Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18539 del 26/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 26/07/2017, (ud. 12/06/2017, dep.26/07/2017),  n. 18539

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6385-2016 proposto da:

V.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NIZZA 53,

presso lo studio dell’avvocato FEDERICO PERNAZZA, rappresentato e

difeso dall’avvocato MASSIMO PROIETTI;

– ricorrente-

contro

FALLIMENTO SOCIETA’ (OMISSIS) ARL IN LIQUIDAZIONE,

F.S., M.A.P., PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE

D’APPELLO DI PERUGIA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 82/2016 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 10/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/06/2017 dal Consigliere Dott. LAMORGESE ANTONIO

PIETRO.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso per cassazione proposto da V.S., nella qualità di amministratore della (OMISSIS) a r.l., avverso la sentenza della Corte d’appello di Perugia del 20 febbraio 2016, che aveva rigettato il suo reclamo contro sentenza di fallimento della medesima società, è articolato in tre motivi.

Essi sono inammissibili, poichè introducono cumulativamente e inestricabilmente vizi eterogenei (violazione di norme di diritto e vizi motivazionali), senza far comprendere con chiarezza le doglianze prospettate, con l’effetto di devolvere impropriamente al giudice di legittimità il compito di isolare discrezionalmente le singole censure (Cass., sez. un., n. 9100/2015 e 7931/2013; n. 6735/2016, 7656/2016, 12926/2016).

In particolare, il primo e secondo motivo (in ordine alla prova dei presupposti e ai limiti dimensionali della fallibilità della cooperativa ricorrente) denunciano violazione dell’art. 116 c.p.c., che è configurabile solo quando – e non è questo il caso – il giudice apprezzi liberamente una prova legale, oppure si ritenga vincolato da una prova liberamente apprezzabile (Cass. n. 11892/2016, n. 13960/2014, n. 20119/2009, n. 26965/2007).

E’ inammissibile anche il terzo motivo, che denuncia genericamente violazione degli artt. 342 e 345 c.p.c. per omessa valutazione di imprecisate produzioni documentali in ordine ai limiti dimensionali della fallibilità.

Il ricorso è inammissibile.

Non si deve provvedere sulle spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

PQM

 

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Doppio contributo a carico del ricorrente, come per legge.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, il 12 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2017

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