Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1854 del 21/01/2022

Cassazione civile sez. VI, 21/01/2022, (ud. 01/07/2021, dep. 21/01/2022), n.1854

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2971-2021 proposto da:

S.S.R.S., domiciliato presso la cancelleria della CORTE

DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso

dall’avvocato PAOLO FOLCO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 770/2020 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 27/7/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 1/7/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ALBERTO

PAZZI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Il Tribunale di Torino, con ordinanza ex art. 702-bis c.p.c. del 21 dicembre 2018, rigettava il ricorso proposto da S.S.R.S., cittadino del (OMISSIS), avverso il provvedimento emesso dalla locale Commissione territoriale di diniego della protezione internazionale.

2. La Corte d’appello di Torino, con sentenza pubblicata in data 27 luglio 2020, respingeva l’appello proposto dal richiedente asilo.

3. Per la cassazione di tale statuizione ha proposto ricorso S.S.R.S. prospettando un unico motivo di doglianza.

Il Ministero dell’Interno si è costituito al di fuori dei termini di cui all’art. 370 c.p.c. al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. E’ stato depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal difensore, in virtù del mandato all’uopo conferitogli all’interno della procura speciale alle liti.

Ricorrono pertanto le condizioni per dichiarare l’estinzione del presente giudizio di cassazione.

La costituzione dell’amministrazione intimata al di fuori dei termini previsti dall’art. 370 c.p.c. ed al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione, non celebrata, esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo di cassazione per rinuncia.

Così deciso in Roma, il 1 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2022

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