con l’area industriale produttiva. (Cass. 25573/2009), e essendo comunque sempre nella facoltà del Comune l’individuazione di superfici (ricomprese nell’ambito di speciali attività) in cui vengono prodotti rifiuti ordinari, come nella specie (cfr. Cass. 15857/2005). Quanto all’esistenza del servizio di smaltimento, la Commissione Regionale ne ha accertato, in punto di fatto, la regolare attivazione, – peraltro, ove lo stesso risultasse insufficiente in relazione alla quantità dei rifiuti prodotti, sussisterebbe comunque l’imponibilità in misura ridotta (come applicata nella specie) e non mai l’esenzione totale dal tributo (cfr. Cass. 19653/2003).

Quanto fin qui esposto comporta il rigetto, oltre che del quarto motivo di ricorso, anche del quinto perchè lo smaltimento a proprie spese( che la sentenza impugnata afferma comunque non documentato) dei rifiuti non esenta di per sè il contribuente dal pagamento del tributo richiesto, in presenza di delibera di assimilazione e di istituzione, ancorchè non integrale, del servizio di raccolta.

Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente nelle spese, che liquida in complessivi Euro 5.200,00= di cui Euro 5.000,00= per onorari ed Euro 200,00= per spese.

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA