Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1854 del 23/01/2019

Cassazione civile sez. VI, 23/01/2019, (ud. 11/09/2018, dep. 23/01/2019), n.1854

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10568-2017 proposto da:

RISCOSSIONE SICILIA SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato PIETRO

PATTI;

– ricorrente –

contro

F.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA UGO DE

CAROLIS 34/B, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO CECCONI,

rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO LANZARONE;

– controricorrente –

contro

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO, INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 887/2016 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 13 ottobre 2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11 settembre 2018 dal Consigliere Dott. NICOLA DE

MARINIS.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza del 13 ottobre 2016, la Corte d’Appello di Palermo, nel pronunziarsi in sede di gravame sull’opposizione proposta da F.S. nei confronti di Riscossione Sicilia S.p.A., INPS e INAIL, intesa ad ottenere, in ragione dell’intervenuta prescrizione dei crediti, l’annullamento di sette cartelle esattoriali emesse dalla prima a fronte di crediti vantati dai predetti Enti, in riforma della decisione di rigetto per difetto di interesse ad agire resa dal Tribunale di Palermo, rigettata l’opposizione proposta avverso una delle cartelle poste in esecuzione, dichiarava prescritti tutti gli altri crediti e annullava le relative cartelle;

che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto, diversamente dal primo giudice, stante la sussistenza dell’interesse ad agire dell’allora opponente, di dover procedere all’esame nel merito del rapporti creditizi sottostanti, ravvisandone l’intervenuta prescrizione, in difetto di notificazione delle cartelle medesime e di ogni altro atto idoneo ad attestare l’avvenuta conoscenza della pretesa creditoria e, perciò, dotato di efficacia interruttiva della prescrizione medesima;

che per la cassazione di tale decisione ricorre la Riscossione Sicilia S.p.A., affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, il solo F., non avendo l’INPS e l’INAIL, pur intimati, svolto alcuna attività difensiva;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio non partecipata.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il primo motivo, la Società ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 112,115 e 324 c.p.c., lamenta l’essere la sentenza impugnata inficiata dal vizio di ultrapetizione e, pertanto, nulla, per aver la Corte territoriale, investita, in sede di gravame, del solo motivo di impugnazione, dato dell’erroneità della pronunzia di rigetto per difetto di interesse ad agire resa dal primo giudice, abbia esteso la propria cognizione al merito delle pretese creditorie recate dalle cartelle esattoriali opposte, eccedendo i limiti del devoluto e, comunque, violando il giudicato formatosi a seguito della mancata contestazione degli elementi di fatto relativi alla notificazione delle cartelle medesime ed alla sussistenza di atti interruttivi;

che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in una con il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, la Società ricorrente imputa alla Corte territoriale, derivandone la nullità della sentenza, l’essere incorsa nell’error in procedendo, dato dall’aver pronunciato con riguardo all’assolvimento dell’onere della prova delle notificazione delle cartelle e dell’avvenuto ricevimento da parte del F. del preavviso di fermo, qualificato come atto interruttivo della prescrizione, discostandosi dalle risultanze istruttorie acquisite al giudizio;

che la violazione e falsa applicazione del D.M. n. 55 del 2014 è prospettata nel terzo motivo dalla Società ricorrente con riguardo alla statuizione emessa dalla Corte territoriale in ordine alle spese di lite, liquidate senza alcun riferimento alle singole fasi del giudizio e con integrale addebito alla Società ricorrente, nonostante la soccombenza solo parziale;

che il primo motivo risulta inammissibile per difetto di autosufficienza atteso che la mancata trascrizione dell’atto del F., non consente di verificare l’effettiva ricorrenza del denunciato vizio di ultrapetizione;

che parimenti infondato si rivela il secondo motivo, giacchè il fatto decisivo di cui si denuncia l’omesso esame in sede di valutazione nel merito delle pretese creditorie, essenzialmente dato dalla comprovata ricorrenza di fatti interruttivi della dichiarata prescrizione, non solo risulta ampiamente considerato ma altresì correttamente escluso sulla base di rilievi qui neppure fatti oggetto di specifica censura;

che, di contro, il terzo motivo deve ritenersi inammissibile sotto entrambi i profili dedotti, tenuto che, da un lato, il mancato esercizio del potere di compensazione non può essere dedotto quale motivo di illegittimità della pronunzia di merito che ha applicato il principio della soccombenza e che, dall’altro, la determinazione del giudice del merito relativa alla liquidazione delle spese processuali può essere censurata in questa sede solo attraverso la specificazione delle voci in ordine alle quali il giudice sarebbe incorso in errore (cfr. a riguardo Cass. 20.5.2016, n. 10409 ed ivi ulteriori precedenti);

che, pertanto, conformandosi alla proposta del relatore, il ricorso va rigettato;

che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell’unico controricorrente, con distrazione in favore dell’avv. Paolo Lanzalone, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 2.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2019

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