Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18540 del 07/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 07/09/2020, (ud. 01/07/2020, dep. 07/09/2020), n.18540

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25107-2018 proposto da:

SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato FERDINANDO QUAGLIATA;

– ricorrente –

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO SOCIETA’ (OMISSIS) SRL;

– intimata –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI NORD, depositato il

06/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 01/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. EDUARDO

CAMPESE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Servizio Elettrico Nazionale s.p.a. (già Enel Servizio Elettrico s.p.a.) ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, ulteriormente illustrati da memoria ex art. 380-bis c.p.c., avverso il decreto del Tribunale di Napoli Nord del 6 luglio 2018, reiettivo della sua opposizione ex artt. 98-99 l.fall. contro la decisione del giudice delegato del fallimento Società (OMISSIS) s.r.l. (dichiarato dal medesimo tribunale) che aveva disatteso la sua domanda di ammissione al passivo di detta procedura concorsuale del proprio complessivo credito di Euro 82.995,88, in chirografo, invocato a titolo di corrispettivo per la fornitura di energia elettrica eseguita in favore della società poi fallita. La curatela fallimentare è rimasta solo intimata.

1.1. Per quanto qui ancora di interesse, quel tribunale: i) ha puntualizzato “il rapporto di alterità soggettiva intercorrente tra Servizio Elettrico Nazionale s.p.a., odierna ricorrente, ed Enel distribuzione s.p.a., pure appartenenti al medesimo gruppo”, evidenziando che “la seconda è concessionaria del servizio di distribuzione di energia elettrica ed è responsabile, tra l’altro, dell’attività di misurazione, ivi compresa la installazione e manutenzione dei misuratoti. La prima, invece, gestisce il Servizio di Maggior Tutela per l’energia elettrica nelle aree nelle quali Enel Distribuzione s,p.a. è concessionaria del servizio di distribuzione, vale a dire il regime tariffario stabilito dall’Autorità per gli utenti che non hanno stipulato un contratto nel mercato libero”; il) muovendo dal presupposto che, “nel giudizio che ci occupa, Servizio Elettrico Nazionale s.p.a. fonda la propria pretesa su una ricostruzione dei consumi effettuata da Enel Distribuzione in seguito alla rilevazione di un’anomalia della costante di fatturazione (ossia il valore per il quale vanno moltiplicati i dati numerico registrati nel misuratore”, ha descritto l’iter attraverso il quale la società opponente aveva quantificato il proprio credito, ma ha ritenuto gli elementi dalla stessa addotti inidonei a dimostrarne l’an ed il quantum.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Le formulate censure prospettano, rispettivamente:

I) “Error in procedendo et in iudicando – violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, perchè erroneamente il tribunale a quo aveva applicato la normativa predetta al giudizio di opposizione allo stato passivo;

II) “Error in procedendo et in iudicando – violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e ss. c.c., specialmente dell’art. 2699 c.c., in relazione all’art. 115 c.p.c. ed all’art. 360 c.p.c., n. 3 – difetto e contraddittorietà della motivazione – omessa valutazione di circostanze decisive ai fini della decisione – errata valutazione degli elementi di prova”. Si critica l’affermazione del tribunale suddetto secondo cui non vi era alcuna evidenza in ordine alla data indicata come quella di installazione del contatore, la quale si evinceva soltanto da documentazione interna ad Enel distribuzione s.p.a., e si afferma che, invece, quella data poteva chiaramente desumersi “dalla ricostruzione dei fatti eseguita in entrambe le perizie tecniche fornite da Enel Distribuzione s.p.a., a firma del responsabile M.V., e non solo, come sostenuto in decreto, “in stampe di archivi informatici di Enel distribuzione s.p.a., privi di alcuna sottoscrizione, autenticazione o attestazione di conformità. Il tribunale, peraltro, aveva “omesso di conferire alle perizie provenienti da ED la particolare valenza probatoria pacificamente riconosciuta dalla giurisprudenza”, ed era “incorso in un manifesto vizio logico omettendo di considerare che l’applicazione della “costante” viene eseguita in base ad un semplice calcolo matematico fondato sulla potenza contrattualmente concordata tra le parti, e non in base ad una valutazione avente margini di discrezionalità… Dunque il tribunale di prime cure, pur avendo accertato che per un mero errore all’atto dell’installazione del contatore elettronico “eseguita una “errata programmazione” del medesimo inserendo TA 50/5 (K 10) in luogo di quelli corretti 125/5/k25), con conseguente erronea misurazione dei consumi, ha errato nel considerare discrezionale l’attività del Distributore nel “programmare” il misuratore”;

III) “Error in procedendo et in iudicando – violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e ss. c.c., specialmente degli artt. 2699 e 2729 c.c., in relazione all’art. 115 c.p.c. ed all’art. 360 c.p.c., n. 3 violazione e falsa applicazione del D.M. 24 ottobre 2000, n. 370, art. 1 difetto e contraddittorietà della motivazione – omessa valutazione di circostanze decisive ai fini della decisione – errata valutazione degli elementi di prova”. Si ascrive al tribunale di non aver considerato l’avvenuto deposito agli atti del giudizio, oltre che della fattura, della cd. “distinta meccanografica”, che è un documento fiscale e contabile a tutti gli effetti di legge, e, in particolare, per espressa disposizione del D.M. 24 ottobre 2000, n. 370, art. 1 nel quale è possibile desumere le tariffe applicate al caso di specie;

IV) “Error in procedendo et in iudicando – omessa motivazione su circostanze decisive della controversia – violazione e falsa applicazione della Delib. n. 200 del 1999, artt. 9-10-11 dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (già Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas) – violazione e falsa applicazione dell’obbligo di motivazione delle sentenze ex art. 111 Cost., comma 6, – erroneità dei presupposti di fatto e di diritto”. Si censurano le argomentazioni poste dal tribunale a fondamento della sua affermazione secondo cui “dagli atti del ricorso emergono elementi di contraddizione in ordine al criterio effettivamente applicato per la ricostruzione dei consumi ed alla regolarità del procedimento seguito dal gestore. Non è adeguatamente provato il rispetto del procedimento all’uopo previsto dalla Delib. n. 2001 del 1999 dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, citata dallo stesso ricorrente”, e si afferma che “dal chiaro contenuto delle perizie fornite dal Distributore e delle note autorizzate depositate dalla ricorrente in data 19.03.2018, si evince che non può esservi alcun dubbio o contraddizione in merito al criterio effettivamente seguito dal Distributore per la ricostruzione dei consumi ed in merito alla inapplicabilità della richiamata normativa dell'”Autority al caso di specie”.

2. Ritiene il Collegio che lo scrutinio dei motivi secondo, terzo e quarto debba logicamente precedere quello del primo, posto che, ove accolti, determinerebbero, evidentemente, l’assorbimento di quest’ultimo.

2.1. E’ opportuno, allora, premettere che il tribunale campano ha in primo luogo rimarcato che “Servizio Elettrico Nazionale s.p.a. fonda la propria pretesa su una ricostruzione dei consumi effettuata da Enel Distribuzione s.p.a. in seguito alla rilevazione di un’anomalia della costante di fatturazione (ossia il valore per il quale vanno moltiplicati i dati numerici registrati dal misuratore – cfr. relazione di Enel Distribuzione s.p.a. in atti). La rilevazione dell’anomalia, tale da impedire la corretta contabilizzazione dell’energia erogata, emerge da un verbale di verifica redatto dagli agenti verificatori di Enel Distribuzione s.p.a.. Una volta individuata la corretta costante di fatturazione, Enel Distribuzione s.p.a. ha poi proceduto alla ricostruzione dei consumi di energia mediante la moltiplicazione dei valori correttamente registrati dal gruppo di misura per la corretta costante di trasformazione, come precisato nelle note autorizzate del 23.03.2018. Le risultanze di tale operazione sono state trasmesse a Servizio Elettrico Nazionale s.p.a., che ha calcolato l’importo dovuto in base alle tariffe vigenti. Le operazioni attuate sono illustrate in una relazione redatta da Enel Distribuzione s.p.a.” (cfr pag. 3-4 del decreto oggi impugnato). Le successive argomentazioni utilizzate dal medesimo giudice per respingere l’opposizione de qua possono, poi, così sintetizzarsi (cfr., amplius, pag. 4-6 del medesimo decreto): i) “la ricorrente afferma che l’anomalia del sistema di valorizzazione risale al momento dell’installazione del gruppo di misura – 22.08.2006 – dal momento che in quella sede è stata effettuata un’errata programmazione della costante di fatturazione. E tuttavia, non vi è alcuna evidenza in ordine alla data indicata come quella di installazione del contatore, la quale si evince soltanto da documentazione interna a Enel distribuzione s.p.a. (documento di sostituzione estratto da archivio storico lavori e visualizzazione tratta dal sistema misure e lavori). Ed invero, la documentazione allegata consiste in stampe di archivi informatici di Enel distribuzione s.p.a., privi di alcuna sottoscrizione, autenticazione o attestazione di conformità. Pertanto, si tratta di atti inidonei al rappresentare in sede processuale i dati ivi riportati. Non vi è, quindi, certezza in ordine al momento in cui l’anomalia si è verificata, e a partire dal quale operare la ricostruzione dei consumi”; ii) “la ricorrente non ha adeguatamente dimostrato l’assenza di discrezionalità nell’applicazione della costante di fatturazione ritenuta corretta”, ma non “è dato evincere il motivo per il quale proprio la programmazione TA 125/5 (k=25) sia da ritenere corretta in luogo di quella originariamente inserita, ossia TA 50/5 (k=10)”; iii) “nel ricorso in opposizione si afferma che a seguito del ricalcolo, da parte di Enel Distribuzione s.p.a., dell’energia complessivamente non contabilizzata, Servizio Elettrico Nazionale, in applicazione della direttiva emanata dall’Autority n. 200 del 1999, artt. 9, 10 e 11, ha ricalcolato gli importi dovuti dal cliente in esecuzione del contratto intercorso sulla base delle tariffe vigenti. Orbene, va rilevato che la ricorrente non ha provveduto al deposito del contratto di fornitura, nè di ulteriori documenti da cui poter desumere le tariffe applicate, con la conseguenza che vi è l’impossibilità di verificare la correttezza del quantum della pretesa, in assenza dei parametri di calcolo delle tariffe applicate”. Si è aggiunto, infine, che “dagli atti del ricorso emergono elementi di contraddizione in ordine al criterio e effettivamente applicato per la ricostruzione dei consumi ed alla regolarità del procedimento seguito dal gestore.

Non è adeguatamente provato il rispetto del procedimento all’uopo previsto dalla Delib. n. 200 del 1999 dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, citata dallo stesso ricorrente”, che “non ha dimostrato di aver inviato al cliente la comunicazione di cui all’art. 11, comma 2, della citata Delib., dal momento che non vi è alcuna prova di spedizione della nota versata in atti, ove, peraltro, viene indicato un criterio erroneo di ricostruzione dei consumi”.

3. Fermo quanto precede, il secondo, il terzo ed il quarto motivo possono essere esaminati congiuntamente perchè connessi. Essi si rivelano, nel loro complesso, inammissibili.

3.1. Invero, questa Corte, ancora recentemente (cfr. Cass. n. 27686 del 2018), ha chiarito che: a) il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 può rivestire la forma della violazione di legge (intesa come errata negazione o affermazione dell’esistenza o inesistenza di una norma, ovvero attribuzione alla stessa di un significato inappropriato) e della falsa applicazione di norme di diritto (intesa come sussunzione della fattispecie concreta in una disposizione non pertinente perchè, ove propriamente individuata ed interpretata, riferita ad altro, ovvero deduzione da una norma di conseguenze giuridiche che, in relazione alla fattispecie concreta, contraddicono la sua – pur corretta – interpretazione. Cfr. Cass. n. 8782 del 2005); b) non integra invece violazione, nè falsa applicazione di norme di diritto, la denuncia di una erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, poichè essa si colloca al di fuori dell’ambito interpretative ed applicativo della norma di legge; c) il discrimine tra violazione di legge in senso proprio (per erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa) ed erronea applicazione della legge (in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta) è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, diversamente dalla prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (cfr. Cass., Sez. U., n. 10313 del 2006; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010); d) le doglianze attinenti non già all’erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalle norme di legge, bensì all’erronea ricognizione della fattispecie concreta alla luce delle risultanze di causa, ineriscono tipicamente alla valutazione del giudice di merito (cfr. Cass. n. 13238 del 2017; Cass. n. 26110 del 2015).

3.1.1. La doglianze in esame si risolvono, invece, sostanzialmente, in una critica al complessivo accertamento fattuale operato dal giudice a quo, cui la ricorrente intenderebbe opporre, sotto la formale rubrica di vizio motivazionale e/o di violazione di legge, una diversa valutazione, totalmente obliterando, però, da un lato, che il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – come si è appena detto – non può essere mediato dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie, ma deve essere dedotto, a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell’art. 366 c.p.c., n. 4, non solo con la indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella decisione gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione; dall’altro, che la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012 (qui applicabile ratione temporis, risultando impugnato un decreto decisorio pubblicato il 6 luglio 2018), ha avuto l’effetto di limitare la rilevanza del vizio di motivazione, quale oggetto del sindacato di legittimità, alle fattispecie nelle quali esso si converte in violazione di legge: e ciò accade solo quando il vizio di motivazione sia così radicale da comportare, con riferimento a quanto previsto dall’art. 132 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza (o di altro provvedimento decisorio) per “mancanza della motivazione”, ipotesi configurabile allorchè la motivazione manchi del tutto – nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l’enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione – ovvero formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum (cfr. Cass. n. 22598 del 2018; Cass. n. 23940 del 2017).

3.1.2. Non solo, dunque, non è più denunciatile, in sede di legittimità, la motivazione insufficiente e/o contraddittoria, ma oggetto del vizio di cui alla norma da ultimo citata è, oggi, esclusivamente l’omesso esame circa un “fatto decisivo per il giudi:zio, che è stato oggetto di discussione tra le parti”, e cioè: i) un vero e proprio “fatto”, in senso storico e normativo, ossia un fatto principale, ex art. 2697 c.c., cioè un “fatto” costitutivo, modificativo impeditivo o estintivo, o anche un fatto secondario, vale a dire un fatto dedotto ed affermato dalle parti in funzione di prova di un fatto principale (cfr. Cass. n. 16655 del 2011; Cass. n. 7983 del 2014; Cass. n. 17761 del 2016; Cass. n. 29883 del 2017); ii) un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza da intendersi in senso storico-naturalistico Cass. n. 21152 del 2014; Cass., SU, n. 5745 del 2015); iii) un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante, e le relative ricadute di esso in termini di diritto (cfr Cass. n. 5133 del 2014); iv) una vicenda la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali (fr. Cass., SU, n. 8053 del 2014). Non costituiscono, viceversa, “fatti” il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, tra gli altri: a) le argomentazioni o deduzioni difensive (cfr. Cass., SU, n. 16303 del 2018, in motivazione; Cass. n. 14802 del 2017; Cass. n. 21152 del 2015); b) gli elementi istruttori in quanto tali, quando il fatto storico da essi rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014).

3.1.3. Inoltre, il “fatto” il cui esame sia stato omesso deve avere carattere “decisivo”, vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia. Tale decisività, in quanto correlata all’interesse all’impugnazione, si addice innanzitutto a quel fatto che, se scrutinato, avrebbe condotto il giudice ad una decisione favorevole al ricorrente, rimasto soccombente nel giudizio di merito.

3.2. In applicazione dei suesposti principi, allora, va rimarcato che il Tribunale di Napoli Nord – con una motivazione che non integra affatto violazione dei principi dettati in tema di onere della prova e di prova presuntiva, oltre che priva di vizi logici, siccome basata sulla puntuale e dettagliata descrizione e ponderazione di indici concreti – è giunta alla conclusione che, nella specie, il quadro istruttorio desumibile dalla documentazione prodotta in atti, valutato in ciascun elemento e nel suo complesso, fosse inidoneo a far ritenere raggiunta la prova della ubicazione della pretesa creditoria dell’opponente; nè potrebbe sostenersi, fondatamente, che l’argomentare di quel giudice abbia trascurato alcuni dati dedotti dalla odierna ricorrente per la semplice ragione di averli ritenuti, esplicitamente, o implicitamente, irrilevanti.

3.2.1. Il menzionato tribunale, invero, ha ampiamente descritto (come si è già precedentemente descritto) gli elementi istruttori che l’hanno indotto a quella conclusione, ed il corrispondente accertamento integra una valutazione fattuale, a fronte della quale la Servizio Elettrico Nazionale s.p.a., con i motivi in esame, tenta, sostanzialmente, di opporre alla ricostruzione dei fatti definitivamente sancita nella decisione impugnata una propria alternativa loro interpretazione, sebbene sotto la formale rubrica di vizio motivazionale e/o di violazione di legge, mirando ad ottenerne una rivisitazione (e differente ricostruzione), in contrasto con il granitico orientamento di questa Corte per cui il ricorso per cassazione non rappresenta uno strumento per accedere ad un ulteriore grado di giudizio nel quale far valere la supposta ingiustizia della decisione impugnata, spettando esclusivamente al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., ex multis, Cass. n. 27686 del 2018; Cass., Sez. U, n. 7931 del 2013; Cass. n. 14233 del 2015; Cass. n. 26860 del 2014).

3.2.2. In proposito, infatti, è sufficiente considerare che: i) le “perizie tecniche fornite da Enel Distribuzione s.p.a., a firma del responsabile M.V.” (che il tribunale predetto avrebbe, a dire della ricorrente, omesso di considerare, e dalle quali, invece, si sarebbe agevolmente ricavata la data – 22.8.2006 – di installazione del misuratore, alla quale era stata fatta risalire l’anomalia di funzionamento del sistema di valorizzazione: data che, invece, quel tribunale aveva ritenuto non adeguatamente dimostrata), dimostrerebbero, al più, il periodo di fatturazione, non anche l’entità delle tariffe concretamente applicabili per la quantificazione del corrispettivo del consumo di energia in esso accertato; il) il contenuto delle cd. “distinte meccanografiche” da cui ricavare le tariffe nella specie applicabili anche in mancanza del contratto di fornitura, di cui viene lamentato l’asserito omesso esame da parte del tribunale, non è stato riprodotto in ricorso, in chiara violazione del principio cd. di autosufficienza del ricorso oggi desumibile dal combinato disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (cfr amplius, Cass. n. 5478 del 2018 anche in motivazione), altresì ricordandosi che, come recentemente chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, “in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità” (cfr. Cass., SU, n. 34469 del 2019). Superflua, dunque, è anche ogni altra indagine circa l’effettiva valenza probatoria di tali “distinte”; il giudice del merito ha anche sottolineato che “la ricorrente non ha provveduto al deposito del contratto di fornitura, nè di ulteriori documenti da cui poter desumere le tariffe applicate, con la conseguenza che vi è l’impossibilità di verificare la correttezza del quantum della pretesa, in assenza dei parametri di calcolo delle tariffe applicate”, e che, alla stregua di quanto si è appena detto circa il contenuto delle invocate cd. “distinte meccanografiche”, seppure volessero ritenersi utilizzabili le già menzionate “perizie tecniche fornite da Enel Distribuzione s.p.a., a firma del responsabile M.V.”, comunque le stesse non consentirebbero, da sole, la determinazione del quantum della odierna pretesa di Servizio Elettronico Nazionale s.p.a., al più individuando l’entità dell’energia elettrica fornita alla società poi fallita, ma non anche (in mancanza del corrispondente contratto di fornitura) le tariffe utilizzabili per quantificare l’importo del relativo credito.

3.2.3. In definitiva, la ricorrente incorre nell’equivoco di ritenere che la violazione o la falsa applicazione di norme di legge processuale dipendano o siano ad ogni modo dimostrate dall’erronea valutazione del materiale istruttorio, laddove, al contrario, un’autonoma questione di malgoverno degli artt. 115 e 116 c.p.c. può porsi, rispettivamente, solo allorchè si alleghi che il giudice di merito: 1) abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d’ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge; 2) abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti a valutazione (cfr. Cass. n. 27000 del 2016). Del resto, affinchè sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell’art. 132, n. 4, e degli artt. 115 e 116 c.p.c., non si richiede al giudice del merito di dar conto dell’esito dell’avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata all’adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse (cfr. Cass. 24434 del 2016). La valutazione degli elementi istruttori costituisce, infatti, un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in Cassazione Cass. n. 11176 del 2017, in motivazione).

4. Venendo, infine, al primo motivo, lo stesso, che ascrive al tribunale a quo di aver erroneamente applicato la normativa riguardante il raddoppio del contributo unificato al giudizio di opposizione allo stato passivo, è fondato, avendo questa Corte già chiarito che le controversie in materia di opposizione allo stato passivo non rientrano tra i giudizi di impugnazione in senso proprio, trattandosi piuttosto di un gravame che apre la fase a cognizione piena, sicchè al rigetto del ricorso ex art. 98 l.fall. non consegue l’obbligo per l’opponente di versare, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato (cfr. Cass. n. 1895 del 2018).

4.1. Di conseguenza, il decreto impugnato va cassato in relazione alla sola parte in cui “dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso”. Inoltre, non essendo necessari, su questo specifico punto, ulteriori accertamenti in fatto, il Collegio, decidendone il merito, dichiara insussistente l’obbligo suddetto per carenza del corrispondente presupposto processuale (rigetto o declaratoria di inammissibilità o improcedibilità di una impugnazione).

5. L’accoglimento dell’odierno ricorso riguarda esclusivamente ragioni diverse da questioni di rito o dal merito della controversia, sicchè la Servizio Elettrico Nazionale s.p.a. è da considerarsi definitivamente soccombente secondo il criterio dell’esito finale della lite. Pertanto, in assenza di costituzione del Fallimento Società (OMISSIS) s.r.l., sia nella fase innanzi al tribunale che in questa sede, non deve provvedersi in ordine alle spese processuali riguardanti la prima, mentre restano irripetibili quelle di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibili i motivi secondo, terzo e quarto del ricorso, accogliendone, invece, il primo. Cassa, in relazione alla sola relativa determinazione, il decreto impugnato e, decidendo nel merito, sullo specifico punto, dichiara, con riguardo alla fase di giudizio concluso dal decreto oggi impugnato, la insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della Servizio Elettrico Nazionale s.p.a., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Nulla per le spese del giudizio di merito.

Dichiara irripetibili le spese di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nelle camere di consiglio della Sesta sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 14 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2020

 

 

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