Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1854 del 28/01/2021
Cassazione civile sez. VI, 28/01/2021, (ud. 13/01/2021, dep. 28/01/2021), n.1854
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Presidente –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 32177-2019 proposto da:
P.S., elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Cavour
presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e
difesa dall’avvocato Vanni Maria Oggiano;
– ricorrente –
contro
P.T., elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Cavour
presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e
difesa dall’avvocato Maria Letizia Doppiu Anfossi;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 315/2019 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA di SASSARI, depositata il 21/06/2019;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
13/01/2021 dal Presidente Luigi Giovanni Lombardo.
Fatto
RILEVATO
che:
il Relatore designato ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.;
“INAMMISSIBILITA’ DEL RICORSO AVVERSO PRONUNCIA DI RIGETTO DI DOMANDA DI USUCAPIONE: l’unico motivo si risolve in una censura di merito relativa all’accertamento del fatto e alla valutazione delle prove acquisite (i giudici di merito hanno ritenuto non provato il possesso ad usucapionem, con particolare riferimento alla necessaria interversione del possesso), profili del giudizio che non sono sindacabili in sede di legittimità (Cass., Sez. Un., n. 898 del 14/12/1999), risultando la motivazione della sentenza impugnata non apparente nè manifestamente illogica (cfr. Cass., Sez. Un., n. 8053 del 07/04/2014)”.
Diritto
CONSIDERATO
che:
– il Collegio condivide la proposta del Relatore, avendo i giudici di merito accertato il rapporto di parentela esistente tra le parti e la tolleranza del padre nei confronti della figlia;
– il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile;
– le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico della parte soccombente;
– ricorrono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 (quattromila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, il 13 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2021