Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1854 del 25/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1854 Anno 2018
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: SCARPA ANTONIO

ORDINANZA
sul ricorso 3490-2017 proposto da:
NUCCI LEANDRO & GIOVANNI SNC, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA DELLE FORNACI 38, presso lo studio
dell’avvocato FABIO ALBE RICI, rappresentata e difesa
dall’avvocato GIAN LUIGI ROCCHI;
– ricorrente contro
CONDOMINIO HIMALAYA, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIALE DI VILLA MASSIMO 36, presso lo studio dell’avvocato
RENATO DELLA BELLA, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato GIUSEPPE GRASSI;
– controricorrente avverso la sentenza n. 1261/2016 della CORTE D’APPELLO di
BOLOGNA, depositata il 12/07/2016;

Data pubblicazione: 25/01/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
del 07/12/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
La s.n.c. Nucci Leandro & Giovanni ha proposto ricorso per
cassazione avverso la sentenza n. 1261/2016 della Corte

formulata dalla stessa società contro la sentenza n. 522/2015
del Tribunale di Forlì.
Resiste con controricorso il Condominio Himalaya di via Canova
7, Cesenatico.
Il giudizio ebbe inizio con ricorso per decreto ingiuntivo
dell’importo di C 53.977,44, emesso dal Tribunale di Forlì su
domanda della s.n.c. Nucci Leandro & Giovanni per il saldo dei
lavori di appalto commessi dal Condominio Himalaya, come da
fattura del 30 giugno 2009. Il Tribunale di Forlì accolse
l’opposizione del Condominio Himalaya, pur dando atto
dell’avvenuto pagamento della somma ingiunta in corso di
causa, affermando che il decreto ingiuntivo era stato richiesto
sulla base di un “DURC” non ancora scaduto, e quindi per un
credito ancora inesigibile al momento dell’ingiunzione.
La Corte d’Appello di Bologna ha accertato che la
comunicazione di fine lavori diretta al Comune di Cesenatico,
sottoscritta da committente e appaltatrice, era stata inviata il
19 giugno 2009, dando

atto

che i lavori fossero ultimati il 15

giugno 2009. Poiché da contratto il saldo del corrispettivo
doveva avvenire entro novanta giorni da fine lavori, il
pagamento poteva essere eseguito dal Condominio entro il 15
settembre 2009, mentre la s.n.c. Nucci aveva azionato in sede
monitoria fattura emessa il 30 giugno 2009 a saldo delle sue
prestazioni. Quanto al “DURC” prodotto dalla società
appaltatrice, esso era datato 14 maggio 2009, e quindi sarebbe
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d’Appello di Bologna, che aveva rigettato l’impugnazione

in ogni caso scaduto il 14 agosto 2009. Essendo il deposito del
ricorso intervenuto in data 8 ottobre 2009, per la Corte di
Bologna era quindi “pacifico” che il pagamento fosse stato
richiesto in epoca anteriore alla relativa scadenza, dal che
l’inesigibilità del credito e la conseguente soccombenza

giudizio di opposizione.
L’unico motivo di ricorso della s.n.c. Nucci deduce la violazione
o falsa applicazione degli artt. 111, comma 7, Cost., 116 c.p.c.,
1341, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367. 1368, 1369,
1370, 1371 c.c., sostenendo che fosse irrilevante ai fini
dell’esigibilità dei pagamenti la data di comunicazione della fine
dei lavori al Comune, valorizzata dalla Corte d’Appello, della
quale si censura la contraddittorietà logica nella ricostruzione
del fatto. Assume la ricorrente che i documenti contrattuali ed i
comportamenti delle parti avrebbero dovuto indurre i giudici
del merito ad individuare il termine dei lavori con riguardo alla
redazione della contabilità finale di marzo 2009, sicché la terza
rata di pagamento sarebbe scaduta a fine giugno 2009 ed il
“DURC” allegato al ricorso per decreto ingiuntivo sarebbe
risultato “pienamente valido”, in quanto “scaduto il 14 agosto
2009, quarantacinque giorni dopo la terza rata”.
Il Condominio controricorrente, nel dedurre l’infondatezza del
ricorso, evidenzia che i lavori dovessero intendersi ultimati il
15 giugno 2009, come da comunicazione inviata al Comune di
Cesenatico, sicché la fattura emessa a saldo il 30 giugno 2009
era illegittima, in quanto il pagamento dello stesso saldo non
poteva per contratto essere ritenuto esigibile prima del 15
settembre 2009.
Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse
essere accolto per manifesta fondatezza, con la conseguente
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dell’appaltatrice quanto alle spese sia del monitorio che del

definibilità nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., in relazione
all’art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c., il presidente ha fissato
l’adunanza della camera di consiglio.
Il controricorrente ha presentato memoria ai sensi dell’art. 380
bis, comma 2, c.p.c.

cassazione possa essere accolto per una ragione di diritto
anche diversa da quella prospettata dal ricorrente, a condizione
che essa sia fondata sui fatti come prospettati dalle parti,
fermo restando che l’esercizio del potere di qualificazione non
può comportare la modifica officiosa della domanda per come
definita nelle fasi di merito o l’introduzione nel giudizio d’una
eccezione in senso stretto (Cass. Sez. 6 – 3, 14/02/2014, n.
3437; Cass. Sez. 3, 22/03/2007, n. 6935). La stessa erronea
intitolazione del motivo di ricorso per cassazione non osta alla
riqualificazione della sua sussunzione in altre fattispecie di cui
all’art. 360, comma 1, c.p.c., né determina l’inammissibilità del
ricorso, purché dall’articolazione del motivo sia comunque
individuabile il tipo di vizio denunciato (Cass. Sez. 6 – 3,
20/02/2014, n. 4036).
E’ allora da ritenere che la ricorrente, pur denunciando il vizio
di violazione di legge con riferimento ad una pluralità di norme,
per lo più inerenti ai criteri di interpretazione del contratto,
abbia, nella concreta esposizione della sua censura, in realtà
allegato un’erronea ricognizione della fattispecie concreta da
parte della Corte d’Appello di Bologna, ovvero una fallace
ricostruzione delle risultanze di causa, tipica attività del giudice
di merito, la cui censura é possibile, in sede di legittimità,
attraverso il vizio di motivazione.
Nella nuova formulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., il
sindacato di legittimità sulla motivazione, com’è noto, risulta
Ric. 2017 n. 03490 sez. M2 – ud. 07-12-2017
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Questa Corte ha già più volte sostenuto che il ricorso per

ridotto al “minimo costituzionale”, ma la Corte di cassazione
può verificare l’estrinseca correttezza del giudizio di fatto sotto
il profilo della manifesta implausibilità del percorso che lega la
verosimiglianza delle premesse alla probabilità delle
conseguenze e, pertanto, può sindacare la manifesta fallacia o

contraddittorietà degli argomenti, onde ritenere inficiato il
procedimento inferenziale ed il risultato cui esso è pervenuto,
per escludere la corretta applicazione della norma entro cui è
stata sussunta la fattispecie. Pertanto, è tuttora denunciabile in
cassazione l’anomalia motivazionale che si tramuta in
violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto
attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio
risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal
confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si
esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto
materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel
“contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella
“motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”,
esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza”
della motivazione. (cfr. Cass. Sez. 3, 05/07/2017, n. 16502;
ma anche Cass. Sez. U, 07/04/2014, n. 8053).
Spetta,

allora,

indubbiamente

al

giudice

merito

l’apprezzamento dei fatti, a norma dell’art 1665 c.c., a
riscontro delle condizioni pattizie o legali che rendono esigibile
il corrispettivo richiesto dall’appaltatore.
Nel presente giudizio, la verifica dell’esigibilità del credito della
società appaltatrice è stata compiuta allo scopo di verificare se
tale condizione sussistesse a fondamento della iniziale pretesa
azionata dalla stessa in sede monitoria.

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non verità delle premesse o l’intrinseca incongruità o

Per consolidata interpretazione giurisprudenziale, l’opposizione
a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di
cognizione sulla domanda proposta dal creditore con il ricorso
per ingiunzione, sicché il giudice non deve limitarsi ad
esaminare se l’ingiunzione fu emessa legittimamente, e cioè se

liquidità ed esigibilità del credito richieste dalla legge, ma deve
procedere, sulla base di tutti gli elementi di giudizio
ritualmente acquisiti agli atti, all’esame della domanda. Poiché
le condizioni dell’azione debbono essere accertate con
riferimento alla situazione esistente al tempo della pronunzia e
non a quello della domanda, si deve ritenere fondata
l’originaria pretesa se i fatti costitutivi di essa, ancorché
insussistenti al momento in cui fu chiesto il decreto ingiuntivo
(e tampoco al momento in cui furono emessi i documenti su cui
si fonda la domanda di ingiunzione), sussistano al momento
della decisione sull’opposizione, potendo influire il difetto dei
caratteri di certezza, liquidità ed esigibilità del credito soltanto
sul regolamento delle spese processuali (Cass. Sez. 2,
16/03/2006, n. 5844; Cass. Sez. 1, 22/02/2002, n. 2573;
Cass. Sez. 2, 24/01/1979, n. 528; Cass. Sez. 1, 11/02/1975,
n. 528).
La Corte d’Appello di Bologna, nell’impugnata sentenza, ha
preso per buona la data di ultimazione dei lavori del 15 giugno
2009, come da comunicazione di fine lavori diretta al Comune
di Cesenatico; ha poi ricostruito le pattuizioni contrattuali nel
senso che il saldo del corrispettivo d’appalto dovesse essere
versato dal Condominio committente entro novanta giorni da
fine lavori, e dunque entro il 15 settembre 2009; ha infine
valutato che il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo fosse
intervenuto in data 8 ottobre 2009, definendo tale data
Ric. 2017 n. 03490 sez. M2 – ud. 07-12-2017
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in quel momento sussistevano le condizioni di certezza,

”anteriore alla relativa scadenza”, e perciò concludendo per
l’inesigibilità del credito azionato, posta a fondamento della
soccombenza dell’appaltatrice nella regolamentazione delle
spese processuali sia della fase monitoria che del giudizio di
opposizione. Ne risulta che il giudizio di fatto operato dalla

come incongrui e contraddittori sono gli argomenti, e ciò fa
ritenere inficiato il procedimento inferenziale ed il risultato
decisionale raggiunto, emergendo dal testo stesso della
sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le
risultanze processuali, un “contrasto irriducibile tra
affermazioni inconciliabili”.
La sentenza impugnata va perciò cassata, con rinvio ad altra
sezione della Corte d’Appello di Bologna, che deciderà la causa
tenendo conto dei rilievi qui svolti e regolerà anche le spese del
giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e
rinvia ad altra sezione della Corte d’Appello di Bologna, anche
per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2
Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 7 dicembre
2017.
Il Presiden e
Dott. Felice Maniha

Corte d’Appello sia manifestamente implausibile e fallace, così

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