Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1854 del 25/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 25/01/2017, (ud. 23/11/2016, dep.25/01/2017),  n. 1854

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12725/2014 proposto da:

O.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 38, presso lo studio dell’avvocato MARIO MONZINI,

rappresentato e difeso unitamente all’avvocato SANDRO CENSI, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 79/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

dell’EMILIA ROMAGNA, depositata il 18/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/11/2016 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI;

udito l’Avvocato CENSI SANDRO che si riporta agli scritti.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di O.S., avvocato, di rifiuto ad istanza di rimborso dell’IRAP versata dal 2000 al 2006, la C.T.R. dell’Emilia Romagna, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava integralmente la decisione di primo grado che aveva rigettato il ricorso, ritenendo che il contribuente non avesse fornito la prova in ordine all’insussistenza di un’autonoma organizzazione.

Avverso la sentenza il contribuente, premesso di fare acquiescenza ai capi della sentenza impugnata che fanno riferimento alle annualità 2000, 2001 e 2002, propone ricorso affidato a due motivi.

L’Agenzia delle Entrate ha depositato atto di costituzione.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituali comunicazioni.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo – con il quale si deduce la violazione degli artt.115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non avere il Giudice di appello deciso su fatti pacifici in giudizio quale la produzione in giudizio dei quadri RE – è inammissibile per inconducenza con il decisus. Il Giudice di appello, in motivazione, nel dare atto dell’esistenza in giudizio di tali quadri del modello unico, ha, infatti, rilevato che proprio di fronte alle risultanze di tali quadri, il contribuente non aveva fornito la prova attraverso elementi (quali le fatture di acquisto dei beni strumentali e i contratti ed i compensi elargiti alla dipendente ed al collaboratore) dai quali potere evincere, in concreto, i modi e le forme dell’attività espletata. Nè può ritenersi sussistente la dedotta violazione con riferimento al fatto che la Commissione regionale non abbia tenuto conto delle circostanze di fatto rassegnate dal contribuente nei propri scritti difensivi sia in primo grado che in secondo, pacifiche in atti, per non essere state contestate dall’Agenzia. Ed invero, a fronte della mancanza di specificità del mezzo sul punto, la sentenza impugnata dà espressamente atto della contestazione da parte dell’Agenzia delle Entrate.

2. Il secondo motivo di ricorso, con il quale si prospetta violazione di legge, è infondato avendo il Giudice di appello seguito l’interpretazione della norma, dedotta come violata, dettata da questa Corte (cfr. SS.UU. n. 9451/16) e l’orientamento consolidato secondo cui, in caso di istanza di rimborso, l’onere probatorio grava integralmente sul contribuente.

3. Ne consegue il rigetto del ricorso, senza pronuncia sulle spese non avendo l’Agenzia delle Entrate svolto attività difensiva.

4. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 23 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2017

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