Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1854 del 28/01/2020

Cassazione civile sez. trib., 28/01/2020, (ud. 10/10/2019, dep. 28/01/2020), n.1854

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. CENICCOLA Aldo – est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 11707/2013 proposto da:

SIGEA s.p.a., (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale rapp.te p.t.,

rapp.ta e difesa per procura in calce al ricorso, dall’avv. Claudio

Lucisano, con il quale elettivamente domicilia in Roma alla v.

Crescenzio n. 91;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore

p.t., rapp.ta e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato,

elettivamente domiciliata in Roma alla v. dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 111/36/12 depositata il 7 novembre 2012 della

Commissione tributaria regionale di Torino;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

giorno 10 ottobre 2019 dal relatore Dott. Aldo Ceniccola;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Immacolata Zeno che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’avv. Claudio Lucisano per la ricorrente e l’avv. Eugenio De

Bonis per la controricorrente.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 111/36/12 la Commissione tributaria regionale di Torino respingeva l’appello proposto dalla Società Industria Gomma ed affini s.p.a. (SIGEA s.p.a.) avverso la sentenza con la quale la Commissione tributaria provinciale di Torino aveva rigettato il ricorso contro l’avviso di accertamento che contestava alla società, in quanto incorporata nella società Le Pigne s.r.l., il mancato adeguamento per l’anno di imposta 2006 al reddito minimo presunto, conseguente al mancato superamento del test di operatività della L. 23 dicembre 1994, n. 724, ex art. 30, comma 1.

La CTR, premesso che l’interpello preventivo presentato dalla società, per ottenere la disapplicazione della normativa sulle società non operative, era stato disatteso non essendo stata documentata l’asserita impossibilità di praticare canoni di locazione tali da consentire il superamento del test operativo, precisava che il ricorso non poteva trovare accoglimento in quanto la società non aveva depositato il contratto di affitto, impedendo la verifica della reale consistenza e della data di inizio del rapporto.

Inoltre l’attività esercitata dalla s.r.l. Le Pigne era stata in perdita per molti anni, circostanza in contraddizione con gli ingenti investimenti effettuati su un immobile non di sua proprietà, dovendo pertanto presumersi che gli incassi effettivi fossero in realtà superiori rispetto a quelli indicati nella dichiarazione dei redditi.

Avverso tale sentenza Sigea s.p.a. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

Resiste l’Agenzia delle entrate mediante controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta l’omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto la CTR, pur dovendo, secondo la prospettazione della ricorrente, accertare se la riduzione del canone di locazione dell’azienda fosse realmente giustificata, ha invece incentrato le ragioni del rigetto su una circostanza del tutto ininfluente, ossia sulla mancata produzione del contratto di locazione intercorso tra la società Le Pigne s.r.l. e la Pradei s.r.l.

2. Con il secondo motivo lamenta il difetto di motivazione su un fatto controverso e decisivo del giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, avendo la CTR effettuato una valutazione sull’investimento effettuato sull’immobile dalla ricorrente riferendosi ad un momento errato, non dovendosi tener conto delle sopravvenienze che costrinsero le parti a rinegoziare le condizioni economiche del contratto di affitto.

3. I motivi possono essere congiuntamente esaminati, in quanto connessi, e sono infondati.

3.1. Seguendo la ricostruzione dei fatti emergente dal ricorso, Le Pigne s.r.l. (poi incorporata nell’attuale Sigea s.r.l.) ottenne in affitto dalla società Pradei s.r.l. un locale per la gestione di banchetti e cerimonie, realizzando inizialmente un rilevante investimento per rendere il locale adatto alle proprie esigenze, ma poi, preso atto delle difficoltà di gestire autonomamente tale attività, decise di affidarne la gestione a terzi, stipulando un ulteriore contratto di affitto di azienda con la società Walora di R.W. s.n.c. e successivamente accordando a quest’ultima, a sua volta in crescenti difficoltà economiche, una riduzione del canone originariamente pattuito.

3.2. A causa, però, del mancato adeguamento della ricorrente ai parametri minimi previsti dalla L. n. 724 del 1994, art. 30, scattava nei suoi confronti la presunzione di non operatività e dunque la presunzione del reddito minimo contestato con l’avviso di accertamento impugnato: la ricorrente ha dunque tentato di giustificare il mancato adeguamento con la crisi economica dell’affittuaria, circostanza che l’avrebbe persuasa a percorrere la soluzione più ragionevole ed alternativa alla risoluzione del contratto, accordando una riduzione del canone originariamente pattuito.

3.3. Tale giustificazione è stata, però, disattesa dalla CTR, sul rilievo, da un lato, che la mancata esibizione dell’originario contratto di affitto impediva di verificarne la consistenza effettiva e la data di inizio della locazione, e, dall’altro, che la realizzazione di un ingente investimento sull’immobile non era giustificata dalla realizzazione di ricavi appropriati.

3.4. Come statuito a più riprese da questa Corte “in materia di società di comodo, i parametri previsti dalla L. n. 724 del 1994, art. 30, nel testo risultante dalle modifiche apportate dal D.L. n. 223 del 2006, art. 35, convertito nella L. n. 248 del 2006, (…) sono fondati sulla correlazione tra il valore di determinati beni patrimoniali ed un livello minimo di ricavi e proventi, il cui mancato raggiungimento costituisce elemento sintomatico della natura non operativa della società, spettando, poi, al contribuente fornire la prova contraria e dimostrare l’esistenza di situazioni oggettive e straordinarie, specifiche ed indipendenti dalla sua volontà, che abbiano impedito il raggiungimento della soglia di operatività e di reddito minimo presunto” (cfr. Cass. 4156/2018, n. 26728/2017 e n. 21358/2015).

3.5. Gravando, dunque, l’onere probatorio a carico del contribuente, il tentativo di quest’ultimo di giustificare, nel caso in esame, il mancato raggiungimento della soglia di operatività facendo leva sulla riduzione del canone di affitto imposta dalla compromessa situazione patrimoniale dell’affittuaria, è stato disatteso dalla CTR che ha evidenziato come il mancato deposito del contratto di affitto impedisse di verificare l’effettiva consistenza dei locali e la data di inizio del rapporto.

3.6. Trattasi, dunque, di una valutazione, espressa dal giudice di merito, circa l’attendibilità e la concludenza delle prove: il mancato deposito del contratto di affitto è stato considerato quale elemento preclusivo della verifica della fondatezza della tesi della ricorrente e dunque, trattandosi dell’unico documento ritenuto in grado di dimostrare il fatto in discussione (sotto il profilo della verifica della congruità della riduzione rispetto all’effettiva consistenza dell’immobile e alla durata del rapporto di affitto), viene in rilievo una valutazione insindacabile in sede di legittimità.

3.7. Del resto, quanto all’asserito difetto di motivazione (lamentato anche tramite il secondo motivo di ricorso che, per altro, verte su una circostanza evidenziata dalla CTR solo in aggiunta alla ragione principale), va ricordato che, secondo Sez. U. n. 8053/2014, “La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione”.

4. Le considerazioni che precedono impongono dunque il rigetto del ricorso; le spese della presente fase di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; pone le spese della presente fase di legittimità a carico della ricorrente, liquidandole in Euro 4.100,00 oltre spese prenotate a debito; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2020

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