Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18540 del 09/09/2011

Cassazione civile sez. I, 09/09/2011, (ud. 31/05/2011, dep. 09/09/2011), n.18540

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 27998-2008 proposto da:

S.A. (c.f. (OMISSIS)), in proprio e nella qualità

di legale rappresentante della QUATTROMANI S.R.L., SECIT S.R.L., in

persona del Liquidatore pro tempore, domiciliati in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentati e difesi dall’avvocato DE PASCALE LUIGI, giusta procura

a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

PRIMAVERA S.R.L. (c.f. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

BERENGARIO 14, presso l’avvocato APICELLA ANTONIO, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato APICSLLA FILIPPO, giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

FALLIMENTO DELLA QUATROMANI S.R.L.;

– intimato –

avverso il provvedimento n. 11288/2007 del TRIBUNALE di NAPOLI,

depositato il 20/12/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

31/05/2011 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA FIORETTI;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato APICELLA che ha chiesto il

rigetto del ricorso;

il P.G. dott. GOLIA AURELIO nulla osserva.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

S.A., in proprio e quale legale rappresentante della società Quattromani s.r.l., e la società Secit s.r.l. hanno proposto ricorso per cassazione, cui la società Primavera s.r.l. ha resistito con controricorso, 1) avverso il provvedimento del Tribunale di Napoli, depositato in data 20.12.2007, con il quale detto giudice ha rigettato il reclamo proposto dalla fallita Quattromani s.r.l., nonchè il reclamo proposto dalla Secit s.r.l., avverso il provvedimento con cui il giudice delegato, all’esito dell’incanto, aveva aggiudicato il complesso alberghiero della società fallita in favore della Primavera s.r.l.; 2) avverso il successivo provvedimento del Tribunale di Napoli, depositato il 9.5.2008, con cui il Tribunale di Napoli aveva respinto il reclamo avverso il provvedimento del giudice delegato del 10.1.2008, con cui, all’esito del versamento del saldo, aveva trasferito detto complesso alberghiero in favore della Primavera s.r.l..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 26 e 108, L. Fall., dell’art. 480 c.p.c., artt. da 576 a 591 c.p.c. in riferimento all’art. 360 c.p.c..

Deducono i ricorrenti che il provvedimento con cui Tribunale di Napoli ha dichiarato inammissibile il primo motivo del reclamo avverso il provvedimento del giudice delegato di aggiudicazione del bene in questione sarebbe illegittimo per violazione delle norme summenzionate, che riconoscerebbero “a chi ne ha diritto e legittimità di proporre autonoma impugnativa avverso il provvedimento di aggiudicazione del giudice delegato, mediante il ricorso al reclamo di cui all’art. 26 L. Fall. e ciò a prescindere dall’impugnazione o meno dell’ordinanza di vendita, non essendo il secondo rimedio precluso dalla mancata impugnazione dell’ordinanza di vendita e potendo i reclamanti denunziare gli stessi vizi (errato inserimento nel bando di vendita di beni non appartenenti al fallimento ed irregolare pubblicità) presenti sia nell’ordinanza di vendita che nel successivo provvedimento di aggiudicazione”.

Così argomentando i ricorrenti chiedono di cassare il provvedimento impugnato ed “affermare il principio di diritto nei termini innanzi indicati”.

Con il secondo motivo denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 26 e 108, L. Fall., nonchè degli artt. 112, 115, 183 e 244 c.p.c. in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 4.

Con il terzo motivo denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 26 e 108, L. Fall. e delle vigenti norme in materia di antiriciclaggio, con particolare riferimento al decreto del Presidente della Repubblica emesso in attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attività illecite, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2004, supplemento ordinario n. 31, in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3 – omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

I ricorrenti hanno impugnato con ricorso per cassazione provvedimenti depositati rispettivamente in data 20 dicembre 2007 e 9 maggio 2008, cioè in epoca in cui era in vigore l’art. 366 bis c.p.c., il quale richiedeva di concludere la illustrazione di ciascun motivo, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto e, nel caso di denuncia dei vizio di difetto di motivazione, di concludere l’illustrazione di ciascun motivo, sempre a pena di inammissibilità, con la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assuma omessa o contraddittoria o delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

Nel caso che ne occupa i ricorrenti non hanno ottemperato alla menzionata disposizione di legge, per cui il ricorso, per il disposto dell’art. 366 bis c.p.c., deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento a favore della resistente società Primavera a r.l. delle spese del giudizio di cassazione, che appare giusto liquidare in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per spese vive, oltre spese generali ed accessori di legge.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali a favore della società Primavera a r.l. che liquida in complessivi Euro 2.200,00 (duemiladuecento) di cui Euro 200,00 per spese vive, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 31 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA